Sentenza del 25/06/2018 n. 1709 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tassa sulle concessioni governative - azienda faunistico venatoria - agevolazione - territorio montano - sussiste. Territorio montano - definizione mediante rinvio - norma nazionale abrogata - rinvio statico - è tale - validità della definizione - sussiste. Territorio montano - definizione - competenza regionale - non sussiste - norma nazionale abrogata ma richiamata da norma vigente - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione della tassa sulle concessioni relative all'esercizio di un'azienda faunistico-venatoria, sostenendo di avere diritto all'agevolazione prevista per i territori montani. La controversia riguardava l'individuazione dei criteri da utilizzare per qualificare il territorio come montano: se dovessero applicarsi i parametri stabiliti dalla normativa nazionale richiamata dalla legge vigente oppure criteri autonomamente definiti dalla Regione. La legge applicabile rinviava alla legge n. 991/1952, nonostante quest'ultima fosse stata abrogata.
La decisione
La contestazione è stata accolta in favore del contribuente. È stato stabilito che il rinvio operato dalla legge n. 230/1991 alla legge n. 991/1952 deve essere interpretato come rinvio statico e non dinamico. Pertanto, anche se la legge richiamata è stata abrogata, continuano a valere, ai fini definitori, i criteri nazionali contenuti nei suoi articoli 1 e 4. La Regione non può qualificare autonomamente un territorio come montano o pianeggiante ai fini dell'applicazione della tassa, né introdurre parametri diversi da quelli fissati dal legislatore nazionale. Ne consegue il riconoscimento dell'applicabilità dell'agevolazione prevista per il territorio montano.
Norme richiamate
Legge n. 230/1991
Richiamo alla legge n. 991/1952 ai fini della definizione di territorio montano
Il rinvio deve essere inteso come statico: la norma richiamata resta rilevante per il contenuto definitorio esistente al momento del rinvio, anche se successivamente abrogata.
Legge n. 991/1952, articoli 1 e 4
Parametri per l'individuazione dei territori montani
I criteri nazionali previsti da tali disposizioni continuano a essere utilizzabili per definire la natura montana del territorio quando una legge vigente vi rinvia espressamente.
Normativa regionale sulla tassa sulle concessioni regionali
La Regione può disciplinare la tassa nei limiti della propria competenza, ma non può modificare autonomamente i criteri nazionali utilizzati per stabilire se un territorio sia montano e quindi agevolabile.
Massime di principio
- Quando una norma vigente richiama una disposizione successivamente abrogata per definirne un elemento, il rinvio può restare efficace come rinvio statico: si applica il contenuto della norma abrogata, salvo che la legge successiva abbia espressamente previsto diversamente.
- Un ente regionale non può introdurre criteri autonomi per modificare una qualificazione giuridica riservata dalla legge nazionale, soprattutto quando tale qualificazione incide sull'applicazione di un tributo o di un'agevolazione.
- Per ottenere un'agevolazione collegata alla natura montana del territorio, occorre verificare i parametri nazionali richiamati dalla normativa applicabile, non soltanto eventuali classificazioni o delibere regionali.
- L'abrogazione della norma richiamata non elimina automaticamente il rinvio quando la disposizione vigente continua a utilizzarla come parametro definitorio; è necessario interpretare la portata del rinvio e verificare se sia statico o dinamico.
- In caso di contrasto tra una qualificazione regionale e i criteri nazionali richiamati dalla legge, prevalgono questi ultimi e la Regione non può negare l'agevolazione sulla base di una diversa classificazione territoriale.
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