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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-202/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 settembre 2022. — ABLV Bank AS, in liquidazione contro Comitato di risoluzione unico (CRU). — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Fondo di risoluzione unico – Contributi annuali – Liquidazione di un ente creditizio – Rimborso di contributi versati – Pro rata temporis. — Causa C-202/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di ABLV Bank contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto, da parte del CRU, della domanda di rimborso e ricalcolo dei contributi ex ante al FRU. È stato affermato che i contributi debitamente percepiti non sono rimborsabili e che la perdita dell’autorizzazione dell’ente nel corso dell’anno non comporta un rimborso pro rata temporis. La Corte ha inoltre escluso che le altre disposizioni richiamate dall’impugnante potessero fondare un diritto alla restituzione o rendere illegittima la decisione del CRU.

Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico: nessun rimborso pro rata temporis è dovuto a un ente che perda l’autorizzazione durante l’anno o il periodo iniziale di contribuzione

La questione giuridica

Se, ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 e della normativa delegata e di esecuzione collegata, la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio nel corso dell’anno o del periodo iniziale comporti il diritto al ricalcolo pro rata temporis del contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico e al rimborso della parte eccedente; se tale revoca costituisca un cambiamento di status rilevante; se possano trarsi effetti analoghi da altre disposizioni su correzioni, rimborsi o impegni di pagamento irrevocabili; e se la decisione del CRU fosse viziata da difetto di motivazione o da violazione dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e divieto di arricchimento senza causa.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 esclude, in via generale e senza eccezioni, il rimborso dei contributi ex ante debitamente percepiti dal FRU; di conseguenza, la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio durante il periodo di contribuzione non gli attribuisce alcun diritto al ricalcolo pro rata temporis né al rimborso della parte eccedente del contributo versato. La revoca dell’autorizzazione costituisce un "cambiamento di status" ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, ma tale disposizione non apre comunque a un rimborso: opera solo come regola di non-incidenza del cambiamento sul contributo annuale dovuto nell’anno in questione. Le altre norme invocate dalla ricorrente non derogano a tale disciplina, e la decisione del CRU è stata ritenuta sufficientemente motivata e rispettosa dei principi invocati.

Norme richiamate

  • Articolo 56 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Regolamento delegato (UE) 2017/2361
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 138 regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 168 regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169 regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 regolamento di procedura della Corte

Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico e revoca dell’autorizzazione

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da ABLV Bank AS, in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione del CRU di respingere la domanda di rimborso di parte del contributo ex ante 2018 e di parte del contributo ex ante 2015. La controversia si colloca nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico.

Fatti e procedimento principale

ABLV Bank, ente creditizio lettone soggetto alla vigilanza della BCE, aveva versato il contributo ex ante per il 2015, trasferito al FRU, e poi il contributo ex ante per il 2018. Dopo che la BCE aveva revocato la sua autorizzazione nel luglio 2018, la banca aveva chiesto al CRU il rimborso di una parte del contributo 2015 e il ricalcolo del contributo 2018 con restituzione dell’eccedenza. Il CRU aveva respinto la domanda, ritenendo che le norme applicabili non prevedessero alcun rimborso in simili ipotesi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 806/2014, soprattutto l’articolo 70, paragrafi 2 e 4;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/63, in particolare gli articoli 3, punto 5, 12 e 17;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, in particolare gli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 2;
  • il regolamento delegato (UE) 2017/2361, articolo 7.

Questioni esaminate dalla Corte

La ricorrente sosteneva, in sintesi:

  • che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 non escludesse il rimborso in caso di cessazione dell’autorizzazione;
  • che la revoca dell’autorizzazione non dovesse essere considerata un "cambiamento di status" ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63;
  • che altre disposizioni dell’Unione prevedessero meccanismi di correzione o rimborso incompatibili con una lettura assoluta del divieto di rimborso;
  • che il CRU avesse violato i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e avesse omesso una motivazione adeguata.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 dispone chiaramente che i contributi ex ante "debitamente percepiti" non sono rimborsati agli enti che li hanno versati. Tale formula, secondo la Corte, riflette la scelta del legislatore di escludere in generale il rimborso, senza prevedere eccezioni per la perdita dell’autorizzazione o per altri mutamenti successivi della situazione dell’ente.

La Corte ha poi confermato che la revoca dell’autorizzazione costituisce un "cambiamento di status" ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, richiamando la propria giurisprudenza nella causa State Street Bank International. Tuttavia, questa disposizione non introduce un diritto al rimborso: si limita a stabilire che il cambiamento di status non incide sul contributo annuale dovuto per l’anno in questione.

Quanto alle altre disposizioni invocate dalla banca, la Corte ha escluso che esse possano sovvertire la regola generale:

  • l’articolo 17 del regolamento delegato 2015/63 disciplina solo correzioni da applicare nel calcolo del contributo del periodo successivo, non rimborsi autonomi;
  • l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 riguarda il regime speciale degli impegni di pagamento irrevocabili, diverso dai contributi ex ante;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione disciplina soltanto il modo in cui il CRU tiene conto, nel calcolo ordinario, dei contributi nazionali già trasferiti al FRU nel periodo iniziale, senza creare un diritto alla restituzione;
  • il regolamento delegato 2017/2361 sui contributi alle spese amministrative del CRU ha oggetto e finalità differenti e non è utile all’interpretazione dei contributi ex ante al FRU.

La Corte ha anche respinto i motivi fondati su arricchimento senza causa, osservando che il fondo disponeva comunque di un fondamento giuridico valido per trattenere le somme versate. Parimenti, ha escluso la violazione dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, in quanto la disciplina applicabile era chiara e prevedibile. Sul principio di proporzionalità, ha rilevato che il CRU non godeva di alcun margine discrezionale: essendo tenuto ad applicare le norme vigenti, non poteva essere censurato per aver respinto la domanda. Infine, la Corte ha ritenuto la decisione del CRU sufficientemente motivata, poiché esponeva gli elementi di fatto e di diritto essenziali e consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Decisione

L’impugnazione è stata integralmente respinta. ABLV Bank AS è stata condannata alle spese del giudizio di impugnazione.

Principi affermati

  • I contributi ex ante al FRU, se debitamente percepiti, non sono rimborsabili ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014.
  • La revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio durante il periodo di contribuzione costituisce un cambiamento di status ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, ma non genera un diritto al rimborso pro rata temporis.
  • Le disposizioni che prevedono correzioni o regimi speciali per altre categorie di importi non possono essere utilizzate per introdurre, in via interpretativa, un diritto generale al rimborso dei contributi ex ante.

Come è indicizzato

Materieunione bancariafondo di risoluzione unicocontributi ex antediritto della risoluzione bancariamotivazione degli atti dell’unione

Testo integrale

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