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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09500/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto commerciale di distribuzione di prodotti a marchio Coca-Cola, nel quale era stato discusso l’esistenza e l’efficacia di un patto di esclusiva a favore della società poi fallita. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria della curatela per la violazione di tale esclusiva. In una precedente fase di legittimità, la sentenza d’appello era stata cassata con rinvio per omesso esame di un fatto decisivo: la prosecuzione del rapporto dopo la disdetta e l’assenza di vincoli di forma per tale prosecuzione. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto che sull’esistenza del patto di esclusiva si fosse formato il giudicato, sia per effetto della non impugnazione di una statuizione implicita di primo grado, sia per effetto della sentenza rescindente della Cassazione. La società distributrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il primo denunciava la violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio aveva erroneamente attribuito alla sentenza di cassazione un effetto preclusivo che non esisteva, perché la Corte di legittimità aveva invece rimesso al giudice del rinvio l’accertamento in fatto circa l’effettiva sopravvivenza ed efficacia del patto di esclusiva dopo la disdetta. Gli altri motivi riguardavano, in sintesi, omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla violazione del patto, vizio motivazionale sulla condotta dell’appellante, liquidazione del danno e valutazione delle prove. La curatela ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando da un lato che il danno fosse stato liquidato in misura inferiore al pregiudizio patito e, dall’altro, l’asserita erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto inutilizzabili prove dedotte tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice di rinvio avesse male interpretato la precedente sentenza di legittimità e avesse erroneamente ravvisato un giudicato sull’esistenza e sull’efficacia del patto di esclusiva. La Corte ha chiarito che la precedente cassazione non aveva affatto deciso nel merito l’efficacia del patto, ma aveva demandato al giudice del rinvio l’accertamento della concreta persistenza del rapporto e della rilevanza della prosecuzione contrattuale dopo la disdetta. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; il secondo motivo del ricorso incidentale è stato rigettato perché il giudicato sul punto era effettivamente già formatosi. È stata inoltre esclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto e al perimetro del decisum cassatorio; non può attribuire alla sentenza rescindente un contenuto preclusivo che non emerge dalla pronuncia di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando non ricorrono i presupposti processuali considerati dalla norma, come nel caso di assorbimento del motivo incidentale rilevante ai fini del raddoppio.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio viola l’art. 384 c.p.c. quando ritiene coperto da giudicato un punto che la sentenza di cassazione aveva invece rimesso al suo autonomo apprezzamento in fatto.
  • La formazione del giudicato non può essere desunta in modo apodittico da una precedente sentenza se la parte ha effettivamente impugnato il capo o l’implicito presupposto della decisione di primo grado.
  • Quando la Cassazione cassa per omesso esame di un fatto decisivo e rinvia al giudice di merito per un nuovo accertamento, quel giudice deve riesaminare il fatto senza considerarsi vincolato da una pretesa preclusione non risultante dal decisum rescindente.
  • Se il motivo di ricorso principale accolto investe un punto pregiudiziale della decisione, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa statuizione restano assorbiti.
  • Il giudicato formatosi su uno specifico capo della decisione impedisce di rimettere in discussione quel punto nel successivo giudizio, anche se la parte ne contesti nuovamente il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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