Corte di giustizia, Sentenza C-235/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2022. — Raiffeisen Leasing contro Republika Slovenija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 203 – Contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno – Soggetto debitore dell’IVA – Possibilità di assimilare un contratto scritto a una fattura. — Causa C-235/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il tema dell'assimilazione di un contratto alla fattura ai fini dell'articolo 203 della direttiva IVA. Nel contesto di una operazione di sale-and-leaseback, chiarisce che un contratto può valere come fattura solo se consente all'amministrazione fiscale di verificare i requisiti sostanziali della detrazione. La volontà soggettiva delle parti di considerarlo una fattura non è rilevante. La verifica concreta è rimessa al giudice nazionale.
IVA: un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno può essere assimilato a una fattura ai fini dell'articolo 203 della direttiva 2006/112 se contiene tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti sostanziali della detrazione.
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 203 della direttiva 2006/112, un contratto scritto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, in assenza di una fattura separata, possa essere considerato una fattura; in caso affermativo, quali elementi debba contenere; e se rilevi la volontà oggettivamente desumibile dalle parti di attribuirgli valore di fattura idonea a far sorgere nel cessionario la ragionevole convinzione di poter detrarre l'IVA.
Principio di diritto
L'articolo 203 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, cui non segua l'emissione di una fattura, può essere considerato esso stesso una fattura se reca l'indicazione dell'IVA e contiene tutte le informazioni necessarie perché l'amministrazione finanziaria possa verificare se i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatti; non è invece decisivo accertare se il contratto esprima oggettivamente l'intenzione delle parti di attribuirgli valore di fattura o di indurre l'acquirente a ritenere detraibile l'IVA. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se tali informazioni siano presenti, compresa l'eventuale ricavabilità dell'aliquota IVA dal contratto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 203 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 220 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 226 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 227 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 229 della direttiva 2006/112/CE
IVA e contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno come fattura
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema slovena) in una controversia tra Raiffeisen Leasing e la Repubblica di Slovenia sul trattamento IVA di un'operazione di sale-and-leaseback. La questione centrale è se il contratto stesso, in assenza di una fattura separata, possa essere assimilato a una fattura ai sensi dell'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE.
Fatti e procedimento principale
Raiffeisen Leasing aveva stipulato con RED d.o.o. un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno relativo a un terreno e a un edificio, con IVA indicata nel contratto. Non fu emessa fattura sulla base di tale contratto e l'IVA non fu né fatturata né pagata da RED. Quest'ultima cercò poi di far valere la detrazione dell'IVA sostenendo che il contratto costituisse esso stesso una fattura.
In seguito, le autorità fiscali slovene negarono la detrazione e contestarono anche il debito IVA e gli interessi in capo a Raiffeisen Leasing. Dopo il rigetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, la causa giunse in cassazione davanti al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se un contratto scritto possa essere considerato fattura ai sensi dell'articolo 203 della direttiva 2006/112 solo se contiene tutti i dati richiesti dal capo 3 del titolo XI della direttiva;
- in caso contrario, quali dati o circostanze consentano di trattare il contratto come fattura;
- se sia rilevante la circostanza che dal contratto emerga oggettivamente la volontà del venditore/prestatore di farne una fattura idonea a far credere all'acquirente di poter detrarre l'IVA a monte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui l'IVA è dovuta da chiunque la indichi in una fattura;
- gli articoli 218 e 219, che definiscono la nozione di fattura e i documenti assimilati;
- l'articolo 220, sull'obbligo di emissione della fattura;
- l'articolo 226, che elenca le indicazioni obbligatorie in fattura;
- gli articoli 227 e 229, relativi a ulteriori menzioni e alla firma;
- l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), sulla cessione di beni in caso di vendita a rate o locazione con trasferimento della proprietà.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l'articolo 203 mira a evitare perdite di gettito fiscale derivanti dal diritto alla detrazione e che il principio di neutralità dell'IVA impone di non subordinare la detrazione a formalità eccessive quando l'amministrazione dispone già delle informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali.
La Corte osserva inoltre che l'obbligo di versare l'IVA può sorgere anche se una fattura presenta omissioni o irregolarità formali, purché l'amministrazione sia in grado di verificare la sostanza dell'operazione. Ne deriva che il documento può essere diverso da una fattura in senso formale, purché contenga gli elementi indispensabili al controllo fiscale.
Perciò, un contratto può essere assimilato a una fattura ai sensi dell'articolo 203 se:
- menziona l'IVA;
- contiene tutte le informazioni necessarie, ricavabili dalle regole sulla contenuto delle fatture, per consentire all'autorità fiscale di verificare se i requisiti sostanziali della detrazione siano soddisfatti.
La Corte esclude invece che sia decisivo verificare se dal contratto risulti oggettivamente la volontà delle parti di farlo valere come fattura o di generare nel cessionario la convinzione di poter detrarre l'IVA. Tale profilo non integra il criterio giuridico rilevante ai fini dell'articolo 203.
Verifica rimessa al giudice nazionale
Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso e del contenuto concreto del contratto, se esso rechi effettivamente le informazioni necessarie per il controllo dei requisiti sostanziali della detrazione. La Corte segnala espressamente che il contratto in causa indicava l'importo dell'IVA ma non l'aliquota, e lascia al giudice nazionale verificare se tale aliquota fosse comunque desumibile dal documento.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l'articolo 203 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, non seguito da fattura, può essere considerato una fattura se contiene tutte le informazioni necessarie perché l'amministrazione finanziaria possa stabilire se siano soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione dell'IVA. La verifica concreta della sufficienza di tali informazioni spetta al giudice nazionale.
Rilievi pratici
La pronuncia è rilevante per le operazioni immobiliari e di leasing finanziario, perché conferma che la sostanza informativa del documento prevale sulla sua qualificazione formale. Tuttavia, il documento deve essere idoneo a consentire il controllo fiscale della detrazione; in mancanza, l'articolo 203 non può essere invocato per equipararlo a fattura.
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