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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-597/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 settembre 2022. — Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA contro Budapest Főváros Kormányhivatala. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 16 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di detto regolamento – Normativa nazionale che attribuisce a tale organismo il potere di ingiungere a un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta a un passeggero – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto di ricorso dinanzi a un giudice. — Causa C-597/20

Giurisprudenza europea62020CJ0597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l'articolo 16 del regolamento n. 261/2004 in senso favorevole a un potere nazionale di enforcement amministrativo anche sui singoli reclami dei passeggeri. Gli Stati membri possono quindi attribuire all'organismo nazionale la facoltà di ordinare al vettore il pagamento della compensazione forfettaria ex articolo 7. Resta tuttavia imprescindibile la tutela del diritto al ricorso giurisdizionale per entrambe le parti.

Rinvio pregiudiziale sull'articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004: se l'organismo nazionale di applicazione possa imporre al vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria al singolo passeggero, con garanzia di ricorso giurisdizionale.

La questione giuridica

Se l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento, quando è investito del reclamo individuale di un passeggero, non può imporre al vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria dovuta ai sensi dell'articolo 7; in sostanza, se gli Stati membri possano attribuire a tale organismo un potere coercitivo in materia di compensazione forfettaria.

Principio di diritto

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 non osta a che uno Stato membro autorizzi l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento a imporre al vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7, anche quando l'organismo è adito con un reclamo individuale; ciò è però consentito solo a condizione che resti garantita per il passeggero e per il vettore la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice competente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Regolamento (UE) 2017/2394

Compensazione pecuniaria ai passeggeri e poteri dell'organismo nazionale di applicazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra il vettore aereo Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. e l'autorità ungherese per la tutela dei consumatori. Oggetto del giudizio era la legittimità della decisione amministrativa che aveva imposto alla compagnia il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 a favore di passeggeri che avevano subito un ritardo superiore a tre ore su un volo New York-Budapest.

Fatti e procedimento principale

I passeggeri avevano presentato reclamo alla divisione per la tutela dei consumatori chiedendo l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento n. 261/2004. L'autorità aveva accertato la violazione e ordinato alla LOT di versare EUR 600 per ciascun passeggero. La compagnia ha contestato la competenza dell'autorità a imporre una simile prestazione, sostenendo che il rapporto passeggero-vettore è di natura civile e che la compensazione può essere fatta valere solo davanti al giudice civile.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 261/2004, e in specie i considerando 1, 2, 4, 21 e 22;
  • l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, sull'ipotesi di cancellazione del volo e sulle circostanze eccezionali;
  • l'articolo 7, paragrafo 1, sulla compensazione forfettaria;
  • l'articolo 12, paragrafo 1, sui risarcimenti supplementari;
  • l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, sugli organismi nazionali responsabili dell'applicazione del regolamento e sulle sanzioni;
  • l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  • l'articolo 267 TFUE;
  • il regolamento (UE) 2017/2394, richiamato dal diritto ungherese per l'enforcement in materia di tutela dei consumatori.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 16 del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l'organismo nazionale competente non può imporre al vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria dovuta al singolo passeggero, quando sia adito da un reclamo individuale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la propria giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Ruijssenaars e a. (C‑145/15 e C‑146/15). Da tale giurisprudenza discende che i reclami presentati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, hanno funzione di segnalazione e di controllo generale della corretta applicazione del regolamento, senza imporre necessariamente all'organismo nazionale di agire per assicurare il singolo diritto al pagamento della compensazione.

Tuttavia, la Corte precisa che nulla nel testo dell'articolo 16 vieta agli Stati membri di attribuire a tale organismo anche un potere coercitivo nei confronti del vettore. Al contrario, la disposizione lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alle competenze da conferire all'organismo nazionale per garantire i diritti dei passeggeri.

Sul piano sistematico, la Corte osserva che l'unico limite espressamente emergente dal combinato disposto degli articoli 12 e 16, letti alla luce del considerando 22, è la possibilità per il passeggero di agire dinanzi al giudice per ottenere un risarcimento supplementare oltre alla compensazione forfettaria. La compensazione di cui all'articolo 7 è infatti un importo standardizzato, immediato e facilmente determinabile, che non richiede una valutazione individuale del danno; ciò rende compatibile, in linea di principio, un intervento amministrativo dell'organismo nazionale.

La Corte sottolinea inoltre che il rischio di decisioni divergenti tra autorità amministrative e giudici nazionali può essere gestito mediante un adeguato coordinamento procedurale nell'ordinamento interno. In ogni caso, l'attribuzione del potere di imporre la compensazione non può sopprimere la possibilità di ricorso giurisdizionale: il passeggero deve poter contestare la decisione o adire il giudice, e anche il vettore deve poter impugnare la decisione amministrativa. Tale garanzia è collegata all'articolo 47 della Carta.

Infine, la Corte valorizza gli obiettivi del regolamento: elevato livello di protezione dei passeggeri, rafforzamento dei loro diritti e necessità di una tutela rapida, semplice ed efficace, evitando al contempo un eccessivo carico dei tribunali in presenza di un numero elevato di domande standardizzate.

Decisione

La Corte dichiara che l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento a imporre al vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7, quando l'organismo sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero, purché resti possibile un ricorso giurisdizionale sia per il passeggero sia per il vettore.

Principi affermati

La sentenza chiarisce che l'enforcement amministrativo del regolamento n. 261/2004 non è limitato a funzioni astratte di sorveglianza: gli Stati membri possono attribuire all'organismo nazionale anche il potere di ordinare il pagamento della compensazione forfettaria al singolo. Questa scelta nazionale è ammissibile solo se non compromette il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, garantito dall'articolo 47 della Carta.

Come è indicizzato

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