Cassazione Penale, Ordinanza n. 15182/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per il reato di droga resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto di detenzione e cessione di cocaina, contestando, con un primo motivo, la violazione di legge processuale per il diniego del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. in occasione della nomina di un nuovo difensore fiduciario, ritenuta tardiva dal giudice di merito dopo che il precedente difensore aveva già concluso. Con un secondo motivo censurava la motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza l’insufficienza della prova e la non correttezza della ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il diniego o la riduzione del termine a difesa non determina nullità quando non siano indicate concrete esigenze difensive lese; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva descritto l’arresto in flagranza e la ricezione di circa 130 grammi di cocaina da altra persona, sotto osservazione della polizia giudiziaria.
Norme richiamate
art. 108 cod. proc. pen.
Il diniego o la concessione di un termine ridotto non comporta nullità se la richiesta non risponde a reali esigenze difensive e non vi è concreta menomazione del diritto di difesa tecnica.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per il fatto di detenzione/cessione di cocaina contestato all'imputata.
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego del termine a difesa o la sua concessione in misura inferiore a quella ordinaria non determina automaticamente nullità: occorre che la parte alleghi e dimostri una concreta esigenza difensiva lesa e una effettiva menomazione del diritto di difesa.
- Quando la nomina del nuovo difensore interviene tardivamente, dopo lo svolgimento delle difese del precedente difensore, il giudice può escludere la lesione del diritto di difesa se la parte non evidenzia un pregiudizio concreto.
- Il motivo di ricorso per cassazione contro la motivazione di merito è inammissibile se non si confronta in modo specifico con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e si limita a contestazioni generiche o assertive.
- In tema di controllo di legittimità sulla responsabilità penale, la Corte richiede un confronto puntuale con i passaggi della decisione impugnata che abbiano valorizzato gli elementi fattuali della condotta, specie quando la ricostruzione sia fondata su arresto in flagranza e riscontri di polizia giudiziaria.
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