Corte di giustizia, Sentenza C-1/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018. — Petronas Lubricants Italy SpA contro Livio Guida. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Torino. — Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (CETA) – Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) – Costituzione di un tribunale e di un tribunale d’appello – Compatibilità con il diritto primario dell’Unione – Obbligo del rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione – Livello di protezione di interessi pubblici fissato, conformemente al quadro costituzionale dell’Unione, dalle istituzioni di quest’ultima – Parità di trattamento tra gli investitori canadesi e quelli dell’Unione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Accesso a detti tribunali e indipendenza dei medesimi – Articolo 47 della Carta – Accessibilità finanziaria – Impegno di garantire quest’ultima per le persone fisiche e per le piccole e medie imprese – Aspetti esterno e interno del requisito di indipendenza – Nomina, retribuzione e deontologia dei membri – Ruolo del comitato misto CETA – Interpretazioni vincolanti del CETA stabilite da detto comitato. — Causa C-1/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l’ambito dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 in materia di controversie di lavoro. Conferma che la domanda riconvenzionale del datore di lavoro può essere proposta davanti allo stesso giudice adito dal lavoratore, in linea con le esigenze di buona amministrazione della giustizia e di concentrazione del contenzioso. La successiva cessione del credito a favore del datore di lavoro non impedisce la competenza del giudice investito della domanda principale, se le domande nascono dal medesimo contesto fattuale.
Competenza sulle domande riconvenzionali del datore di lavoro nelle controversie di lavoro ex regolamento n. 44/2001, anche quando il credito sia stato ceduto dopo la proposizione della domanda principale.
La questione giuridica
Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 consenta al datore di lavoro convenuto dinanzi al giudice del domicilio del lavoratore di proporre domanda riconvenzionale davanti allo stesso giudice; e, in caso affermativo, se ciò valga anche quando la riconvenzionale sia fondata su un credito originariamente appartenente a un terzo e acquisito dal datore di lavoro mediante cessione successiva alla proposizione della domanda principale.
Principio di diritto
L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che, nelle controversie di lavoro, il datore di lavoro può proporre domanda riconvenzionale davanti al giudice validamente adito dal lavoratore, purché la riconvenzionale presenti un’origine comune con la domanda principale; tale possibilità non è esclusa dal fatto che il credito azionato in riconvenzionale sia stato acquistato da terzi mediante cessione dopo la proposizione della domanda principale, se le pretese reciproche derivano dai medesimi fatti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 6, punto 3, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 18, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 19, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 20, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 21, regolamento (CE) n. 44/2001
Competenza sulla domanda riconvenzionale del datore di lavoro nelle controversie di lavoro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Torino sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001. La controversia nasce dal licenziamento del sig. Livio Guida da parte di Petronas Lubricants Italy SpA e dalla successiva domanda riconvenzionale della società per il recupero di somme asseritamente indebitamente percepite dal lavoratore.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Guida, domiciliato in Polonia, aveva un rapporto di lavoro con PL Italy e un contratto parallelo con la controllata polacca PL Poland. Dopo contestazioni disciplinari e il licenziamento disposto da PL Italy, il lavoratore ha convenuto la società dinanzi al Tribunale di Torino chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del recesso e il risarcimento dei danni. PL Italy si è costituita e, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione di euro 143.816,29, somma che riteneva indebitamente corrisposta al lavoratore; il credito era stato ceduto da PL Poland a PL Italy con atto successivo all’introduzione della causa principale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama i considerando 11, 12, 13 e 15 del regolamento n. 44/2001, che esprimono i principi di prevedibilità della competenza, competenza del giudice del domicilio del convenuto, tutela della parte debole nei contratti di lavoro e limitazione dei procedimenti paralleli. Sono centrali gli articoli 18, 19, 20 e 21 del regolamento:
- l’articolo 19 disciplina i fori nei confronti del datore di lavoro;
- l’articolo 20, paragrafo 1, prevede che l’azione del datore di lavoro possa essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro del domicilio del lavoratore;
- l’articolo 20, paragrafo 2, salva il diritto di proporre domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale;
- l’articolo 21 limita le deroghe convenzionali alla disciplina protettiva.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se l’articolo 20, paragrafo 2, consenta al datore di lavoro convenuto dal lavoratore di proporre una domanda riconvenzionale davanti allo stesso giudice;
- se tale facoltà sussista anche quando il credito azionato in via riconvenzionale non sia originariamente del datore di lavoro, ma sia stato acquisito per cessione da un terzo dopo la proposizione della domanda principale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la sezione 5 del capo II del regolamento n. 44/2001, dedicata ai contratti individuali di lavoro, ha carattere speciale e tassativo ed è finalizzata a proteggere la parte debole, cioè il lavoratore. Tuttavia, l’articolo 20, paragrafo 2, espressamente prevede che la scelta del lavoratore del foro competente non pregiudichi il diritto del datore di lavoro di presentare una domanda riconvenzionale davanti al giudice già investito della domanda principale.
Quanto alla nozione di domanda riconvenzionale, la Corte richiama la propria giurisprudenza sull’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001: il foro della riconvenzionale serve alla buona amministrazione della giustizia e consente di decidere nello stesso procedimento pretese reciproche che abbiano un’origine comune, evitando procedimenti inutili o multipli. Tale origine comune può derivare non solo da un contratto, ma anche da una medesima situazione di fatto.
Nel caso concreto, pur essendo la domanda principale riferita al contratto iniziale e al licenziamento, la riconvenzionale del datore di lavoro si fonda sui medesimi fatti che hanno dato luogo alla controversia, ossia le condotte contestate al lavoratore in relazione ai rimborsi spese, alle indennità e agli importi connessi al rapporto di lavoro. La Corte ritiene quindi che le pretese reciproche abbiano un’origine comune.
Infine, il fatto che il credito azionato in riconvenzionale sia stato acquisito da PL Italy solo dopo l’instaurazione del giudizio principale non è ritenuto decisivo: il giudice competente non era prevedibile ex ante per il datore di lavoro, e l’articolo 20, paragrafo 2, non subordina la competenza alla titolarità originaria del credito al momento della proposizione della domanda principale.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, il datore di lavoro può proporre davanti al giudice regolarmente investito della domanda principale del lavoratore una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito concluso successivamente alla proposizione della domanda principale.
Principio affermato
Nelle controversie individuali di lavoro, la domanda riconvenzionale del datore di lavoro è ammissibile davanti al giudice adito dal lavoratore quando esiste un’origine comune tra domanda principale e riconvenzionale; tale competenza non è esclusa dal fatto che il credito azionato in via riconvenzionale sia stato ceduto al datore di lavoro dopo l’avvio del giudizio.
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