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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-496/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2023. — EI contro S.C. Brink’s Cash Solutions S.R.L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e articolo 6 – Procedura di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di progetto di licenziamento collettivo – Assenza di designazione di rappresentanti dei lavoratori – Normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di non informare e consultare individualmente i lavoratori coinvolti. — Causa C-496/22

Giurisprudenza europea62022CJ0496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, investita da un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Bucarest, ha chiarito l’ambito degli obblighi di informazione e consultazione nei licenziamenti collettivi. In assenza di rappresentanti dei lavoratori, la direttiva 98/59 non impone una consultazione individuale dei dipendenti interessati. Resta però necessario che l’ordinamento nazionale assicuri comunque l’effettività della tutela collettiva prevista dalla direttiva, senza consentire che tale tutela sia di fatto vanificata.

Licenziamenti collettivi: la direttiva 98/59/CE non impone la consultazione individuale dei lavoratori in assenza di rappresentanti, purché il diritto nazionale garantisca comunque l’effettività della tutela collettiva prevista dalla direttiva.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 6 della direttiva 98/59/CE ostino a una normativa nazionale che, in mancanza di rappresentanti dei lavoratori e senza imporre ai lavoratori di designarli, consenta al datore di lavoro di non informare e consultare individualmente i dipendenti interessati da un progetto di licenziamento collettivo.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la direttiva 98/59/CE non impone al datore di lavoro di consultare individualmente i lavoratori coinvolti da un progetto di licenziamento collettivo quando non esistono rappresentanti dei lavoratori, né impone ai lavoratori un obbligo di designarli; tuttavia, il diritto nazionale deve essere strutturato in modo da consentire, anche in circostanze indipendenti dalla volontà dei lavoratori, la piena efficacia della tutela collettiva prevista dagli articoli 2 e 3 della direttiva. L’articolo 6 non richiede una misura specifica, ma lascia agli Stati membri la scelta dei mezzi idonei a garantire un rimedio effettivo e dissuasivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 98/59/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1794
  • Direttiva 75/129/CEE

Licenziamenti collettivi e assenza di rappresentanti dei lavoratori

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in una controversia tra un lavoratore licenziato e il suo ex datore di lavoro, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La questione centrale è se, quando i lavoratori non abbiano rappresentanti designati, il datore di lavoro debba comunque informarli e consultarli individualmente prima di procedere ai licenziamenti.

Fatti e procedimento principale

Il datore di lavoro aveva avviato nel maggio 2020 una procedura di licenziamento collettivo per la soppressione di 128 posti di lavoro, a seguito della riduzione dell’attività nel contesto della pandemia da SARS-CoV-2. Le comunicazioni previste dalla normativa nazionale furono inviate alle autorità competenti, ma non ai rappresentanti dei lavoratori, poiché il loro mandato era scaduto e non erano stati eletti nuovi rappresentanti. La stessa comunicazione non fu trasmessa individualmente ai lavoratori coinvolti.

Il lavoratore interessato impugnò il licenziamento, sostenendo che il datore di lavoro avrebbe dovuto informare e consultare direttamente tutti i dipendenti coinvolti, oppure quantomeno informare i lavoratori della necessità di nominare nuovi rappresentanti per la procedura. Il giudice del rinvio osservò che la giurisprudenza nazionale non era uniforme e sottopose alla Corte due quesiti sull’interpretazione della direttiva 98/59.

Normativa UE rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 98/59, che definisce i rappresentanti dei lavoratori come quelli previsti dal diritto o dalla prassi nazionale;
  • l’articolo 2, paragrafo 3, che disciplina le informazioni da fornire ai rappresentanti nel corso delle consultazioni;
  • l’articolo 3, che impone la notifica del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente;
  • l’articolo 6, che impone agli Stati membri di garantire procedure amministrative e/o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi della direttiva;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
  • l’articolo 288, terzo comma, TFUE, in relazione all’obbligo di interpretazione conforme;
  • l’articolo 47 della Carta, evocato quanto all’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva.

Ricevibilità

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal datore di lavoro. Ha ricordato che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza della domanda pregiudiziale e che una domanda sull’interpretazione del diritto dell’Unione è ricevibile anche se la controversia principale è tra privati. Ha inoltre ribadito che, sebbene una direttiva non possa di per sé creare obblighi direttamente opponibili tra singoli, ciò non impedisce al giudice nazionale di chiedere alla Corte come interpretarla per applicare il diritto interno in modo conforme.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricostruito l’obiettivo principale della direttiva 98/59: far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica. Ha ribadito una giurisprudenza costante secondo cui il diritto all’informazione e consultazione previsto dalla direttiva è destinato ai rappresentanti dei lavoratori, non ai lavoratori considerati individualmente, e ha natura collettiva.

In questa prospettiva, la direttiva non prevede un obbligo per il datore di lavoro di procedere all’informazione e consultazione individuale dei lavoratori coinvolti da un progetto di licenziamento collettivo. La Corte ha valorizzato anche la genesi normativa della direttiva 98/59, osservando che nel processo di rifusione della precedente direttiva 75/129 non fu adottata una proposta che avrebbe imposto ai datori di lavoro di informare direttamente i lavoratori in assenza di rappresentanti.

Tuttavia, la Corte ha precisato che gli Stati membri devono comunque adottare i provvedimenti necessari per garantire l’effetto utile della direttiva e impedire che la tutela garantita ai lavoratori sia svuotata. Ciò significa che una normativa nazionale non può consentire al datore di lavoro di eludere o vanificare i diritti previsti dalla direttiva, ad esempio ostacolando l’esistenza o il riconoscimento della rappresentanza dei lavoratori.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che il diritto rumeno riconosce ai lavoratori il diritto di designare rappresentanti e non consente al datore di lavoro di opporsi alla loro esistenza. Spetta però al giudice nazionale verificare se, nelle circostanze del caso, la normativa nazionale garantisca davvero la piena efficacia degli articoli 2 e 3 della direttiva, anche quando la mancata designazione di nuovi rappresentanti dipenda da circostanze indipendenti dalla volontà dei lavoratori.

Quanto all’articolo 6 della direttiva, la Corte ha chiarito che esso non impone una sanzione o una misura specifica per ogni violazione, ma lascia agli Stati membri la scelta tra vari rimedi, purché siano assicurati tutela giurisdizionale effettiva ed effetto dissuasivo reale.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 6 della direttiva 98/59 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che non impone al datore di lavoro la consultazione individuale dei lavoratori interessati quando non siano stati designati rappresentanti dei lavoratori, né obbliga i lavoratori a designarli, purché tale normativa consenta, in circostanze indipendenti dalla volontà dei lavoratori, di garantire la piena efficacia delle disposizioni della direttiva.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione in materia di licenziamenti collettivi non impone una consultazione individuale dei dipendenti in assenza di rappresentanti, ma esige che l’ordinamento nazionale assicuri comunque condizioni idonee a rendere effettiva la tutela collettiva prevista dalla direttiva 98/59, senza che la mancanza di rappresentanza, per cause non imputabili ai lavoratori, possa neutralizzare gli obblighi di informazione e consultazione.

Come è indicizzato

Materielicenziamenti collettivipolitica socialeinformazione e consultazione dei lavoratoritrasposizione delle direttivetutela giurisdizionale effettiva

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