Cassazione Penale, Sentenza n. 15863/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/02/2025 che ha respinto l'istanza di permesso premio. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato i numerosi encomi ricevuti in carcere, l'ammissione e l'affidabilità dimostrata nel lavoro esterno svolto quasi quotidianamente senza scorta, e per aver affermato la mancanza di revisione critica del proprio percorso deviante senza indicare parametri valutativi. Inoltre contesta la motivazione relativa al presunto uso di stupefacenti, affermando che non corrisponde al vero.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 30-ter ord. pen. (che richiede regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso) e ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha attribuito decisiva rilevanza negativa alla mancata "rivisitazione critica" senza bilanciarla con elementi positivi risultanti dall'istruttoria (adesione ai trattamenti, risultati trattamentali, encomi, lavoro esterno senza scorta e rispetto delle prescrizioni). La contraddizione tra l'ammissione al lavoro esterno senza scorta e il rifiuto del permesso non è stata motivata. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame, con indicazione di valutare compiutamente e bilanciarmente tutti gli elementi probatori.
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento Penitenziario
“ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro”
La norma richiede tre presupposti cumulativi: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso. Il giudice deve verificare e motivare la sussistenza di tutti e tre, ponderando elementi negativi (es. gravità del reato, mancanza di rivisitazione critica) e elementi positivi (encomi, lavoro esterno, aderanza ai trattamenti).
art. 21 Ordinamento Penitenziario
Il provvedimento di ammissione al lavoro esterno ex art. 21 rappresenta un elemento significativo da considerare nella valutazione della pericolosità sociale e della risocializzazione, pur non essendo automaticamente determinante rispetto alla concessione del permesso premio.
Massime di principio
- Per concedere un permesso premio il magistrato deve valutare e motivare la sussistenza simultanea di regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso; nessuno di questi elementi può essere trascurato.
- Nei casi di reati gravi o fine pena lontano nel tempo la valutazione della pericolosità può richiedere maggiore rigore, ma la mancanza di "rivisitazione critica" non può essere l'unico indice dirimente se esistono elementi positivi concreti (encomi, lavoro esterno, partecipazione ai trattamenti).
- L'ammissione al lavoro esterno senza scorta e il rispetto delle prescrizioni devono essere esplicitamente considerati e pesati nella decisione sul permesso premio: la loro omissione o valutazione illogica può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice deve motivare in modo congruo il bilanciamento tra elementi favorevoli e contrari: decisioni che non affrontano contraddizioni evidenti (es. autorizzazione a uscire spesso ma rifiuto del permesso) sono vulnerabili a censura.
- Se il ricorrente contesta fatti (es. uso di stupefacenti) il giudice deve confrontare le allegazioni con gli atti e le fonti documentali e motivare l'accertamento, evitando affermazioni non supportate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15856/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15857/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15858/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15859/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15860/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15861/2025 del 24/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →