Sentenza n. 1357/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 101/2024 - RGL n. 1309/2023, pubblicata il 06.03.2024 dal Tribunale di Siena - Sezione Lavoro - nella persona del Giudice, dott. Delio Cammarosano, notificata il 22.10.2024 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena del 11.04.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, n. 101/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 22 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per quattro annualità scolastiche, condannando il Ministero all'accredito di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Dedotta l'inesecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l'ordine di accreditamento degli importi dovuti e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima dell'avvio dell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione e non risultava eseguita. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, accreditando alla ricorrente, mediante la Carta del docente, euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, disponendo l'intervento sostitutivo nei sessanta giorni successivi. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio deve essere rispettato prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
In presenza di ritardo nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma novellatrice dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in relazione alla decorrenza della penalità di mora.
l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa dell'istituto della Carta del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e dagli atti di causa non risulti l'avvenuto adempimento.
- In sede di ottemperanza, il giudice può imporre all'amministrazione un termine per l'esecuzione puntuale del giudicato, indicando anche le concrete modalità dell'adempimento dovuto, purché coerenti con il contenuto della pronuncia da eseguire.
- L'ulteriore inottemperanza può essere fronteggiata mediante la nomina di un commissario ad acta, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e con facoltà di delega se prevista nel provvedimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo saldo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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