Corte di giustizia, Sentenza C-20/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018. — Causa promossa da Vincent Pierre Oberle. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kammergericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 4 – Competenza generale dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull’intera successione – Normativa nazionale che disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia di rilascio di certificati successori nazionali – Certificato successorio europeo. — Causa C-20/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il regolamento successioni n. 650/2012 uniforma anche la competenza per il rilascio dei certificati successori nazionali nelle successioni transfrontaliere. Il criterio decisivo è la residenza abituale del defunto al momento della morte, in coerenza con la legge applicabile e con l’obiettivo di evitare frammentazioni e decisioni incompatibili. Le norme nazionali che attribuiscono la competenza in base ai beni situati nel territorio o alla cittadinanza del de cuius sono quindi incompatibili con l’articolo 4 del regolamento.
Competenza giurisdizionale internazionale per il rilascio dei certificati successori nazionali nelle successioni transfrontaliere ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012
La questione giuridica
Se l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che attribuisce anche la competenza giurisdizionale internazionale per il rilascio dei certificati successori nazionali, con conseguente incompatibilità delle norme nazionali che fondano tale competenza sulla presenza di beni ereditari nello Stato membro o sulla cittadinanza del de cuius, pur in assenza della sua residenza abituale in quello Stato.
Principio di diritto
L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 attribuisce, nelle successioni con implicazioni transfrontaliere, la competenza internazionale agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte non solo per decidere sull’intera successione in senso contenzioso, ma anche per i procedimenti di rilascio dei certificati successori nazionali; pertanto esso osta a una normativa nazionale che mantenga competenti i giudici di uno Stato membro in base alla presenza dei beni ereditari o alla cittadinanza del de cuius quando tale Stato non è quello della sua ultima residenza abituale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 2 regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e g), regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 4 regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 13 regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 15 regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 21, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 62, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 64 regolamento (UE) n. 650/2012
Competenza per il rilascio dei certificati successori nazionali nelle successioni transfrontaliere
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Kammergericht Berlin in una controversia relativa al rilascio di un certificato ereditario nazionale tedesco dopo il decesso di un cittadino francese con ultima residenza abituale in Francia e beni situati in Francia e in Germania. Il problema era se il regolamento (UE) n. 650/2012 disciplini anche la competenza internazionale per i certificati successori nazionali, non solo per il certificato successorio europeo.
Fatti e procedimento principale
Il de cuius, cittadino francese, è deceduto senza testamento, lasciando due figli e beni ereditari in più Stati membri. Il figlio Vincent Pierre Oberle aveva ottenuto in Francia un certificato successorio nazionale e chiedeva in Germania un certificato ereditario limitato ai beni situati in Germania. L’Amtsgericht Schöneberg si era dichiarato incompetente, ritenendo che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 attribuisse la competenza solo agli organi giurisdizionali dello Stato della residenza abituale del defunto.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, sulla competenza generale;
- l’articolo 13, che consente ad altri organi giurisdizionali dello Stato di residenza abituale di ricevere determinate dichiarazioni successorie;
- l’articolo 15, sull’obbligo di dichiarare d’ufficio l’incompetenza;
- l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 23, paragrafo 1, sul criterio della residenza abituale e sull’unità della successione;
- gli articoli 62 e 64, relativi al certificato successorio europeo.
La Corte valorizza anche i considerando 7, 8, 9, 27, 32, 34, 59 e 67, incentrati su circolazione delle persone, uniformità delle regole, evitamento di decisioni incompatibili e tutela effettiva degli eredi e creditori.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 650/2012 si applica a tutti gli aspetti di diritto civile delle successioni a causa di morte e che tra le questioni escluse non figurano i certificati successori nazionali. L’articolo 4, letto nel contesto del regolamento, esprime una regola generale di competenza basata sulla residenza abituale del defunto e riferita all’“intera successione”, dunque idonea a operare in tutti i procedimenti successori dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri.
Quanto al verbo “decidere”, la Corte rileva che il contesto del regolamento non consente di limitarlo alle sole decisioni contenziose: l’articolo 13 dimostra che il regolamento comprende anche procedimenti non contenziosi, e il considerando 59 conferma che il regime si applica indipendentemente dal tipo di procedimento. Ne deriva che anche i procedimenti di rilascio di certificati successori nazionali rientrano nella competenza dell’articolo 4.
La Corte respinge l’argomento fondato sull’articolo 64, che disciplina il luogo di rilascio del certificato successorio europeo: tale certificato ha un regime autonomo e l’articolo 64 serve a chiarire quali autorità possono rilasciarlo e in quale Stato membro, senza sottrarre i certificati nazionali all’articolo 4. Inoltre, l’articolo 62, paragrafi 2 e 3, conferma che il certificato successorio europeo non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni analoghi.
Sul piano teleologico, la Corte richiama l’obiettivo di assicurare coerenza tra competenza e legge applicabile, entrambe ancorate alla residenza abituale del defunto, nonché quello di evitare frammentazioni della successione e decisioni incompatibili in Stati membri diversi. Un criterio nazionale diverso, basato sui beni ereditari presenti nel territorio o sulla cittadinanza del de cuius, comprometterebbe l’unità della successione e la buona amministrazione della giustizia.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 osta a una normativa nazionale che mantenga la competenza dei giudici di uno Stato membro per rilasciare certificati successori nazionali, in una successione transfrontaliera, quando il defunto non aveva la residenza abituale in quello Stato al momento della morte, anche se i beni ereditari si trovano nel suo territorio o il defunto era suo cittadino.
Principio affermato
Nelle successioni con implicazioni transfrontaliere, la competenza internazionale per il rilascio dei certificati successori nazionali è attratta dall’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 e segue il criterio della residenza abituale del de cuius al momento del decesso, in coerenza con la disciplina unitaria della successione prevista dal regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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