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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13109/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi contribuenti)

La controversia

Il proprietario, poi deceduto, aveva ricevuto una cartella di pagamento per complessivi Euro 51.609,78, relativa a contributi per utenze idriche del 2006 e contributi consortili ordinari del 2007, oltre accessori. Contestò la notifica e la comprensibilità della pretesa, lamentando che non fossero indicati i terreni interessati, i criteri di calcolo e i quantitativi d’acqua consumati. In primo grado, una decisione accolse il ricorso contro la società di riscossione per difetto di motivazione della cartella; un’altra ridusse la contribuzione ai terreni identificati in due particelle catastali. La CTR di Foggia, riunite le impugnazioni del Consorzio e della società di riscossione, accolse gli appelli. Gli eredi del contribuente ricorsero per cassazione con quattro motivi: 1) inammissibilità dell’appello del Consorzio per carenza di specificità; 2) violazione delle norme sui contributi consortili, sostenendo che la sola inclusione dei fondi nel perimetro consortile non bastasse e che occorresse un beneficio diretto e specifico; 3) omesso esame delle risultanze della CTU, che aveva individuato i benefici effettivi e le aree interessate; 4) violazione delle norme sull’obbligo di motivazione della cartella e degli atti amministrativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: nel processo tributario l’appello è specifico quando, letto nel suo complesso, esprime in modo inequivoco il dissenso dalla decisione, anche mediante riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado. Ha accolto il secondo e il terzo motivo: l’inclusione del fondo nel perimetro consortile determina la qualità di consorziato, ma l’obbligo contributivo presuppone un beneficio fondiario diretto e specifico, conseguito o conseguibile, e l’entità del contributo va correlata ai vantaggi. La CTR aveva fondato la debenza sulla sola collocazione dei beni nel perimetro, senza esaminare gli esiti della CTU, che aveva identificato i benefici effettivamente goduti e le aree interessate; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio. Il quarto motivo è stato rigettato: la cartella indicava gli elementi minimi necessari, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa nell’an e nel quantum e di difendersi. Rinvio ad altra sezione della CTR di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.

    La specificità dei motivi di appello tributario va valutata considerando l’atto nel suo complesso. La riproposizione delle ragioni già dedotte può soddisfare l’onere quando manifesta in modo inequivoco il dissenso dalla decisione di primo grado.

  • art. 860 c.c.

    l’acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre l’entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (R.D. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso

    L’inclusione del fondo nel perimetro del comprensorio attribuisce la qualità di consorziato, ma l’importo del contributo deve essere modulato in rapporto ai benefici ricavabili dal fondo.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11, comma 1

    il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo” (Cass. Sez. U. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene”

    Il contributo presuppone un vantaggio riferibile direttamente e specificamente al singolo fondo, conseguito o conseguibile per effetto della bonifica; non basta un beneficio generale del territorio che si rifletta solo indirettamente sul bene.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 58 e 59

    In altri termini, il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell’area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. R.D. n. 215 del 1933, artt. 58 e 59), ma beneficia, in modo diretto e specifico, di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica.

    La contribuenza richiede congiuntamente la ricaduta del fondo nell’area di competenza del Consorzio e un vantaggio diretto e specifico che accresca il valore patrimoniale del bene, già conseguito o conseguibile.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    Il giudice di appello ha correttamente motivato affermando che i contenuti minimi obbligatori della cartella esattoriale sono rappresentati dal tributo, dal periodo d’imposta e dal contributo determinato.

    La motivazione della cartella è sufficiente se rende identificabili il tributo, il periodo d’imposta e il contributo determinato, così da consentire al destinatario di comprendere e contestare la pretesa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Le indicazioni sul debito non hanno impedito, nei termini più ampi (anche con riferimento al merito della vicenda), il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendo al contribuente la possibilità di conoscere la pretesa nell’an e nel quantum e di controdedurre compiutamente.

    La cartella assolve la funzione informativa richiesta quando le indicazioni sul debito consentono al contribuente di conoscere la pretesa nell’an e nel quantum e di svolgere una difesa effettiva.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Con specifico riferimento a tale ultima censura, che va riferita alla vecchia formulazione della norma trattandosi di sentenza depositata prima dell’11 settembre 2012, questa Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare che il controllo previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., non riguarda la mera insufficienza della motivazione della sentenza ma concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico con carattere decisivo nella controversia.

    Nella formulazione applicabile ratione temporis, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l’atto, considerato nel suo complesso, manifesta in termini inequivoci la volontà di contestare la decisione, anche attraverso la riproposizione delle ragioni già formulate in primo grado.
  • L’inclusione di un immobile nel perimetro di un consorzio di bonifica determina l’acquisto della qualità di consorziato, ma l’obbligo contributivo richiede anche un beneficio diretto e specifico per il fondo, conseguito o conseguibile grazie alle opere o all’attività di bonifica; il vantaggio deve riflettersi sul valore patrimoniale del bene e non può consistere soltanto in un beneficio generale del territorio.
  • Quando l’inserimento dell’immobile nel piano di classifica non è stato impugnato, opera una presunzione di vantaggiosità che il consorziato può superare; resta comunque necessario valutare gli elementi relativi ai vantaggi effettivamente riferibili al fondo e la loro incidenza sulla contribuzione.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata se indica il tributo, il periodo d’imposta e l’importo determinato, purché tali informazioni permettano al contribuente di comprendere la pretesa nell’an e nel quantum e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
  • Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze depositate prima dell’11 settembre 2012, il vizio è integrato dall’omesso esame di un fatto storico decisivo, non dalla sola insufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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