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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25066/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

Il titolare di due buoni fruttiferi postali del valore nominale di euro 1.000 ciascuno, sottoscritti presso un ufficio postale il 26 novembre 2002, chiedeva il rimborso del capitale. L'emittente rifiutava il pagamento ritenendo prescritto il relativo diritto. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, ritenendo che i titoli non indicassero la scadenza, il tasso d'interesse o il termine di prescrizione e che non fosse stata provata la consegna dell'informativa né l'affissione, presso l'ufficio interessato, delle informazioni rilevanti. Il Tribunale di Taranto respingeva l'appello dell'emittente, ritenendo applicabile il termine trentennale di prescrizione sulla base della disciplina previgente e del principio di reviviscenza della normativa anteriore. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, tutti riferiti alla disciplina applicabile alla prescrizione del diritto al rimborso. Con il primo motivo deduceva la violazione delle norme sul regime dei buoni fruttiferi postali, sostenendo che i titoli appartenessero alla serie speciale a termine AA5, istituita dal decreto ministeriale del 12 settembre 2002, con durata settennale, scadenza il 26 novembre 2009 e prescrizione decennale dalla scadenza, maturata il 26 novembre 2019. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1372 e 1339 c.c., sostenendo che la normativa speciale e i decreti ministeriali applicabili alla serie avessero efficacia vincolante e definissero il contenuto del rapporto. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione decorresse dalla scadenza del titolo e non dal termine trentennale indicato dal Tribunale, non rilevando l'eventuale ignoranza della scadenza o del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto errata l'applicazione, da parte del Tribunale, della disciplina previgente e del termine trentennale, nonché il richiamo al principio di reviviscenza. Il d.lgs. n. 284 del 1999 aveva infatti previsto l'abrogazione delle disposizioni del previgente codice postale relative ai buoni fruttiferi postali a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali recanti le nuove caratteristiche dei titoli. In attuazione di tale disciplina, il d.m. 19 dicembre 2000 stabiliva che i diritti dei titolari si prescrivessero a favore dell'emittente decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi. La Corte ha inoltre affermato che non ricorrevano i presupposti della reviviscenza, poiché la riforma del 1999 aveva portata meramente abrogativa della disciplina precedente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 171 d.P.R. 156/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di stabilire, mediante successivi decreti, diverse condizioni di emissione e durata dei buoni fruttiferi postali.

  • art. 176 d.P.R. 156/1973

    I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

    La sentenza esclude che tale disciplina potesse essere applicata ai buoni emessi sotto il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 284 del 1999 e dai successivi decreti ministeriali.

  • art. 204 d.P.R. 256/1989

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla facoltà di disciplinare con decreto le condizioni e la durata dei buoni.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 284/1999

    Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.

    La norma ha abrogato la disciplina previgente sui buoni fruttiferi postali dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le nuove caratteristiche dei titoli, demandando a tali decreti la disciplina delle nuove condizioni.

  • d.m. 19 dicembre 2000, art. 8

    I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi

    La disposizione individua il termine decennale di prescrizione dei diritti relativi al capitale e agli interessi, decorrente dalla scadenza del buono.

  • d.m. 12 settembre 2002

    Indicato dalla ricorrente come decreto istitutivo della serie a termine AA5, cui apparterrebbero i buoni oggetto della controversia.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    Richiamato nel motivo relativo alla decorrenza della prescrizione; la ricorrente sosteneva che il termine decorresse dalla scadenza settennale del titolo.

  • artt. 1372 e 1339 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'efficacia vincolante della normativa speciale e dei decreti ministeriali nella determinazione del contenuto del rapporto.

  • art. 248 r.d. 318/1942

    Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali del risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della Cassa depositi e prestiti.

    La norma era stata posta dal Tribunale a fondamento della perdurante applicazione del termine trentennale, ma tale ricostruzione è stata superata dalla Corte in ragione dell'intervenuta abrogazione della disciplina previgente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale indicata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Per i buoni fruttiferi postali emessi dopo l'entrata in vigore dei decreti ministeriali adottati in attuazione del d.lgs. n. 284 del 1999, il regime della durata, delle condizioni economiche e della prescrizione è quello stabilito dalla disciplina speciale applicabile alla relativa serie di emissione.
  • L'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce, per i buoni soggetti a tale regime, che i diritti relativi al capitale e agli interessi si prescrivano a favore dell'emittente decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.
  • L'abrogazione della disciplina previgente sui buoni fruttiferi postali, disposta dal d.lgs. n. 284 del 1999 a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti recanti le nuove caratteristiche dei titoli, non determina la reviviscenza di una normativa ancora anteriore quando la riforma abbia portata meramente abrogativa.
  • Ai fini della verifica della prescrizione di un buono fruttifero postale, occorre individuare preliminarmente la serie di appartenenza, la relativa durata e la disciplina speciale applicabile, senza applicare automaticamente il termine trentennale previsto dalla normativa previgente.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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