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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32422/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha censurato la sentenza di merito per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di qualsiasi contributo causale alla rapina commessa dal DELL'ORTO. Ha rilevato l'insufficienza e la contraddittorietà delle prove: la sola presenza della donna accanto al coimputato non costituirebbe prova di partecipazione; sarebbero irrilevanti il modus operandi simile, l'espressione attribuitale ("ci hai preso per dei ladri"), la sua compresenza in tutte le rapine, la presunta apertura della porta dell'ascensore, la presenza nel cortile di via San Vittore, la successiva disponibilità di oggetti provento di rapina (orologio, collana) e l'uso di carte di pagamento sottratte, nonché il prelievo e il pagamento con il bancomat rubato (importi modesti). Ha affermato altresì che il suo comportamento era determinato da un rapporto sentimentale con il coimputato e da mera curiosità, non da collaborazione criminale, e ha contestato l'interpretazione delle dichiarazioni delle parti offese e delle immagini di videosorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse logica, compiuta e priva di vizi, avendo adeguatamente coordinato e valutato gli elementi di fatto: la ripetuta presenza notturna della ricorrente nei luoghi estranei alle sue attività, sempre con l'autore delle rapine e in momenti coincidenti con i fatti, l'interazione con le persone offese, nonché la successiva disponibilità e uso di beni provento delle rapine, costituiscono elementi oggettivamente idonei ad attribuirle un ruolo agevolatore. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del materiale probatorio quando la motivazione appare coerente. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha inoltre osservato che l'inammissibilità preclude il vaglio di una eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per giustificare le modalità speciali di trattazione del ricorso (misure procedurali adottate durante l'emergenza sanitaria, es. modalità telematiche/semplificate per le udienze).

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende; qui applicato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • Sez. VI, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che la Corte di legittimità non può procedere a una rivalutazione del fatto e delle prove sostituendosi al giudice di merito.

  • Sez. VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini (giurisprudenza)

    Richiama il consolidato orientamento che limita il sindacato di cassazione ai soli vizi logico-giuridici della motivazione e non alla diversa ricostruzione dei fatti.

  • Sez. VI, n. 11194 del 8 marzo 2012, Lupo (giurisprudenza)

    Sottolinea che il giudizio di legittimità non può dar luogo a "nuove" attribuzioni di significato ai medesimi dati dimostrativi quando il merito ha fornito una spiegazione coerente.

  • Sez. Un., n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca (giurisprudenza)

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude l'esame di questioni sopravvenute come l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La ripetuta presenza notturna dell'imputato in più episodi, sempre unitamente all'autore materiale del reato, può costituire forte elemento indiziario di partecipazione o di attiva collaborazione, soprattutto se accompagnata da interazioni con le vittime.
  • La successiva disponibilità o l'uso di beni provento del delitto (anche se l'ammontare dei prelievi o spese appare modesto) offre riscontro probatorio rilevante della partecipazione alla vicenda delittuosa e non è automaticamente irrilevante per il giudizio di responsabilità.
  • Il mero rapporto sentimentale con l'autore del reato non esclude di per sé la responsabilità penale; deve essere valutato insieme agli altri elementi fattuali e temporali.
  • La Corte di Cassazione esercita un controllo di legittimità limitato: non è competente a rivedere in via autonoma la valutazione del fatto o a riassegnare diverso significato alle prove quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e logicamente argomentata.
  • In ricorso per cassazione è preferibile concentrare le censure su profili di diritto e vizi motivazionali evidenti (contraddizioni logiche, omissioni decisive, errori di diritto), perché una mera richiesta di diversa valutazione probatoria è destinata all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; pertanto va valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni manifestamente destinate a insuccesso.

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