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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-294/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2023. — Office français de protection des réfugiés et apatrides contro SW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Presupposti affinché tale persona possa essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA – Mancata assistenza medica – Presupposti. — Causa C-294/22

Giurisprudenza europea62022CJ0294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce quando la mancata assistenza sanitaria dell’UNRWA può determinare la cessazione della protezione prevista per i rifugiati palestinesi e consentire l’accesso ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95. La semplice insufficienza o inferiorità delle cure non basta: occorre che la mancanza di accesso alle cure necessarie esponga l’interessato a un rischio reale molto grave per la vita o la salute. La verifica concreta di tale rischio spetta al giudice nazionale.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95: quando la mancata disponibilità di cure mediche da parte dell’UNRWA comporta la cessazione della protezione o assistenza e l’accesso ipso facto allo status di rifugiato.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 debba interpretarsi nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA cessa quando tale agenzia non è in grado di garantire a un apolide palestinese l’accesso alle cure e ai trattamenti medici necessari al suo stato di salute; e, in caso affermativo, quali siano i criteri rilevanti per accertare tale situazione.

Principio di diritto

La protezione o l’assistenza dell’UNRWA deve considerarsi cessata, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, quando l’agenzia non è in grado di assicurare a un apolide di origine palestinese l’accesso alle cure mediche necessarie e, per tale motivo, l’interessato corre un rischio reale di morte imminente, oppure un rischio reale di declino grave, rapido e irreversibile della salute o di significativa riduzione dell’aspettativa di vita. Non è sufficiente il solo fatto che le cure offerte dall’UNRWA siano inferiori a quelle che si potrebbero ottenere nello Stato membro; spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, l’esistenza del rischio richiesto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione D
  • Direttiva 2011/95/UE, articoli 2, 3, 4, 6 e 12
  • Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 302 (IV)
  • Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 74/83
  • Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 77/123

Cessazione della protezione UNRWA per mancata assistenza medica

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Conseil d’État francese, riguarda l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE in relazione a un apolide di origine palestinese registrato presso l’UNRWA. Il caso nasce dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’OFPRA e pone il problema se l’impossibilità dell’UNRWA di garantire cure mediche adeguate possa integrare la cessazione della protezione o assistenza rilevante ai fini dell’accesso allo status di rifugiato.

Fatti e procedimento principale

SW, apolide di origine palestinese nato in Libano, soffre dalla nascita di una grave malattia genetica che richiede cure che l’UNRWA non era in grado di fornirgli per mancanza di mezzi finanziari. Dopo il rigetto della sua domanda da parte dell’OFPRA, la Cour nationale du droit d’asile ha annullato tale decisione e gli ha riconosciuto lo status di rifugiato. L’OFPRA ha proposto ricorso al Conseil d’État, contestando in particolare che la mancata copertura dell’assistenza sanitaria terziaria potesse essere sufficiente per ritenere cessata la protezione dell’UNRWA.

Contesto normativo

La Corte richiama l’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra del 1951, secondo cui la Convenzione non si applica alle persone che fruiscono della protezione o assistenza di un organo o agenzia ONU diverso dall’UNHCR; tuttavia, se tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, tali persone beneficiano dei diritti derivanti dalla Convenzione. Vengono inoltre richiamate le risoluzioni dell’Assemblea generale ONU 302 (IV), istitutiva dell’UNRWA, 74/83, sul mantenimento del suo mandato e sulla necessità di continuare a fornire assistenza sanitaria, educativa e sociale ai rifugiati palestinesi, e 77/123, che proroga il mandato fino al 30 giugno 2026.

Sul versante del diritto dell’Unione, sono rilevanti gli articoli 2, 3, 4, 6 e 12 della direttiva 2011/95/UE. In particolare, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, recepisce la regola di esclusione di cui all’articolo 1, sezione D, primo comma, della Convenzione di Ginevra; la seconda frase prevede invece che, quando la protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo senza definitiva regolazione della posizione delle persone interessate, queste siano ipso facto ammesse ai benefici della direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui l’UNRWA, in quanto agenzia ONU distinta dall’UNHCR, fornisce protezione o assistenza ai rifugiati palestinesi nelle sue zone operative e che le persone registrate presso di essa sono normalmente escluse dallo status di rifugiato nell’Unione. Tuttavia, questa esclusione viene meno se la protezione o assistenza cessa.

La Corte ribadisce che la cessazione può derivare non solo dalla soppressione dell’organo, ma anche dalla sua impossibilità di svolgere i compiti affidatigli. Non è necessario dimostrare che l’UNRWA o lo Stato ospitante abbiano voluto causare il danno o privare l’interessato dell’assistenza; basta accertare che, per motivi oggettivi o legati alla situazione individuale, l’agenzia non sia più in grado di garantire condizioni di vita conformi alla sua missione.

Quanto alla missione sanitaria dell’UNRWA, la Corte osserva che la risoluzione 74/83 conferma che l’agenzia deve continuare a soddisfare i bisogni essenziali dei rifugiati palestinesi in materia di salute. Ne deriva che l’assistenza sanitaria necessaria per tali bisogni rientra nella sua missione. Tuttavia, l’impossibilità di fornire cure o trattamenti specifici non basta da sola a far ritenere cessata la protezione o assistenza: il criterio decisivo è che la mancata disponibilità delle cure esponga l’interessato a un rischio reale di morte imminente, o a un declino grave, rapido e irreversibile della salute, o a una significativa riduzione dell’aspettativa di vita.

La Corte precisa inoltre che non è sufficiente il confronto tra il livello delle cure garantite dall’UNRWA e quello che il richiedente potrebbe ottenere in uno Stato membro. Occorre invece una valutazione individuale, affidata al giudice nazionale, di tutti gli elementi pertinenti per verificare l’esistenza del rischio qualificato.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA si considera cessata quando l’agenzia non è in grado di fornire a un apolide di origine palestinese, beneficiario della sua protezione o assistenza, l’accesso alle cure e ai trattamenti medici senza i quali egli corre un rischio reale di morte imminente, oppure di declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o di significativa riduzione della sua speranza di vita. La verifica di tale rischio spetta al giudice nazionale.

Principio affermato

La mancata disponibilità di cure mediche essenziali da parte dell’UNRWA può integrare la cessazione della protezione o assistenza ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 solo quando essa espone il richiedente a un rischio grave e concreto per la vita o l’integrità psico-fisica, non essendo sufficiente una mera insufficienza qualitativa o quantitativa delle prestazioni rispetto agli standard di uno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalerifugiati palestinesiunrwaesclusione dallo status di rifugiatoassistenza sanitaria e tutela della salute

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