Sentenza n. 3020/2026 - Napoli, Sezione 6
avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l’Immigrazione sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno, presentata il 10 giugno 2025. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine di legge, degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, chiedendo che fosse ordinato all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Nel corso dell'udienza il difensore ha dichiarato che il ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione e alla decisione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione resa in udienza è stata ritenuta inequivoca e vincolante per il giudice, in applicazione del principio dispositivo: fino a quando la causa non è trattenuta per la decisione, il ricorrente dispone dell'interesse alla coltivazione dell'azione e può dichiararne la sopravvenuta insussistenza. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla valutazione del ricorrente quando questi dichiari di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del silenzio né la fondatezza della pretesa sostanziale. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia e della mancata decisione sul merito.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. 104/2010
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato per chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente a fondamento dell'obbligo di buon andamento e di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravvenga il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente dispone dell'interesse alla coltivazione dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando il ricorrente manifesta in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza poter procedere d'ufficio all'esame del merito o sostituirsi alla valutazione della parte.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa in udienza dal difensore costituisce una manifestazione processuale idonea a determinare una pronuncia in rito, purché risulti inequivoca.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la causa viene definita per una ragione meramente processuale fondata sulla dichiarazione della parte e non contiene una valutazione sulla legittimità dell'azione amministrativa.
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