Direttiva 2001/108
Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/108/CE modifica in modo mirato la direttiva OICVM per adeguarla all’evoluzione dei mercati finanziari. Consente una più ampia gamma di attività e strumenti, rafforza le regole su diversificazione, derivati, fondi di fondi e informativa al pubblico, mantenendo standard minimi di protezione degli investitori. Fissa inoltre il termine di recepimento al 13 agosto 2003 e di applicazione al 13 febbraio 2004.
Modifica della direttiva OICVM 85/611/CEE per ampliare gli investimenti consentiti, disciplinare i derivati e rafforzare regole di diversificazione, trasparenza e tutela degli investitori.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) disciplinati dalla direttiva 85/611/CEE, cioè organismi di tipo aperto che raccolgono capitali presso il pubblico e operano secondo il principio della ripartizione dei rischi. La modifica estende il perimetro degli investimenti ammissibili a strumenti del mercato monetario, depositi bancari, derivati, quote di altri OICVM e di altri organismi di investimento collettivo, con specifiche condizioni e limiti quantitativi. Sono previste esclusioni e cautele per alcune tecniche e strumenti, per gli organismi non soggetti a vigilanza equivalente e per gli investimenti che potrebbero compromettere la protezione degli investitori o la vigilanza efficace.
Modifica della disciplina OICVM sugli investimenti
La direttiva 2001/108/CE interviene sulla direttiva 85/611/CEE per adeguare il quadro degli OICVM all’evoluzione dei mercati finanziari e ampliare le possibilità di investimento, preservando al contempo un livello minimo uniforme di tutela degli investitori. Il testo si fonda sull’idea che l’armonizzazione debba restare essenziale e che l’estensione delle facoltà di investimento debba essere accompagnata da regole stringenti su liquidità, vigilanza, diversificazione e trasparenza.
Ambito e obiettivi della modifica
La direttiva estende il regime OICVM oltre i soli valori mobiliari, includendo altre attività finanziarie liquide, depositi, strumenti del mercato monetario, quote di altri organismi collettivi e derivati. L’obiettivo è consentire ai fondi di rispondere meglio alle esigenze del mercato senza compromettere la protezione degli investitori, la vigilanza efficace e il principio della ripartizione dei rischi.
Definizioni e perimetro degli investimenti
Ai fini della direttiva vengono definiti i "valori mobiliari" come azioni, obbligazioni e altri valori negoziabili che consentono di acquisire tali strumenti, escludendo tecniche e strumenti di cui all’articolo 21. Vengono inoltre definiti gli "strumenti del mercato monetario" come strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, purché liquidi e con valore determinabile accuratamente in ogni momento.
L’articolo 19, paragrafo 1, viene riscritto per comprendere come attività ammissibili:
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su mercati regolamentati;
- quote di OICVM e di altri organismi di investimento collettivo, a condizione che vi sia vigilanza equivalente, protezione equivalente dei quotisti, relazioni periodiche adeguate e un limite complessivo del 10 % di investimenti in altri organismi;
- depositi presso enti creditizi rimborsabili su richiesta o ritirabili con scadenza non superiore a 12 mesi;
- strumenti finanziari derivati negoziati in borsa o OTC, soggetti a condizioni di sottostante ammissibile, controparte vigilata e valutazione affidabile e quotidiana;
- strumenti del mercato monetario non negoziati su mercati regolamentati, purché l’emissione o l’emittente offrano una protezione adeguata agli investitori.
Derivati e gestione del rischio
L’articolo 21 rafforza in modo significativo la disciplina dei derivati. La società di gestione o di investimento deve disporre di una procedura di gestione dei rischi in grado di controllare e valutare costantemente il rischio delle posizioni e il loro impatto sul profilo di rischio complessivo del portafoglio, nonché di assicurare una valutazione precisa e indipendente dei derivati OTC.
L’esposizione complessiva ai derivati non può superare il valore netto totale del portafoglio. Il calcolo deve considerare il valore corrente delle attività sottostanti, il rischio controparte, gli andamenti di mercato futuri e il tempo necessario per liquidare le posizioni. Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora un derivato, anche tale componente va considerata ai fini della conformità.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione, entro il 13 febbraio 2004, le informazioni complete sulla normativa nazionale relativa ai metodi di calcolo dell’esposizione, compresa quella verso la controparte nelle operazioni OTC.
Limiti di concentrazione e diversificazione
L’articolo 22 introduce un sistema articolato di limiti quantitativi. La regola generale prevede che un OICVM non possa investire più del 5 % delle proprie attività in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, né più del 20 % in depositi presso uno stesso organismo.
Per i derivati OTC, l’esposizione verso una controparte non può superare:
- il 10 % delle attività se la controparte è un ente creditizio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f);
- il 5 % negli altri casi.
Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % fino al 10 %, ma l’investimento complessivo in emittenti nei quali si supera il 5 % non può oltrepassare il 40 % delle attività. Per titoli emessi o garantiti da Stati membri, enti locali, Stati terzi o organismi pubblici internazionali, il limite può salire fino al 35 %. Per determinate obbligazioni bancarie garantite il limite può arrivare al 25 %, con un tetto dell’80 % per emissioni dello stesso emittente in tale categoria.
La direttiva chiarisce inoltre che i limiti non possono essere cumulati in modo da far superare, in totale, il 35 % delle attività dell’OICVM in investimenti, depositi o derivati presso lo stesso organismo, salvo specifiche regole di gruppo e con possibilità per gli Stati membri di autorizzare cumuli entro il 20 % a livello di gruppo.
Replica di indici e limiti più flessibili
Il nuovo articolo 22 bis consente una maggiore flessibilità per gli OICVM che hanno come obiettivo la replica di un indice azionario o obbligazionario riconosciuto. In tali casi, gli Stati membri possono elevare fino al 20 % il limite di concentrazione per investimenti in azioni e/o obbligazioni dello stesso emittente, purché l’indice sia sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato di riferimento e adeguatamente pubblicato.
In presenza di condizioni eccezionali di mercato, soprattutto nei mercati regolamentati in cui predominano alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, il limite può essere elevato fino al 35 % in relazione a un solo emittente.
Investimenti in altri OICVM e organismi di investimento collettivo
L’articolo 24 disciplina i cosiddetti fondi di fondi. Un OICVM può acquistare quote di altri OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo, ma di regola non può investire più del 10 % delle proprie attività in quote di uno stesso organismo; gli Stati membri possono elevare tale soglia fino al 20 %.
Gli investimenti in organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare complessivamente il 30 % delle attività dell’OICVM. Inoltre, quando l’OICVM investe in organismi gestiti dalla stessa società di gestione o da soggetti collegati, la società non può applicare commissioni di sottoscrizione o rimborso per questi investimenti.
Il prospetto deve indicare l’ammontare massimo delle commissioni di gestione imputabili sia all’OICVM sia agli organismi sottostanti, e la relazione annuale deve riportare la percentuale massima delle spese di gestione sostenute complessivamente.
Informativa e protezione dell’investitore
Il nuovo articolo 24 bis rafforza gli obblighi informativi. Il prospetto deve indicare le categorie di attività nelle quali l’OICVM è autorizzato a investire e specificare se sono consentite operazioni in derivati, precisandone la finalità e il possibile impatto sul profilo di rischio.
Quando l’OICVM investe principalmente in attività diverse da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, oppure replica un indice ai sensi dell’articolo 22 bis, il prospetto e le eventuali pubblicazioni promozionali devono riportare un richiamo ben visibile alla politica di investimento. Se il valore netto del patrimonio può essere altamente volatile, tale caratteristica deve essere evidenziata chiaramente.
Su richiesta dell’investitore, la società di gestione deve fornire ulteriori informazioni sui limiti quantitativi di gestione del rischio, sui metodi utilizzati e sull’evoluzione recente dei rischi e dei rendimenti delle principali categorie di strumenti.
Divieti, deroghe e norme operative
La direttiva conferma il divieto di vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari indicati dalla direttiva. Riformula inoltre l’articolo 41 per chiarire che possono essere acquistati anche strumenti non interamente liberati tra quelli richiamati dalla norma.
L’articolo 26 prevede che gli OICVM non siano tenuti a rispettare i limiti quando esercitano il diritto di sottoscrizione su strumenti che già fanno parte delle loro attività. Gli Stati membri possono inoltre concedere, agli OICVM appena costituiti, deroghe agli articoli 22, 22 bis, 23 e 24 per un periodo massimo di sei mesi dalla data di autorizzazione, fermo restando il principio della ripartizione dei rischi.
Comitato di contatto e modifiche tecniche
L’articolo 53 bis attribuisce al comitato di contatto anche funzioni di comitato di regolamentazione ai sensi della decisione 1999/468/CE, per assistere la Commissione nelle modifiche tecniche alla direttiva, in particolare per chiarire le definizioni e allineare la terminologia agli atti successivi. Nei casi richiamati, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 6.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 13 agosto 2003 e applicarle a decorrere dal 13 febbraio 2004. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva prevede inoltre che la Commissione presenti entro il 13 febbraio 2005 una relazione sull’applicazione della direttiva 85/611/CEE, come modificata, con eventuali proposte di modifica. La relazione dovrà esaminare, tra l’altro, l’ulteriore sviluppo del mercato unico degli OICVM, la commercializzazione transfrontaliera, il passaporto delle società di gestione, il prospetto semplificato, le attività ausiliarie, la vigilanza comune, i fondi istituzionali, immobiliari, master-feeder e hedge fund, la delega, i derivati, i fondi indicizzati, i depositi, i fondi di fondi e la concorrenza tra diverse strutture gestorie.
Regime transitorio
Gli Stati membri possono consentire agli OICVM esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva un periodo non superiore a 60 mesi per adeguarsi alla nuova legislazione nazionale. Si tratta di una facoltà di recepimento transitorio rimessa alle scelte nazionali.
Disposizioni principali
Ampliamento dell’oggetto degli OICVM
L’articolo 1 della direttiva 85/611/CEE è modificato per consentire agli OICVM di investire non solo in valori mobiliari, ma anche in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 19, paragrafo 1, mantenendo il principio della ripartizione dei rischi. Sono introdotte definizioni autonome di "valori mobiliari" e "strumenti del mercato monetario" ai fini della direttiva.
Estensione delle attività ammissibili ex articolo 19
Viene riscritto l’articolo 19 per includere tra le attività idonee valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su mercati regolamentati, quote di OICVM e di altri organismi di investimento collettivo a condizioni stringenti, depositi bancari rimborsabili a vista o ritirabili con scadenza non superiore a 12 mesi, strumenti finanziari derivati negoziati in mercato regolamentato o OTC e strumenti del mercato monetario non quotati, purché emessi o garantiti da soggetti pubblici o da emittenti soggetti a vigilanza/prudenziali equivalenti.
Quote di altri OICVM e organismi collettivi
L’investimento in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo è ammesso solo se questi sono soggetti a vigilanza equivalente, garantiscono un livello di protezione equivalente per i quotisti, producono relazioni semestrali e annuali adeguate e non investono, complessivamente, più del 10 % delle attività in altri OICVM o organismi di investimento collettivo. L’articolo 24 introduce limiti quantitativi: fino al 10 % per singolo OICVM o altro organismo, elevabile dagli Stati membri fino al 20 %, e fino al 30 % complessivo per organismi diversi dagli OICVM.
Derivati e gestione del rischio
L’articolo 21 è riscritto imponendo alla società di gestione o di investimento una procedura di gestione dei rischi capace di controllare e valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo al rischio complessivo del portafoglio, nonché di valutare in modo preciso e indipendente i derivati OTC. L’esposizione complessiva in derivati non può superare il valore netto del portafoglio; gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 13 febbraio 2004, le norme nazionali sui metodi di calcolo dell’esposizione e della controparte OTC.
Limiti di concentrazione e diversificazione
L’articolo 22 stabilisce il limite generale del 5 % per valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di un singolo emittente e del 20 % per depositi presso un singolo organismo, con limiti specifici per l’esposizione OTC verso una controparte (10 % se è un ente creditizio ex articolo 19, paragrafo 1, lettera f), 5 % negli altri casi). Sono previste deroghe/innalzamenti: fino al 10 % per singolo emittente con tetto aggregato del 40 %, fino al 35 % per titoli di Stati, enti locali e organismi pubblici internazionali, fino al 25 % per determinate obbligazioni bancarie garantite, con tetto dell’80 % per emissioni dello stesso emittente nel caso di tali obbligazioni.
Indici e limiti più flessibili per replica
Il nuovo articolo 22 bis consente di elevare fino al 20 % il limite per investimenti in azioni e/o obbligazioni dello stesso emittente quando l’OICVM replica la composizione di un indice azionario o obbligazionario riconosciuto, purché l’indice sia sufficientemente diversificato, rappresentativo e pubblicato adeguatamente. In condizioni di mercato eccezionali, gli Stati membri possono portare tale limite fino al 35 % per un solo emittente.
Trasparenza informativa verso gli investitori
Il nuovo articolo 24 bis impone che il prospetto indichi le categorie di attività investibili, l’eventuale uso di derivati, la finalità delle operazioni in derivati e la loro possibile incidenza sul profilo di rischio. Per OICVM che investono principalmente in attività diverse da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, o che replicano un indice, il prospetto e la pubblicità devono contenere un richiamo ben visibile alla politica d’investimento; se il valore netto può essere molto volatile, ciò deve essere indicato chiaramente. Su richiesta, la società di gestione deve fornire ulteriori informazioni sui limiti di rischio, sui metodi di gestione e sull’evoluzione recente dei rischi e dei rendimenti.
Divieti e deroghe operative
Sono abrogati gli articoli 20 e il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 3 dell’articolo 19. L’articolo 26 consente deroghe limitate per OICVM appena costituiti, per un periodo di sei mesi dalla data di autorizzazione, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. È confermato che gli OICVM non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari indicati dalla direttiva.
Comitato di contatto e atti di esecuzione
È inserito l’articolo 53 bis, che attribuisce al comitato di contatto anche funzioni di comitato di regolamentazione ai sensi della decisione 1999/468/CE per modifiche tecniche, chiarimenti delle definizioni e allineamenti terminologici. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Recepimento, applicazione e relazione della Commissione
Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 13 agosto 2003 e applicarle dal 13 febbraio 2004. La Commissione deve presentare entro il 13 febbraio 2005 una relazione sull’applicazione della direttiva 85/611/CEE come modificata, con eventuali proposte, soffermandosi su mercato unico, commercializzazione transfrontaliera, passaporto delle società di gestione, prospetto semplificato, fondi istituzionali, fondi immobiliari, master-feeder, hedge fund, delega tra gestore e depositario, strumenti derivati, fondi indicizzati, depositi, fondi di fondi e concorrenza tra società di gestione e società di investimento autogestite.
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