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direttiva

Direttiva 2002/10

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati

Normativa europea32002L0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina UE delle accise sui tabacchi lavorati, innalzando alcune aliquote minime e introducendo nuovi livelli minimi espressi anche in euro per sigarette, tabacco trinciato fine e altre categorie di prodotti del tabacco. Mira a ridurre le forti divergenze fiscali tra Stati membri, prevenire distorsioni del mercato interno, contrastare frodi e contrabbando e tenere conto dell’obiettivo di tutela della salute. Prevede obblighi di recepimento entro il 1o luglio 2002, con talune deroghe fino al 1o gennaio 2008 per Germania, Spagna ed Grecia su specifici profili.

Modifica delle direttive UE sulle accise dei tabacchi lavorati, con innalzamento e armonizzazione delle aliquote minime per sigarette, sigari, sigaretti e altri tabacchi da fumo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla disciplina nazionale delle accise sui tabacchi lavorati, in particolare sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato fine da arrotolare sigarette e altri tabacchi da fumo. Incide sul quadro armonizzato già previsto dalle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE. Sono previste deroghe/transitori per Germania, Spagna ed Grecia, nonché una facoltà per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro per la conversione di taluni importi. La direttiva vincola al risultato ma lascia agli Stati la scelta delle misure di recepimento.

Direttiva 2002/10/CE: modifiche alla disciplina delle accise sui tabacchi lavorati

La direttiva interviene sul sistema armonizzato delle accise sui tabacchi lavorati, modificando le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE. Il legislatore UE richiama le forti differenze tra gli Stati membri, ritenute idonee a perturbare il mercato interno e a favorire frodi e contrabbando, e collega l’azione normativa anche all’esigenza di tutela della salute pubblica.

Finalità e contesto

La direttiva nasce dall’esame delle aliquote e della struttura delle accise sui tabacchi previsto dalle direttive del 1992. I considerando evidenziano che gli adeguamenti precedenti non avevano risolto tutte le criticità del sistema e che persistevano significative divergenze di tassazione fra Stati membri. La convergenza fiscale è presentata come strumento per rafforzare il funzionamento del mercato interno, ridurre le distorsioni concorrenziali e contrastare frodi e contrabbando.

Ambito di applicazione materiale

La disciplina riguarda le accise sui tabacchi lavorati, con specifico riferimento a:

  • sigarette;
  • sigari e sigaretti;
  • tabacco trinciato fine da usarsi per arrotolare sigarette;
  • altri tabacchi da fumo.

Le modifiche incidono sul livello minimo dell’imposizione, sulla struttura delle aliquote e, per alcuni prodotti, sulle definizioni rilevanti ai fini fiscali.

Accise minime sulle sigarette

L’articolo 1 riscrive l’articolo 2 della direttiva 92/79/CEE e introduce un sistema combinato di minima percentuale e minimo assoluto:

  • l’accisa minima globale sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta deve essere pari al 57% del prezzo di vendita al minuto, IVA esclusa;
  • inoltre, non può essere inferiore a 60 EUR per 1.000 sigarette;
  • dal 1o luglio 2006 il minimo assoluto sale a 64 EUR.

Sono previste due importanti flessibilità:

  • gli Stati membri che applicano almeno 95 EUR per 1.000 sigarette non devono rispettare la regola del 57%; dal 1o luglio 2006 la soglia sale a 101 EUR;
  • gli Stati membri che al 1o luglio 2001 applicavano meno di 60 EUR per 1.000 sigarette possono rinviare fino al 31 dicembre 2004 l’applicazione del minimo di 60 EUR.

La determinazione del riferimento va effettuata ogni anno in base ai dati disponibili al 1o gennaio. Il controvalore in valuta nazionale è fissato annualmente secondo i tassi del primo giorno lavorativo di ottobre, con efficacia dal 1o gennaio dell’anno successivo. Per gli Stati non partecipanti all’euro è prevista una deroga specifica per la conversione del valore di 95 EUR, utilizzando il tasso del primo giorno lavorativo di ottobre 2000.

Tabacco trinciato fine, sigari/sigaretti e altri tabacchi da fumo

L’articolo 2 modifica la direttiva 92/80/CEE e aumenta gradualmente le aliquote minime per altre categorie di tabacchi lavorati.

Per il tabacco trinciato fine da usarsi per arrotolare sigarette:

  • dal 1o luglio 2002: almeno 32% del prezzo al minuto o 27 EUR/kg;
  • dal 1o luglio 2003: almeno 33% del prezzo al minuto o 29 EUR/kg;
  • dal 1o luglio 2004: almeno 36% del prezzo al minuto o 32 EUR/kg.

Dal 1o luglio 2003 sono inoltre previsti minimi per:

  • sigari e sigaretti: 5% del prezzo al minuto o 11 EUR per 1.000 pezzi o per chilogrammo;
  • altri tabacchi da fumo: 20% del prezzo al minuto o 20 EUR per chilogrammo.

La finalità dichiarata è l’avvicinamento graduale delle aliquote del tabacco trinciato fine a quelle delle sigarette e l’evitare una diminuzione degli importi minimi comunitari per le altre categorie.

Definizioni fiscali di sigari e sigaretti

L’articolo 3 interviene sulla direttiva 95/59/CE e precisa la definizione di taluni rotoli di tabacco che, pur presentando caratteristiche esterne dei sigari, sono assimilati fiscalmente ai sigari/sigaretti solo se rispettano parametri molto specifici di composizione, peso, fascia esterna e circonferenza o angolo della spirale.

La modifica risponde all’esigenza di assicurare una tassazione uniforme ed equa e di evitare che prodotti sostanzialmente simili alle sigarette beneficino di un trattamento fiscale più favorevole.

Accisa minima sulle sigarette vendute sotto la classe più richiesta

Sempre l’articolo 3 sostituisce l’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 95/59/CE, consentendo agli Stati membri di applicare un’accisa minima alle sigarette vendute a un prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta. Il limite è che tale accisa non può superare l’importo dell’accisa applicata alle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Riesame periodico delle aliquote

Per entrambe le direttive modificate, il legislatore conferma un meccanismo di riesame quadriennale. La Commissione deve presentare al Consiglio una relazione e, se opportuno, una proposta. Il Consiglio decide all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. Nel valutare le future modifiche devono essere considerati il corretto funzionamento del mercato interno, il valore reale delle aliquote e gli obiettivi generali del trattato.

Recepimento, deroghe e obblighi formali degli Stati membri

L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri devono adottare entro il 1o luglio 2002 le disposizioni interne necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione.

Sono previste deroghe transitorie:

  • Germania: fino al 1o gennaio 2008 per le disposizioni necessarie a conformarsi all’articolo 3, punto 1, relativo alla nuova definizione di sigari/sigaretti;
  • Spagna ed Grecia: fino al 1o gennaio 2008 per le disposizioni necessarie a conformarsi all’articolo 1, punto 1, relativo alla nuova accisa minima globale sulle sigarette, tenendo conto della seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/79/CEE.

Quando adottano le norme nazionali di recepimento, gli Stati membri devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite a livello nazionale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nei limiti del risultato imposto dal diritto dell’Unione.

Disposizioni principali

Rafforzamento delle accise minime sulle sigarette

L’articolo 1 modifica la direttiva 92/79/CEE. Le sigarette della classe di prezzo più richiesta sono assoggettate a un’accisa minima globale (specifica + ad valorem, IVA esclusa) pari al 57% del prezzo di vendita al minuto e comunque non inferiore a 60 EUR per 1.000 sigarette; dal 1o luglio 2006 l’importo minimo è elevato a 64 EUR. Gli Stati membri che applicano almeno 95 EUR per 1.000 sigarette non sono tenuti a rispettare la regola del 57%; dal 1o luglio 2006 la soglia è elevata a 101 EUR. È previsto un rinvio fino al 31 dicembre 2004 per gli Stati membri che al 1o luglio 2001 applicavano meno di 60 EUR per 1.000 sigarette.

Conversione in valuta nazionale e riesame periodico per le sigarette

Il controvalore in moneta nazionale degli importi minimi è fissato annualmente utilizzando i tassi del primo giorno lavorativo di ottobre pubblicati nella Gazzetta ufficiale, con efficacia dal 1o gennaio dell’anno successivo. Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, è consentito derogare a tale regola per la conversione del valore di 95 EUR, utilizzando il tasso del primo giorno lavorativo di ottobre 2000. Ogni quattro anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta sulle aliquote e sulla struttura delle accise; il Consiglio decide all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Aggiornamento delle aliquote minime per altri tabacchi lavorati

L’articolo 2 modifica la direttiva 92/80/CEE. Dal 1o luglio 2002 l’accisa globale sul tabacco da fumo trinciato fine da usarsi per arrotolare sigarette è almeno pari al 32% del prezzo di vendita al minuto o a 27 EUR per chilogrammo. Dal 1o luglio 2003 sono fissati nuovi minimi: per sigari e sigaretti 5% del prezzo al minuto o 11 EUR per 1.000 pezzi o per chilogrammo; per tabacco trinciato fine 33% del prezzo al minuto o 29 EUR per chilogrammo; per gli altri tabacchi da fumo 20% del prezzo al minuto o 20 EUR per chilogrammo. Dal 1o luglio 2004 il tabacco trinciato fine sale ulteriormente a 36% del prezzo al minuto o 32 EUR per chilogrammo.

Riesame quadriennale delle aliquote sui tabacchi diversi dalle sigarette

Sempre tramite l’articolo 2, la nuova formulazione dell’articolo 4 della direttiva 92/80/CEE impone alla Commissione una relazione, ed eventualmente una proposta, ogni quattro anni sulle aliquote stabilite dalla direttiva. Il Consiglio, deliberando all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie tenendo conto del funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote e degli obiettivi del trattato.

Ridefinizione di sigari e sigaretti

L’articolo 3 modifica la direttiva 95/59/CE precisando due categorie di prodotti del tabacco da trattare come sigari/sigaretti secondo caratteristiche fisiche dettagliate: rotoli con fascia esterna di colore tipico dei sigari, sottofascia di tabacco ricostituito, peso minimo e specifici requisiti di angolazione della spirale o di circonferenza minima. La modifica mira a impedire trattamenti fiscali impropri di prodotti che, pur presentandosi formalmente come sigari, sono assimilabili alle sigarette.

Accisa minima sulle sigarette vendute sotto il prezzo della classe più richiesta

L’articolo 3 sostituisce anche l’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 95/59/CE, autorizzando gli Stati membri ad applicare un’accisa minima alle sigarette vendute a un prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta, purché l’imposta non superi quella gravante sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Termine di recepimento e deroghe transitorie

L’articolo 4 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1o luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. La Germania può differire l’attuazione delle disposizioni relative alla nuova definizione di sigari fino al 1o gennaio 2008; Spagna ed Grecia possono differire fino al 1o gennaio 2008 l’attuazione della modifica relativa all’accisa minima globale sulle sigarette (tenendo conto della seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/79/CEE).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaaccisemercato internosanità pubblicalotta a frodi e contrabbando

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