Corte di giustizia, Sentenza C-219/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2023. — Procedimento penale a carico di QS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad - Nesebar. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4 – Obbligo di riconoscere alle decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali – Condizioni – Condanna a una pena detentiva condizionalmente sospesa – Nuovo reato commesso durante il periodo di sospensione condizionale – Revoca della sospensione condizionale ed esecuzione effettiva della pena detentiva – Interferenza con la condanna precedente e ogni decisione relativa alla sua esecuzione – Decisione quadro 2008/947/GAI – Articolo 14, paragrafo 1 – Riconoscimento delle decisioni di condanna in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell’eventuale revoca della sospensione condizionale. — Causa C-219/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il rapporto tra la decisione quadro 2008/675/GAI, sulla considerazione delle precedenti condanne straniere in un nuovo procedimento penale, e la decisione quadro 2008/947/GAI, relativa al riconoscimento delle sentenze con sospensione condizionale. Stabilisce che la revoca della sospensione condizionale di una condanna estera e la sua esecuzione effettiva sono possibili solo se quella condanna è stata trasmessa e riconosciuta nello Stato membro del nuovo procedimento ai sensi della decisione quadro 2008/947. In mancanza di tale passaggio, il giudice non può interferire con la decisione straniera o con la sua esecuzione.
Rinvio pregiudiziale sulla possibilità di revocare la sospensione condizionale di una condanna definitiva pronunciata in un altro Stato membro e di ordinarne l’esecuzione effettiva, nell’ambito di un nuovo procedimento penale, alla luce della decisione quadro 2008/675/GAI e della decisione quadro 2008/947/GAI.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI osti a una normativa nazionale che, in un nuovo procedimento penale, consente al giudice di revocare la sospensione condizionale di una pena detentiva inflitta da una precedente decisione definitiva pronunciata in un altro Stato membro e di ordinarne l’esecuzione effettiva; in particolare, se ciò sia possibile quando la precedente condanna non è stata trasmessa e riconosciuta nello Stato del nuovo procedimento conformemente alla decisione quadro 2008/947/GAI.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI non osta a una normativa nazionale che consenta al giudice, in un nuovo procedimento penale, di revocare la sospensione condizionale e disporre l’esecuzione effettiva di una pena detentiva inflitta da una precedente condanna definitiva pronunciata in un altro Stato membro, ma solo se tale condanna è stata previamente trasmessa e riconosciuta nello Stato del nuovo procedimento secondo la decisione quadro 2008/947/GAI; in assenza di tale riconoscimento, il giudice non può incidere sulle modalità di esecuzione della precedente condanna.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2008/675/GAI
- Articolo 1, paragrafo 1, decisione quadro 2008/675/GAI
- Articolo 2, decisione quadro 2008/675/GAI
- Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, decisione quadro 2008/675/GAI
- Decisione quadro 2008/947/GAI
- Articolo 1, paragrafi 1 e 3, decisione quadro 2008/947/GAI
- Articolo 14, paragrafo 1, decisione quadro 2008/947/GAI
Revoca della sospensione condizionale di una condanna estera nel nuovo procedimento penale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale di Nesebar, Bulgaria) in materia di cooperazione giudiziaria penale e di considerazione delle precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro. Il caso concerne un cittadino rumeno, QS, già condannato in Romania a una pena detentiva con sospensione condizionale, e successivamente condannato in Bulgaria per un nuovo reato commesso durante il periodo di sospensione.
Fatti e procedimento principale
QS era stato condannato in Romania, con decisione definitiva, a un anno e sei mesi di reclusione con sospensione condizionale per due anni, scadenti il 24 giugno 2021. Durante tale periodo, il 1° settembre 2020, egli commetteva in Bulgaria un nuovo reato di guida in stato di ebbrezza, per il quale veniva poi condannato dal giudice bulgaro a tre mesi di reclusione, multa e sospensione della patente. Successivamente, la procura bulgara chiedeva al giudice del rinvio di ordinare l’esecuzione effettiva della prima condanna romena, invocando l’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro, secondo cui, se il condannato commette un nuovo reato doloso durante il periodo di sospensione, deve scontare anche la pena sospesa.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la decisione quadro 2008/675/GAI, il cui articolo 1, paragrafo 1, definisce l’obiettivo di stabilire le condizioni alle quali le precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro devono essere prese in considerazione nel corso di un nuovo procedimento penale. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, impone di attribuire a tali condanne effetti equivalenti a quelli delle condanne nazionali anche nella fase di esecuzione della pena. Sono centrali, però, anche i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 3, che escludono che la presa in considerazione della condanna estera possa comportare interferenza con la precedente decisione o con la sua esecuzione, revoca o riesame, salvo che, se si trattasse di una condanna nazionale, il diritto interno preveda lo stesso effetto. La Corte richiama inoltre la decisione quadro 2008/947/GAI, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, che disciplina il riconoscimento delle sentenze con sospensione condizionale e attribuisce all’autorità dello Stato di esecuzione il potere di adottare decisioni ulteriori, tra cui la revoca della sospensione, in caso di nuovo reato.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che il procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/675/GAI, poiché si tratta di un nuovo procedimento penale in Bulgaria a carico di una persona già condannata definitivamente in Romania per fatti diversi. Tuttavia, tale decisione quadro non mira a far eseguire le sentenze straniere, ma a fare in modo che esse ricevano, in un nuovo procedimento, effetti equivalenti a quelli delle condanne nazionali. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la presa in considerazione di una condanna estera non può implicare interferenza con la condanna stessa o con le decisioni relative alla sua esecuzione. In particolare, la revoca della sospensione condizionale e la trasformazione della pena in pena da eseguire effettivamente costituiscono un’interferenza con le modalità di esecuzione della precedente decisione. La Corte distingue però il caso delle condanne con sospensione condizionale da quello delle condanne già trasferite e riconosciute ai fini dell’esecuzione secondo la decisione quadro 2008/909/GAI: per le prime, il regime applicabile è quello della decisione quadro 2008/947/GAI. Solo se la sentenza estera è stata trasmessa e riconosciuta nello Stato del nuovo procedimento conformemente a tale strumento, l’autorità di tale Stato può adottare decisioni ulteriori, tra cui la revoca della sospensione. Nel caso concreto, la decisione di rinvio non indicava che la sentenza romena fosse stata trasmessa e riconosciuta in Bulgaria ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI; spetta al giudice nazionale verificare tale circostanza. La Corte considera irrilevante il fatto che la modifica delle modalità di esecuzione deriverebbe direttamente dalla legge bulgara e non da una decisione discrezionale del giudice: ciò non elimina il divieto di interferire con una condanna estera fuori dalle ipotesi previste dal diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI non osta a una normativa nazionale come quella bulgara, che consente di revocare la sospensione condizionale e ordinare l’esecuzione effettiva della pena, ma soltanto a condizione che la precedente condanna definitiva pronunciata in un altro Stato membro sia stata trasmessa e riconosciuta nello Stato del nuovo procedimento conformemente alla decisione quadro 2008/947/GAI.
Principio affermato
La precedente condanna sospesa pronunciata in un altro Stato membro può essere presa in considerazione nel nuovo procedimento penale, ma il giudice non può revocarne la sospensione né imporne l’esecuzione effettiva se la sentenza non è stata prima riconosciuta secondo il regime della decisione quadro 2008/947/GAI. La decisione quadro 2008/675/GAI consente l’equivalenza degli effetti, non il riesame o la modifica delle modalità di esecuzione della condanna straniera al di fuori delle ipotesi espressamente previste.
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