Corte di giustizia, Sentenza C-3/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2022. — FS contro The Chief Appeals Officer e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Prestazioni familiari – Pagamento retroattivo – Trasferimento del beneficiario in un altro Stato membro – Articolo 81 – Nozione di “domanda” – Articolo 76, paragrafo 4 – Obbligo reciproco di informazione e di cooperazione – Inosservanza – Termine di prescrizione di dodici mesi – Principio di effettività. — Causa C-3/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso restrittivo la nozione di "domanda" ex articolo 81 del regolamento n. 883/2004, limitandola alle istanze presentate presso uno Stato membro non competente da un soggetto che abbia già esercitato la libera circolazione. Esclude che la semplice percezione continuativa di una prestazione o la domanda originaria presentata prima del trasferimento possano valere come domanda ai fini di tale disposizione. Quanto al termine nazionale di dodici mesi per la retroattività degli assegni familiari, la Corte lo ritiene compatibile con il principio di effettività.
Rinvio pregiudiziale sul coordinamento della sicurezza sociale: nozione di "domanda" ex articolo 81 del regolamento n. 883/2004 e compatibilità con il principio di effettività di un termine nazionale di dodici mesi per il pagamento retroattivo degli assegni familiari.
La questione giuridica
Se la nozione di "domanda" di cui all’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 comprenda anche la percezione in corso di una prestazione periodica da parte di uno Stato membro diverso da quello competente; se l’obbligo di ricevere e trasmettere la domanda ai sensi dell’articolo 81 operi indipendentemente dall’obbligo dell’interessato di informare i cambiamenti di residenza ex articolo 76, paragrafo 4; e se il principio di effettività osti a una norma nazionale che limita a dodici mesi la retroattività della domanda di assegni familiari.
Principio di diritto
L’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 si applica solo alla domanda presentata da un lavoratore migrante presso le autorità di uno Stato membro non competente secondo le norme di conflitto del regolamento; non copre né la domanda iniziale formulata quando ancora non vi è mobilità transfrontaliera né la mera continuazione del pagamento periodico di una prestazione. Inoltre, il principio di effettività non osta a una normativa nazionale che subordina la retroattività della domanda di assegni familiari a un termine di prescrizione di dodici mesi, poiché tale termine, di per sé, non rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento n. 883/2004.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 76, paragrafi 4 e 5, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 81, regolamento (CE) n. 883/2004
Rinvio pregiudiziale su assegni familiari e domanda retroattiva
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e, in particolare, di assegni familiari. La Corte è chiamata a interpretare gli articoli 76, paragrafo 4, e 81 del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché a verificare la compatibilità con il principio di effettività di un termine nazionale di dodici mesi per ottenere il pagamento retroattivo.
Fatti e procedimento principale
FS, cittadina rumena, aveva ottenuto assegni familiari in Romania per il figlio nato nel 2015. Il marito si era trasferito in Irlanda nell’ottobre 2016 per lavorare; in seguito, alla fine del 2016, anche FS e il figlio lo avevano raggiunto. FS aveva continuato a percepire gli assegni rumeni e solo il 10 gennaio 2018 aveva presentato domanda di assegni familiari in Irlanda.
Le autorità irlandesi avevano qualificato la domanda come tardiva perché proposta oltre il termine di dodici mesi previsto dal diritto nazionale e avevano negato il pagamento retroattivo, salvo giusta causa, che non era stata allegata. Il riesame e il ricorso amministrativo erano stati respinti; la causa era quindi giunta dinanzi alla High Court.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, che impone un obbligo reciproco di informazione e cooperazione tra istituzioni e interessati;
- l’articolo 76, paragrafo 5, che consente misure proporzionate in caso di inosservanza dell’obbligo informativo, purché rispettino equivalenza ed effettività;
- l’articolo 81 del regolamento n. 883/2004, che disciplina la ricevibilità delle domande, dichiarazioni o ricorsi presentati in uno Stato membro diverso da quello competente.
Sul piano interno, la Corte menziona le disposizioni irlandesi che subordinano il diritto alle prestazioni alla presentazione della domanda entro termini prescritti e che limitano la retroattività degli assegni familiari a dodici mesi, salvo giusta causa.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:
- se la nozione di "domanda" dell’articolo 81 comprendesse anche una prestazione periodica già in corso presso un primo Stato membro, quando la prestazione sarebbe in realtà dovuta da un secondo Stato membro;
- se l’articolo 81 operasse indipendentemente dall’obbligo dell’interessato di comunicare il cambio di residenza ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4;
- se il principio di effettività ostasse a un termine nazionale di dodici mesi che limita la retroattività della prestazione.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "domanda" ex articolo 81
La Corte osserva che l’articolo 81 mira a facilitare la circolazione dei lavoratori migranti, semplificando le pratiche amministrative ed evitando che formalismi privino gli interessati dei diritti loro spettanti. La disposizione consente che una domanda presentata in uno Stato membro non competente produca gli stessi effetti di una domanda depositata nello Stato competente.
Tuttavia, tale meccanismo presuppone che vi sia una domanda presentata da un soggetto già rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento per effetto della mobilità transfrontaliera. La Corte esclude che rientrino nell’articolo 81:
- la domanda iniziale presentata in uno Stato membro quando la situazione non presenta ancora elementi di estraneità;
- il mero versamento periodico, da parte di uno Stato membro, di una prestazione che, al momento del pagamento, sarebbe in realtà dovuta da un altro Stato membro.
La nozione di "domanda" richiede dunque un atto amministrativo della persona interessata compiuto dopo l’esercizio della libera circolazione e presso uno Stato membro non competente secondo le norme di conflitto del regolamento.
Rapporto tra articolo 81 e articolo 76, paragrafo 4
Poiché la risposta alla prima questione è negativa nel senso più ampio prospettato dal giudice, la Corte dichiara che non occorre esaminare la seconda questione. Dalla motivazione, tuttavia, emerge che il sistema dell’articolo 81 si coordina con l’obbligo reciproco di informazione e cooperazione di cui all’articolo 76: la trasmissione delle domande dipende dalla possibilità per le istituzioni di individuare tempestivamente la domanda e l’autorità competente.
Principio di effettività e termine nazionale di dodici mesi
La Corte ricorda che gli Stati membri restano competenti a organizzare i propri regimi di sicurezza sociale e a fissare requisiti, importi, durata e termini di domanda, purché nel rispetto del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, il termine irlandese non esclude l’accesso alla prestazione, ma incide soltanto sulla sua retroattività se la domanda non è presentata entro dodici mesi.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui termini ragionevoli di decadenza o prescrizione soddisfano in linea di principio il principio di effettività, in quanto assicurano certezza del diritto. Richiama inoltre precedenti nei quali termini più brevi o triennali sono stati giudicati compatibili con il diritto dell’Unione. Alla luce di ciò, un termine di dodici mesi non appare, di per sé, tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal regolamento n. 883/2004.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 si riferisce unicamente alla domanda presentata da una persona che abbia esercitato la libera circolazione presso le autorità di uno Stato membro non competente; non comprende la domanda iniziale presentata in un contesto puramente interno né la continuazione del pagamento periodico di una prestazione;
- il principio di effettività non osta a una normativa nazionale che subordina la retroattività della domanda di assegni familiari a un termine di prescrizione di dodici mesi.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che l’articolo 81 non può essere utilizzato per riqualificare come "domanda" ogni situazione di prestazione continuativa, ma solo gli atti amministrativi effettivamente presentati in un contesto di mobilità tra Stati membri. Conferma inoltre che termini nazionali ragionevoli per il pagamento retroattivo di prestazioni familiari sono compatibili con il diritto dell’Unione, purché non svuotino di contenuto pratico i diritti dei lavoratori migranti.
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