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direttiva

Direttiva 2002/5

Direttiva 2002/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio con riguardo alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Normativa europea32002L0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei prodotti di origine vegetale disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. La Commissione giustifica le modifiche con nuovi dati scientifici, valutazioni tossicologiche e riesami periodici dei livelli già fissati. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 agosto 2002 e applicarle dal 1° settembre 2002.

Modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per aggiornare i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari su determinati prodotti vegetali, compresi alcuni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire e applicare le nuove quantità massime di residui (LMR) per specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto vegetale indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, come sostituite dalla presente direttiva. Le modifiche riguardano in particolare cipermetrina, etefon, fenbutatin ossido, metalaxil, clorotalonil e acefato su prodotti quali asparagi, ananas, peperoni, cipolline verdi, indivie, erbe fresche, sedani-rapa e pesche. Non risultano previste esclusioni generali ulteriori oltre a quelle implicite nel fatto che la disciplina riguarda solo le combinazioni elencate.

Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari su prodotti vegetali

La direttiva 2002/5/CE della Commissione modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE, che disciplina le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Il provvedimento si fonda sull'esigenza di adeguare periodicamente i limiti ai nuovi dati scientifici e alle valutazioni tossicologiche, nel quadro della tutela dei consumatori e della coerenza con le buone pratiche agricole.

Finalità e criteri di fissazione delle quantità massime di residui

I considerando chiariscono che i limiti massimi di residui rappresentano il tetto superiore dei residui ammessi nei prodotti alimentari quando i produttori abbiano rispettato le buone pratiche agricole. La fissazione dei valori tiene conto della necessità di usare quantità minime di antiparassitari efficaci, mantenendo i residui al livello più basso possibile e tossicologicamente accettabile, anche in relazione alla protezione dell'ambiente e all'assunzione alimentare stimata.

La Commissione afferma inoltre che le quantità massime di residui devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate alla luce di nuovi dati. Quando non vi sono usi autorizzati, quando gli usi autorizzati non sono suffragati dai dati necessari o quando i dati non dimostrano un rischio accettabile, i limiti vengono fissati al limite inferiore di determinazione analitica.

Presupposti scientifici e consultazioni

La revisione dei valori riguarda in particolare lambda-cialotrin e amitraz, per i quali sono state esaminate richieste supportate da ulteriori dati dopo la direttiva 2000/42/CE. Per alcune combinazioni i dati sono risultati sufficienti a giustificare limiti superiori al minimo analitico; per altre sono stati ritenuti insufficienti; per altre ancora è emerso un rischio di esposizione acuta o cronica non accettabile, con conseguente mantenimento dei valori al livello più basso.

La Commissione ha inoltre valutato nuovi o modificati usi di cipermetrina sugli asparagi, etefon sugli ananas, fenbutatin ossido sui peperoni, metalaxil sulle cipolline verdi, acefato sulle pesche e clorotalonil sui sedani-rapa. Le valutazioni dell'esposizione cronica e acuta sono state svolte secondo le procedure e prassi in uso nell'Unione, tenendo conto degli orientamenti OMS; la Commissione conclude che i valori stabiliti non superano le assunzioni giornaliere accettabili e non producono effetti tossici acuti.

Sono inoltre richiamate la consultazione dei partner commerciali attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e il parere del comitato scientifico per i vegetali, nonché la conformità della metodologia utilizzata agli orientamenti di tale comitato.

Modifiche concrete ai limiti massimi di residui

L'articolo 2 sostituisce i valori dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per le combinazioni specificamente elencate:

  • cipermetrina negli asparagi: 0,1 mg/kg;
  • etefon negli ananassi: 2 mg/kg;
  • fenbutatin ossido nei peperoni: 1 mg/kg;
  • metalaxil nelle cipolline verdi: 0,2 mg/kg;
  • metalaxil nelle indivie e nelle erbe fresche: 1 mg/kg;
  • clorotalonil nei sedani-rapa: 1 mg/kg;
  • acefato nelle pesche: 0,2 mg/kg.

La direttiva precisa che l'allegato allegato al testo sostituisce i valori previsti nella direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari interessati.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 agosto 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove misure nazionali devono essere applicate dal 1° settembre 2002 e la Commissione deve esserne informata immediatamente.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Si tratta quindi di un tipico obbligo di risultato, con margini di discrezionalità solo sulla forma del recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, con efficacia immediata sotto il profilo comunitario. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, che devono trasporre e applicare i nuovi limiti nel proprio ordinamento interno.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE

L'articolo 1 dispone che le quantità massime di residui elencate nell'allegato della direttiva 2002/5/CE sostituiscano quelle previste nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari interessati.

Nuovi valori per specifiche combinazioni prodotto/sostanza

L'articolo 2 sostituisce i valori dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per le combinazioni indicate: cipermetrina negli asparagi 0,1 mg/kg; etefon negli ananassi 2 mg/kg; fenbutatin ossido nei peperoni 1 mg/kg; metalaxil nelle cipolline verdi 0,2 mg/kg; metalaxil nelle indivie e nelle erbe fresche 1 mg/kg; clorotalonil nei sedani-rapa 1 mg/kg; acefato nelle pesche 0,2 mg/kg. La nota (5) segnala che per alcune prove sono in corso ulteriori risultati da presentare prima del 1° settembre 2002.

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 agosto 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1° settembre 2002. Quando gli Stati membri adottano le misure nazionali, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, quindi con effetto immediato rispetto alla pubblicazione.

Destinatari

L'articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitarisanità vegetaletutela dei consumatoriagricoltura

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