Corte di giustizia, Sentenza C-505/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2023. — Deco Proteste - Editores Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Cessione di beni a titolo oneroso – Cessione gratuita di un tablet o di uno smartphone in cambio della sottoscrizione di un nuovo abbonamento a una rivista – Nozione di “prestazione unica” – Criteri – Articolo 16, secondo comma – Prelievi ad uso dell’impresa al fine di conferire regali di scarso valore. — Causa C-505/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che il tablet o lo smartphone offerto ai nuovi abbonati di una rivista non va necessariamente trattato come cessione gratuita imponibile separatamente. Nel caso descritto, l’omaggio costituisce una prestazione accessoria alla vendita dell’abbonamento, che forma con esso un’unica operazione imponibile come cessione onerosa. Poiché la risposta alla prima questione era risolutiva, la Corte non ha esaminato le questioni sui regali di scarso valore e sui principi generali.
IVA: qualificazione del gadget (tablet/smartphone) offerto ai nuovi abbonati a periodici come prestazione accessoria compresa nel corrispettivo dell’abbonamento, e non come cessione gratuita soggetta all’articolo 16 della direttiva 2006/112/CE.
La questione giuridica
Se, quando un editore offre ai nuovi sottoscrittori di un abbonamento a riviste un tablet o uno smartphone, tale cessione debba essere qualificata come operazione distinta e gratuita ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2006/112/CE oppure come elemento di una prestazione unica/composita, in particolare come prestazione accessoria rispetto alla fornitura di periodici. Le ulteriori questioni vertevano sulla nozione di "regali di scarso valore" e sulla compatibilità di un tetto annuale calcolato sul volume d’affari con l’articolo 16 e con i principi di neutralità, parità di trattamento/non discriminazione e proporzionalità.
Principio di diritto
Quando un soggetto passivo offre ai nuovi abbonati un bene di modesto valore come incentivo alla sottoscrizione di un abbonamento a periodici, tale cessione può costituire una prestazione accessoria rispetto alla fornitura principale di periodici e, quindi, rientrare nella cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE; in tal caso non si applica l’articolo 16, primo comma, sulla cessione gratuita. La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare, alla luce del legame economico e funzionale tra le operazioni, se l’omaggio non abbia una finalità autonoma per il consumatore medio e serva solo a incentivare l’abbonamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 16, direttiva 2006/112/CE
IVA e omaggi ai nuovi abbonati a periodici
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo) in materia di IVA. La Corte è stata chiamata a stabilire se il tablet o lo smartphone offerto dall’editore ai nuovi abbonati debba essere considerato una cessione gratuita autonoma oppure parte di una prestazione unica, collegata all’abbonamento alla rivista.
Fatti e procedimento principale
La società Deco Proteste – Editores Lda pubblica e commercializza riviste tramite abbonamento. Nell’ambito di campagne promozionali per attrarre nuovi clienti, offre un omaggio ai nuovi abbonati, consistente in un tablet o in uno smartphone di valore unitario inferiore a 50 euro. L’omaggio viene spedito insieme alla rivista dopo il pagamento della prima rata mensile; non vi è un periodo minimo di abbonamento e il cliente può conservare il gadget anche se disdice dopo il primo pagamento.
A seguito di un controllo fiscale relativo agli anni dal 2015 al 2018, l’autorità fiscale portoghese ha ritenuto che tali omaggi costituissero regali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del codice dell’IVA portoghese, ma ha applicato l’imposta perché il loro valore complessivo superava il limite annuo collegato al volume d’affari. La società ha impugnato la pretesa sostenendo, in sostanza, che non vi fosse una liberalità in senso proprio e che, comunque, si trattasse di regali di scarso valore ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2006/112/CE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’omaggio al nuovo abbonato debba essere qualificato come cessione gratuita distinta, come parte integrante di un’unica operazione onerosa o come prestazione accessoria all’abbonamento;
- se, qualora si tratti di cessione gratuita, la nozione di "regali di scarso valore" consenta di cumulare al limite unitario un ulteriore tetto annuo percentuale sul volume d’affari;
- se tale tetto percentuale privi di effetto utile l’articolo 16 della direttiva;
- se esso violi neutralità, parità di trattamento/non discriminazione e proporzionalità.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso;
- l’articolo 16, primo comma, della medesima direttiva, che assimila a una cessione onerosa taluni prelievi gratuiti di beni dell’impresa;
- il secondo comma dell’articolo 16, che esclude dalla finzione impositiva i prelievi per regali di scarso valore e campioni;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte: prestazione unica e prestazione accessoria
La Corte ricorda che, ai fini IVA, ciascuna operazione va normalmente considerata autonoma, ma non si può dividere artificialmente un’operazione unica dal punto di vista economico. Una prestazione è unica quando più elementi sono così strettamente connessi da formare un’unica operazione economica indissociabile. In alternativa, un elemento può essere qualificato come accessorio quando non ha una finalità autonoma per il consumatore medio e serve soltanto a consentire o a valorizzare meglio la prestazione principale.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che il gadget fa parte della strategia commerciale dell’editore e mira a incrementare le sottoscrizioni. Il legame con l’abbonamento è evidente, ma non tale da rendere le due operazioni inscindibili in assoluto; piuttosto, l’omaggio non ha una finalità autonoma per il consumatore medio e costituisce un incentivo all’abbonamento. Inoltre, il bene offerto può agevolare la fruizione del servizio principale, consentendo ad esempio la consultazione delle versioni digitali delle riviste.
Decisione
La Corte dichiara che il conferimento di un omaggio ai nuovi abbonati, come corrispettivo della sottoscrizione di un abbonamento a periodici, costituisce una prestazione accessoria alla prestazione principale consistente nella fornitura di periodici. Di conseguenza, tale operazione rientra nella nozione di cessione di beni a titolo oneroso di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e non va trattata come cessione gratuita ai sensi dell’articolo 16, primo comma.
Effetti sulle ulteriori questioni
Poiché la prima questione ha ricevuto risposta risolutiva, la Corte non esamina le questioni relative alla nozione di regali di scarso valore, al tetto percentuale sul volume d’affari e ai principi di neutralità, parità di trattamento/non discriminazione e proporzionalità.
Rilievo pratico
Per gli operatori che commercializzano abbonamenti o prodotti promozionali, la pronuncia conferma che l’analisi IVA dipende dalla funzione economica dell’omaggio nel contesto dell’offerta complessiva. Se il bene gratuito è solo un incentivo accessorio alla vendita principale, esso segue il trattamento IVA di quest’ultima e non è automaticamente soggetto alla disciplina delle cessioni gratuite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-146/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-219/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-294/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-296/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-355/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-496/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →