Corte di giustizia, Sentenza C-633/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 settembre 2022. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro TC Medical Air Ambulance Agency GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Mercato unico delle assicurazioni – Direttiva 2002/92/CE – Nozione di “intermediario assicurativo” – Attività d’“intermediazione assicurativa” – Direttiva (UE) 2016/97 – Attività di “distribuzione assicurativa” – Ambito d’applicazione di tali direttive – Adesione ad un’assicurazione di gruppo – Cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione – Prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all’estero – Compenso pagato dall’assicurato per la copertura assicurativa acquisita – Tutela dei consumatori – Parità di trattamento tra gli intermediari assicurativi. — Causa C-633/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esteso la nozione di intermediario assicurativo alle imprese che, pur non concludendo direttamente un contratto individuale di assicurazione per conto del cliente, organizzano e promuovono l’adesione a una polizza collettiva da esse stipulata. Centrale è il carattere oneroso dell’attività e il fatto che essa si inserisca nella distribuzione di prodotti assicurativi. La soluzione mira a garantire parità di trattamento tra operatori e un elevato livello di tutela dei consumatori.
Un’impresa che, come contraente di una polizza collettiva, propone ai clienti l’adesione volontaria dietro corrispettivo è un intermediario assicurativo ai sensi delle direttive 2002/92 e 2016/97.
La questione giuridica
Se una persona giuridica che ha stipulato come contraente un’assicurazione collettiva sanitaria e per il rimpatrio, e che offre ai consumatori l’adesione volontaria alla polizza in cambio di un compenso da essi versato, debba essere qualificata come "intermediario assicurativo" ai sensi dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE e dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97.
Principio di diritto
Rientra nella nozione di "intermediario assicurativo" e quindi di "distributore di prodotti assicurativi" una persona giuridica che, dietro compenso pagato dai clienti, propone loro di aderire volontariamente a un’assicurazione di gruppo da essa previamente stipulata con un assicuratore, se l’attività consiste nel favorire l’adesione dei clienti a una copertura assicurativa e presenta natura onerosa e comparabile a quella dell’intermediazione assicurativa; è irrilevante che il compenso provenga dagli aderenti e che la persona sia essa stessa contraente della polizza collettiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/92/CE
- Direttiva 2014/65/UE
- Direttiva (UE) 2016/97
- Direttiva (UE) 2018/411
- Articolo 34d GewO (diritto tedesco)
Intermediario assicurativo e adesione a polizza collettiva
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda la qualificazione ai fini del diritto UE di un modello di business fondato sulla proposta ai consumatori di aderire, dietro pagamento, a un’assicurazione collettiva sanitaria e per il rimpatrio già stipulata dall’impresa offerente. La Corte è chiamata a stabilire se tale attività rientri nelle nozioni di "intermediario assicurativo" e di "distributore di prodotti assicurativi".
Fatti e procedimento principale
La TC Medical Air Ambulance Agency GmbH aveva sottoscritto presso una compagnia di assicurazioni una polizza di gruppo che copriva rischi di malattia e infortunio all’estero, oltre alle spese di rimpatrio. L’impresa faceva proporre ai consumatori, tramite società di pubblicità e vendita a domicilio, l’adesione volontaria alla polizza, in cambio di un compenso versato dagli aderenti; in cambio, i clienti ottenevano il diritto a varie prestazioni assicurative, anche mediante crediti ceduti dall’impresa.
L’associazione dei consumatori ricorrente ha sostenuto che tale attività integrasse intermediazione assicurativa esercitata senza autorizzazione, chiedendone la cessazione. Dopo un primo accoglimento in primo grado e un ribaltamento in appello, il Bundesgerichtshof ha rimesso alla Corte la questione interpretativa.
Normativa UE rilevante
La Corte interpreta congiuntamente:
- l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE, che definisce rispettivamente la nozione di "intermediazione assicurativa" e di "intermediario assicurativo";
- l’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3, 8 e 9, della direttiva (UE) 2016/97, relativa alla distribuzione assicurativa, che ha ampliato il perimetro applicativo rispetto alla direttiva precedente;
- l’articolo 1 e l’articolo 3 di entrambe le direttive, relativi rispettivamente all’ambito di applicazione e alla registrazione degli intermediari.
La Corte richiama inoltre i considerando 8, 9 e 11 della direttiva 2002/92 e i considerando 5, 6, 7, 10 e 16 della direttiva 2016/97, centrati su tutela dei consumatori, condizioni di parità tra operatori e ampliamento del regime a tutte le vendite di prodotti assicurativi.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la nozione di intermediazione/distribuzione assicurativa è formulata in termini ampi e alternativi: vi rientrano non solo la presentazione o proposizione di contratti di assicurazione, ma anche gli atti preparatori e le attività connesse alla conclusione ed esecuzione dei contratti, oltre alla gestione dei sinistri.
Ai fini della qualificazione come intermediario è decisivo che l’attività sia svolta a titolo oneroso. Nel caso concreto, il compenso è integrato dai pagamenti effettuati dagli aderenti all’impresa che promuove l’assicurazione di gruppo; non importa che il corrispettivo non provenga dall’assicuratore sotto forma di provvigione. La Corte valorizza l’interesse economico proprio dell’impresa, che è incentivata a promuovere il maggior numero possibile di adesioni.
È irrilevante anche che l’impresa sia essa stessa contraente della polizza di gruppo: la qualità di contraente non esclude quella di intermediario o distributore, purché l’attività concreta consista nel favorire l’adesione dei clienti a una copertura assicurativa.
Finalità di tutela e parità di trattamento
La Corte sottolinea che le direttive assicurative perseguono due obiettivi complementari: la parità di trattamento tra i diversi canali di distribuzione e un elevato livello di tutela dei consumatori. Escludere dal campo di applicazione operatori che, sul piano economico e funzionale, svolgono un’attività analoga a quella degli intermediari assicurativi comprometterebbe tali obiettivi e altererebbe la concorrenza.
L’inclusione di queste imprese nel regime delle direttive comporta l’applicazione degli obblighi di autorizzazione, registrazione e delle regole di comportamento e informazione previste dal diritto UE, ritenute necessarie per assicurare affidabilità, perizia e protezione degli aderenti.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che una persona giuridica che propone ai propri clienti di aderire volontariamente, dietro compenso, a un’assicurazione di gruppo da essa previamente stipulata presso una compagnia di assicurazioni rientra nella nozione di "intermediario assicurativo" e, quindi, di "distributore di prodotti assicurativi". La soluzione vale sia per la direttiva 2002/92 sia per la direttiva 2016/97, con conseguente necessità di assoggettare tale attività al relativo regime autorizzatorio e di registrazione.
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