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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-146/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023. — YD contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafo 2 - Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi - Allegato III, punti 1 e 12 bis - Alimenti simili preparati con il medesimo ingrediente principale - Bevande calde preparate a base di latte - Applicazione di aliquote IVA ridotte differenti - Beni aventi le medesime caratteristiche e le medesime proprietà oggettive - Beni accompagnati o meno da servizi di preparazione e di messa a disposizione da parte del fornitore. — Causa C-146/22

Giurisprudenza europea62022CJ0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto UE di una disciplina polacca che applica il 5% alle bevande a base di latte vendute in negozio e l’8% alle bevande calde preparate su richiesta nei caffè. Ha affermato che gli Stati membri possono differenziare le aliquote ridotte all’interno delle categorie dell’allegato III, ma devono rispettare la neutralità fiscale. La verifica decisiva è se i prodotti siano davvero simili e sostituibili per il consumatore medio, tenendo conto anche dei servizi di supporto e del contesto di vendita.

IVA ridotta: compatibilità con il principio di neutralità fiscale di due aliquote diverse per bevande a base di latte vendute al dettaglio o preparate calde su richiesta del cliente

La questione giuridica

Se l’articolo 98 della direttiva IVA, letto con l’allegato III, punti 1 e 12 bis, con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 e con il principio di neutralità fiscale, osti a una normativa/prassi nazionale che assoggetta a due aliquote IVA ridotte diverse prodotti alimentari a base del medesimo ingrediente principale e destinati a soddisfare la stessa esigenza del consumatore medio, distinguendo tra vendita al dettaglio in negozio e preparazione/fornitura calda su richiesta per il consumo immediato.

Principio di diritto

L’articolo 98 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’allegato III e con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, non osta a che uno Stato membro applichi aliquote IVA ridotte diverse a prodotti alimentari simili o fondati sul medesimo ingrediente principale, distinguendo tra vendita al dettaglio e preparazione/fornitura calda su richiesta del cliente, purché i prodotti non siano effettivamente simili alla luce delle loro proprietà oggettive o, anche considerando i servizi di supporto, le differenze incidano in modo significativo sulla decisione del consumatore medio; spetta al giudice nazionale verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva (UE) 2018/1713
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 96 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 98 direttiva 2006/112/CE
  • Allegato III, punti 1 e 12 bis, direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 6 regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87

IVA ridotta per bevande a base di latte vendute in negozio o preparate calde su richiesta

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu in materia di IVA. La Corte è chiamata a chiarire se una normativa nazionale possa applicare due aliquote ridotte diverse a bevande al latte simili, a seconda che siano vendute al dettaglio oppure preparate e servite calde su richiesta del cliente per il consumo immediato.

Fatti e procedimento principale

YD gestisce una catena di caffè a Breslavia e commercializza una bevanda denominata "Classic Hot Chocolate", preparata con latte e salsa al cioccolato. A seguito di una richiesta di informazione vincolante, l’autorità tributaria polacca ha ritenuto che la vendita da asporto e quella in loco costituissero cessioni di beni accompagnate da servizi accessori di preparazione e somministrazione, soggette all’aliquota ridotta dell’8% perché rientranti nella sezione 56 del PKWiU.

YD ha contestato tale posizione sostenendo che la bevanda dovesse beneficiare dell’aliquota del 5%, come altre bevande a base di latte elencate nell’allegato 10 della legge sull’IVA. Secondo la società, la distinzione operata dall’amministrazione violava il principio di neutralità fiscale e le regole della concorrenza.

Normativa rilevante

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 96 della direttiva 2006/112/CE, l’aliquota normale si applica in linea di principio a cessioni di beni e prestazioni di servizi. L’articolo 98 consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte unicamente alle categorie elencate nell’allegato III.

Tra le categorie rilevanti figurano:

  • il punto 1 dell’allegato III, relativo ai prodotti alimentari destinati al consumo umano e animale;
  • il punto 12 bis, relativo ai servizi di ristorazione e catering, con possibilità di escludere la fornitura di bevande.

Viene inoltre richiamato l’articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, che definisce i servizi di ristorazione e catering come fornitura di cibi o bevande accompagnata da servizi di supporto sufficienti a consentire il consumo immediato e prevalenti rispetto alla mera fornitura del bene.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se il diritto UE osti a una disciplina nazionale che distingue, ai fini delle aliquote IVA ridotte, tra prodotti alimentari a base del medesimo ingrediente principale venduti in negozio e prodotti preparati e serviti caldi su richiesta;
  • se sia compatibile con il principio di neutralità fiscale una prassi che applica aliquote diverse a prodotti aventi le stesse caratteristiche e qualità oggettive in ragione della presenza o assenza di servizi di preparazione e somministrazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che gli Stati membri, pur dovendo rispettare la neutralità fiscale, dispongono di un margine di manovra nel delimitare le categorie dell’allegato III alle quali applicare l’aliquota ridotta. Il ricorso alla nomenclatura combinata è solo uno dei possibili strumenti di classificazione; gli Stati membri possono quindi adottare un metodo diverso, purché le operazioni rientrino nelle categorie dell’allegato III e il principio di neutralità sia rispettato.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la direttiva IVA non impedisce, di per sé, di applicare due aliquote ridotte diverse a operazioni rientranti nella medesima categoria dell’allegato III. Tuttavia, il principio di neutralità fiscale vieta di trattare diversamente beni o servizi simili e in concorrenza tra loro.

Nel caso concreto, la normativa polacca distingue tra:

  • bevande al latte pronte per il consumo vendute nei negozi, classificate come prodotti alimentari della voce NC 2202 e tassate al 5%;
  • bevande calde al latte preparate su richiesta in un caffè, classificate come servizi di ristorazione e vendita di bevande nella sezione 56 del PKWiU e tassate all’8%.

Secondo la Corte, una classificazione che tenga conto anche del fatto che il prodotto sia accompagnato o meno da servizi di supporto per il consumo immediato non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell’Unione. Ciò è anzi coerente con l’articolo 6 del regolamento n. 282/2011, che attribuisce rilievo determinante ai servizi di supporto, non alle sole caratteristiche del prodotto o alle modalità di preparazione.

Verifica demandata al giudice nazionale

La Corte precisa però che spetta al giudice del rinvio verificare, in concreto, il rispetto della neutralità fiscale. A tal fine, il giudice nazionale deve valutare se i due tipi di bevande:

  • presentino proprietà analoghe;
  • rispondano alle stesse esigenze del consumatore;
  • siano percepite come sostituibili dal consumatore medio.

La Corte sottolinea che occorre considerare il punto di vista del consumatore medio e che possono rilevare differenze di gusto, consistenza, odore, temperatura e possibilità di personalizzazione del prodotto. È sufficiente che le differenze incidano in modo significativo sulla decisione del consumatore medio per escludere la violazione del principio di neutralità.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 98 della direttiva IVA, letto con l’allegato III, punti 1 e 12 bis, con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 e con il principio di neutralità fiscale, non osta a una normativa nazionale che applichi due aliquote ridotte diverse a prodotti alimentari composti dallo stesso ingrediente principale e rispondenti alla medesima esigenza del consumatore medio, se la distinzione dipende dal fatto che siano venduti al dettaglio oppure preparati e forniti caldi su richiesta per il consumo immediato, purché tali prodotti non siano oggettivamente simili o le differenze, comprese quelle relative ai servizi di supporto, incidano significativamente sulla scelta del consumatore medio.

Principio affermato

Gli Stati membri possono differenziare le aliquote IVA ridotte tra prodotti alimentari simili rientranti nelle categorie dell’allegato III della direttiva IVA, anche in base alla presenza di servizi di preparazione e somministrazione, ma tale differenziazione è ammissibile solo se non lede il principio di neutralità fiscale, il quale va verificato alla luce della comparabilità oggettiva dei prodotti e della loro sostituibilità per il consumatore medio.

Come è indicizzato

Materieivaaliquote ridotteneutralità fiscaleclassificazione delle operazioni imponibiliservizi di ristorazione e catering

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