Cassazione Penale, Sentenza n. 33849/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'apparenza o assenza di valutazione della documentazione prodotta dalla difesa (in particolare i verbali di interrogatorio del 21 e 28 luglio 2023) che, secondo il ricorrente, dimostravano un inizio di dissociazione/collaborazione e la volontà di recidere i rapporti con l'organizzazione mafiosa. Il Tribunale aveva invece motivato il rigetto soprattutto sul ruolo di vertice di Pagliuca nel clan Longobardi-Beneduce, sulle gravi condanne (tra cui l'ergastolo per omicidio del 2019), sui numerosi rilievi disciplinari e sull'assenza, nella relazione di sintesi, di elementi che dimostrassero un approfondimento critico dei reati o contributi concreti allo smantellamento dell'organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti di quanto specificato: ha constatato che il Tribunale di sorveglianza aveva fondato la decisione sull'assenza di segnali di ravvedimento ma non si era confrontato con la documentazione prodotta dalla difesa (in particolare i verbali di interrogatorio del 21 e 28 luglio 2023), che potevano indicare un inizio di collaborazione. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà valutare e motivare espressamente la documentazione ignorata.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
regime detentivo differenziato per detenuti appartenenti a organizzazioni mafiose
La norma giustifica l'applicazione o la proroga del regime 41-bis quando sussistono elementi di attualità del pericolo di mantenimento dei contatti con l'organizzazione e della capacità di incidere sulle attività illecite; il giudice deve valutare, anche comparando le prove offerte dalla difesa, l'effettiva persistenza dei collegamenti e i segnali di dissociazione o collaborazione.
Decreto del Ministro della Giustizia (proroga del regime 41-bis)
Atto amministrativo impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza; la legittimità della proroga va verificata in relazione ai presupposti di attualità del pericolo e alla prova fornita dalle parti.
Principio del dovere di motivazione e controllo di legittimità della Corte di cassazione
La Corte di cassazione può annullare un provvedimento per violazione di legge quando sussiste assenza o apparenza di motivazione; qualora la decisione si fondi su un'assenza di segnali di ravvedimento, il giudice deve confrontarsi esplicitamente con documenti e prove rilevanti prodotti dalla difesa; l'omesso esame di documentazione decisiva integra motivo di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Quando la decisione di mantenere o prorogare il regime 41-bis si fonda sull'assenza di segnali di ravvedimento, il giudice è obbligato a confrontare espressamente le prove difensive che possano indicare dissociazione o collaborazione; l'omissione di tale confronto è vizio rilevante.
- Il ruolo di vertice nell'organizzazione, la gravità delle condanne e i rilievi disciplinari sono elementi rilevanti per valutare la pericolosità, ma non esonerano il giudice dall'esaminare e motivare il valore probatorio di documenti che attestino un mutamento di posizione del detenuto.
- La difesa, in ricorsi contro provvedimenti 41-bis, dovrebbe produrre tempestivamente verbali e documenti che attestino dissociazione o contributi concreti allo smantellamento dell'organizzazione e sollecitare un espresso confronto in motivazione.
- La Corte di cassazione interviene per violazione di legge quando la motivazione è assente o puramente apparente: ciò può comportare annullamento e rinvio per consentire al giudice di merito di valutare la documentazione trascurata.
- In sede di nuovo giudizio il Tribunale di sorveglianza dovrà bilanciare i precedenti e i comportamenti in carcere con ogni segnale concreto e recente di ravvedimento o collaborazione, valutandone la rilevanza ai fini della sussistenza del rischio associativo attuale.
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