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Direttiva 2002/8

Direttiva 2002/8/CE della Commissione, del 6 febbraio 2002, che modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole

Normativa europea32002L0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna due precedenti direttive della Commissione sulla fissazione dei caratteri minimi e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di ortaggi e di piante agricole. L’intervento mira ad allineare tali criteri alle linee direttrici adottate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, garantendo coerenza tecnica e uniformità negli esami ufficiali. Le modifiche si applicano alle varietà non ancora ammesse nei cataloghi comuni alla data del 31 marzo 2002, senza imporre un nuovo esame per le prove già avviate conformemente alla disciplina previgente.

Modifica gli elenchi dei caratteri e le condizioni minime per l’esame ufficiale di alcune varietà di ortaggi e piante agricole, per allinearli alle linee direttrici dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Ambito di applicazione

Si applica agli esami ufficiali effettuati dagli Stati membri ai fini dell’ammissione delle varietà nei cataloghi comuni delle specie di ortaggi e delle specie di piante agricole. Riguarda in particolare pomodoro, porro, fagiuolo, cavolo cappuccio bianco, cavolfiore e lattuga, nonché frumento tenero e granturco e, per le altre specie contemplate dalle direttive modificate, i caratteri e le condizioni minime indicati negli allegati. La direttiva si applica alle varietà non ancora ammesse nel catalogo comune alla data del 31 marzo 2002; se l’esame era già iniziato prima di tale data e in tutto o in parte conforme alle regole previgenti, non è richiesto un nuovo esame.

Direttiva 2002/8/CE della Commissione: aggiornamento dei criteri tecnici per l’esame delle varietà vegetali

La direttiva interviene su due atti della Commissione del 1972, la direttiva 72/168/CEE e la direttiva 72/180/CEE, entrambi relativi alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà ai fini dell’ammissione nei cataloghi comuni. La finalità dichiarata è garantire coerenza tra tali regole tecniche e le linee direttrici recentemente adottate dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama, in particolare, le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, che disciplinano rispettivamente il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e la commercializzazione di sementi di ortaggi. I considerando evidenziano che le linee direttrici dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali impongono un riallineamento dei caratteri minimi da esaminare e delle condizioni minime di prova, così da evitare divergenze tecniche tra la disciplina comunitaria dei cataloghi e i protocolli DUS dell’Ufficio.

Ambito materiale di applicazione

L’atto non introduce una disciplina autonoma, ma modifica due direttive già vigenti in materia di esami ufficiali delle varietà. Per gli ortaggi, il nuovo testo dell’articolo 1 della direttiva 72/168/CEE riguarda almeno le varietà di:

  • pomodoro
  • porro
  • fagiuolo
  • cavolo cappuccio bianco
  • cavolfiore
  • lattuga

Per le piante agricole, il nuovo testo dell’articolo 1 della direttiva 72/180/CEE riguarda in particolare:

  • frumento tenero
  • granturco
  • altre specie di piante agricole contemplate dagli allegati.

Contenuto delle modifiche alla direttiva 72/168/CEE

Per le specie elencate, gli Stati membri devono disporre che gli esami ufficiali per l’ammissione delle varietà riguardino almeno i caratteri indicati nelle rispettive linee direttrici per i test dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, pubblicate nel Bollettino ufficiale dell’Ufficio. La direttiva precisa che si fa riferimento a tutti i caratteri utilizzati, purché l’osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un altro e non sia ostacolata dalle condizioni ambientali del test; resta salvo il quadro normativo sulle varietà vegetali.

Per le altre specie vegetali, i caratteri da esaminare continuano a essere quelli indicati nell’allegato I. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che, per le specie di cui alla lettera a), le condizioni minime di esecuzione delle prove siano quelle previste dalla linea direttrice pertinente; per le altre specie valgono le condizioni minime elencate nell’allegato II.

Sul piano degli allegati, sono soppressi alcuni punti specifici:

  • allegato I: punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33
  • allegato II, parte A: punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33

Contenuto delle modifiche alla direttiva 72/180/CEE

Per le analisi ufficiali ai fini dell’ammissione delle varietà di piante agricole, gli Stati membri devono garantire che gli esami riguardino almeno i caratteri indicati nelle linee direttrici dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per il frumento tenero e per il granturco. Anche qui vale la regola per cui si fa riferimento a tutti i caratteri utilizzati, salvo impossibilità di osservazione o interferenze dovute ad altri caratteri o alle condizioni ambientali.

Per le altre specie di piante agricole, i caratteri da considerare sono quelli contenuti nell’allegato I, parte A; inoltre, per il valore colturale e di utilizzazione, rilevano i caratteri elencati nell’allegato I, parte B. Quanto alle condizioni minime di esecuzione, per frumento tenero e granturco si applicano quelle stabilite nella linea direttrice pertinente, mentre per le altre specie restano valide quelle dell’allegato II.

Sono inoltre apportate modifiche puntuali agli allegati:

  • nell’allegato I, parte A, punto 39, sono soppressi i termini "frumento tenero" e "Triticum aestivum L."
  • l’allegato I, parte A, punto 41, è soppresso
  • nell’allegato II, la formulazione "3.1 Specie autogame" è sostituita da "3.1 Specie autogame diverse dal frumento tenero"
  • l’allegato II, punto 3.3, è soppresso

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva mantiene la struttura tipica dell’atto di armonizzazione tecnica: vincola gli Stati membri quanto al risultato, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Il termine di recepimento è fissato al 31 marzo 2002. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari o amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse agli Stati membri.

Regime transitorio

La direttiva contiene una disciplina transitoria favorevole per le procedure già avviate. Essa si applica alle varietà che, alla data del 31 marzo 2002, non siano ancora state ammesse nel catalogo comune delle varietà di ortaggi o, a seconda dei casi, delle varietà di piante agricole. Tuttavia, se gli esami ufficiali erano iniziati prima di tale data e risultavano in parte o in tutto conformi alle disposizioni originarie delle direttive 72/168/CEE o 72/180/CEE, le varietà interessate non devono essere sottoposte a un nuovo esame per dimostrare la conformità alle nuove regole.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.

Disposizioni principali

Allineamento dei criteri di esame per gli ortaggi

L’articolo 1 modifica la direttiva 72/168/CEE. Per pomodoro, porro, fagiuolo, cavolo cappuccio bianco, cavolfiore e lattuga, gli esami ufficiali devono riguardare almeno i caratteri previsti nelle rispettive linee direttrici per i test dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Gli Stati membri devono inoltre assicurare il rispetto delle condizioni minime di esecuzione dei test stabilite in tali linee direttrici; per le altre specie vegetali restano applicabili i caratteri e le condizioni minime degli allegati I e II, con soppressione di alcuni punti degli allegati.

Allineamento dei criteri di esame per le piante agricole

L’articolo 2 modifica la direttiva 72/180/CEE. Per frumento tenero e granturco, gli esami ufficiali devono seguire i caratteri indicati nelle linee direttrici specifiche dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali; per le altre specie di piante agricole restano applicabili i caratteri dell’allegato I, parte A, e quelli relativi al valore colturale e di utilizzazione dell’allegato I, parte B. Gli Stati membri devono rispettare le condizioni minime di prova previste dalla linea direttrice per frumento tenero e granturco e, per le altre specie, quelle dell’allegato II. Sono soppressi o modificati alcuni punti degli allegati.

Termine di recepimento e modalità di attuazione

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 marzo 2002 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Applicazione temporale e tutela delle procedure in corso

L’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che la direttiva si applica a tutte le varietà non ammesse nel catalogo comune alla data del 31 marzo 2002. Le varietà per le quali gli esami ufficiali erano già iniziati prima di tale data, e che siano in parte o in tutto conformi alle disposizioni originarie delle direttive 72/168/CEE o 72/180/CEE, non devono essere sottoposte a un nuovo esame per verificare la conformità alle nuove regole.

Comunicazione delle misure nazionali e entrata in vigore

L’articolo 3, paragrafo 3, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiale di moltiplicazionecataloghi comuni delle varietàregolazione tecnica delle varietà vegetali

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