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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-480/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2018. — Fidelity Funds e.a. contro Skatteministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti – Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti – Giustificazioni – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Coerenza del regime fiscale – Proporzionalità. — Causa C-480/16

Giurisprudenza europea62016CJ0480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con l’articolo 63 TFUE il regime danese che impone una ritenuta sui dividendi corrisposti a OICVM non residenti, ma esenta gli OICVM residenti che distribuiscono o calcolano una distribuzione minima soggetta a tassazione in capo ai partecipanti. La differenza di trattamento costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali e non è giustificata né dalla ripartizione della potestà impositiva né dalla coerenza del sistema fiscale. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di riapertura della fase orale.

Tassazione danese dei dividendi distribuiti a OICVM non residenti e compatibilità con la libera circolazione dei capitali.

La questione giuridica

Se gli articoli 56 e 63 TFUE ostino a una disciplina fiscale danese che assoggetta a ritenuta alla fonte i dividendi corrisposti da società danesi a OICVM non residenti, mentre esenta i dividendi corrisposti a OICVM residenti che soddisfano determinate condizioni (distribuzione minima effettiva o calcolata e tassazione in capo ai detentori di quote).

Principio di diritto

L’articolo 63 TFUE osta a una normativa nazionale che riserva agli OICVM residenti l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte interna, pur imponendo ai non residenti la ritenuta, quando i due tipi di organismi si trovano in una situazione oggettivamente comparabile quanto all’obiettivo della disciplina; né la tutela della ripartizione equilibrata della potestà impositiva né la coerenza del regime fiscale giustificano tale differenza, poiché l’esenzione per i residenti è già compensata dalla tassazione dei detentori di quote e il regime potrebbe essere esteso ai non residenti che soddisfano condizioni equivalenti, mediante adeguati controlli cooperativi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 65 TFUE
  • Direttiva 85/611/CEE
  • Direttiva 2009/65/CE
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte

Tassazione danese dei dividendi versati a OICVM non residenti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Østre Landsret in materia di tassazione dei dividendi distribuiti da società danesi a organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti in altri Stati membri. Il nodo centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina danese che esenta dalla ritenuta alla fonte solo gli OICVM residenti che soddisfano specifiche condizioni fiscali.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti Fidelity Funds, Fidelity Investment Funds e Fidelity Institutional Funds, tutte OICVM con sede nel Regno Unito o in Lussemburgo, chiedevano il rimborso delle ritenute alla fonte applicate sui dividendi percepiti da società residenti in Danimarca tra il 2000 e il 2009. Esse sostenevano che il regime danese riservasse un vantaggio fiscale agli OICVM residenti, poiché solo questi potevano ottenere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte se qualificati come fondi rientranti nell’articolo 16 C della ligningslov.

Normativa danese rilevante

Il sistema danese distingueva tra:

  • OICVM residenti in Danimarca, soggetti in via generale alla disciplina interna, ma potenzialmente esenti dalla ritenuta se qualificati come fondi ai sensi dell’articolo 16 C della ligningslov;
  • OICVM non residenti, soggetti a ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte danese.

Per ottenere lo status di fondo rientrante nell’articolo 16 C, l’organismo doveva rispettare condizioni relative alla distribuzione minima o, dopo la modifica del 2005, al calcolo tecnico di una distribuzione minima, con imposizione in capo ai detentori di quote mediante ritenuta. La Corte rileva che, nel periodo rilevante, solo gli OICVM residenti potevano effettivamente beneficiare dell’esenzione.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se gli articoli 56 e 63 TFUE ostassero a un regime in cui:

  • i dividendi pagati a OICVM esteri sono colpiti da ritenuta alla fonte;
  • i dividendi pagati a OICVM danesi equivalenti possono essere esenti, a condizione che l’organismo distribuisca o calcoli una distribuzione minima e ne assicuri la tassazione in capo ai partecipanti.

Determinazione della libertà applicabile

La Corte individua la libertà rilevante nella libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63 TFUE. La fattispecie riguarda infatti dividendi e investimenti di portafoglio; la possibile incidenza sulla libera prestazione dei servizi è considerata meramente secondaria rispetto alla disciplina fiscale dei capitali.

Esistenza di una restrizione

La Corte constata che il regime danese tratta in modo sfavorevole gli OICVM non residenti, soggetti a ritenuta, rispetto agli OICVM residenti che possono ottenere l’esenzione. Tale differenza è idonea a dissuadere sia gli OICVM esteri dall’investire in società danesi, sia gli investitori danesi dall’acquistare quote in tali organismi. Ne deriva una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata in linea di principio dall’articolo 63 TFUE.

Giustificazioni invocate dalla Danimarca

La Danimarca sosteneva due giustificazioni principali:

  • la necessità di preservare la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri;
  • la necessità di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale.

Ripartizione della potestà impositiva

La Corte respinge questa giustificazione. Poiché la Danimarca ha scelto di assoggettare a imposta i dividendi percepiti dagli OICVM non residenti, questi si trovano in una situazione comparabile a quella degli OICVM residenti quanto al rischio di doppia imposizione economica. Inoltre, non può essere invocata la ripartizione equilibrata per giustificare l’assoggettamento degli OICVM non residenti, soprattutto quando lo Stato ha già scelto di non tassare gli OICVM residenti beneficiari di dividendi interni.

Coerenza del regime fiscale

Anche questa giustificazione viene respinta. L’esenzione accordata agli OICVM residenti è compensata dalla tassazione dei detentori di quote sulla distribuzione minima, reale o calcolata. La Corte osserva che il nesso tra vantaggio fiscale e prelievo esiste, ma la disciplina è sproporzionata perché potrebbe essere estesa agli OICVM non residenti che soddisfano le stesse condizioni, consentendo alle autorità danesi di verificare, con la cooperazione dell’organismo, il versamento di un’imposta equivalente. Il rifiuto generalizzato dell’esenzione ai non residenti determina inoltre una doppia imposizione economica contraria all’obiettivo dichiarato del sistema.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che l’articolo 63 TFUE osta a una normativa nazionale come quella danese, nella parte in cui assoggetta a ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti a OICVM non residenti ma esenta gli OICVM residenti che distribuiscono o calcolano una distribuzione minima e assoggettano i partecipanti alla relativa imposta.

Ulteriori profili processuali

La Corte respinge anche la domanda di riapertura della fase orale del procedimento proposta dai ricorrenti dopo le conclusioni dell’avvocato generale, richiamando il principio secondo cui il semplice dissenso rispetto alle conclusioni non costituisce motivo sufficiente per riaprire l’udienza.

Principio affermato

In materia di tassazione dei dividendi, uno Stato membro non può riservare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte ai soli OICVM residenti quando gli OICVM non residenti si trovano, rispetto all’obiettivo fiscale perseguito, in una situazione oggettivamente comparabile e possono essere sottoposti a controlli equivalenti; una simile disparità costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalitassazione direttaorganismi di investimento collettivo in valori mobiliariritenuta alla fontecoerenza del regime fiscale

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