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direttiva

Direttiva 2002/4

Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

Normativa europea32002L0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/4/CE impone agli Stati membri di istituire un sistema di registrazione di tutti gli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole rientranti nella direttiva 1999/74/CE, con attribuzione di un numero distintivo unico per ciascun stabilimento. La misura serve a garantire la rintracciabilità delle uova destinate al consumo umano e si coordina con le regole di stampigliatura e commercializzazione delle uova. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 marzo 2003 e assicurare la registrazione degli stabilimenti già notificati entro il 31 maggio 2003, con divieto di utilizzo dei siti non registrati dal 1º giugno 2003.

Registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole ai fini della rintracciabilità delle uova destinate al consumo umano.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda tutti i siti di produzione/stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/74/CE sulla protezione delle galline ovaiole. Incide sugli allevamenti di galline ovaiole e sui relativi sistemi nazionali di registrazione, attribuzione del numero distintivo e aggiornamento del registro. Il meccanismo è funzionale alla rintracciabilità delle uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano; sono richiamati i metodi di allevamento definiti dal regolamento (CEE) n. 1274/91 e il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole

La direttiva 2002/4/CE completa il quadro della direttiva 1999/74/CE imponendo un sistema armonizzato di registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole. L’obiettivo è rafforzare la rintracciabilità delle uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano, in collegamento con la normativa sulla commercializzazione e stampigliatura delle uova.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’articolo 7 della direttiva 1999/74/CE, che richiede la registrazione di tutti gli allevamenti rientranti nel suo ambito e l’assegnazione di un numero distintivo. I considerando evidenziano che la registrazione è funzionale a identificare il metodo di produzione e a consentire la tracciabilità delle uova, in coordinamento con il regolamento (CEE) n. 1907/90 sulle norme di commercializzazione delle uova, con il regolamento (CEE) n. 1274/91 sulle modalità applicative e con il regolamento (CEE) n. 2092/91 sul metodo di produzione biologico.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a tutti i siti di produzione/stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/74/CE. Sono quindi coinvolti gli allevamenti di galline ovaiole, indipendentemente dal metodo di allevamento utilizzato, purché compreso nella cornice definita dalla normativa richiamata. Il sistema nazionale deve consentire l’identificazione univoca di ciascuno stabilimento e la consultazione del registro da parte dell’autorità competente.

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono:

  • istituire un sistema di registrazione di tutti gli stabilimenti interessati e attribuire a ciascuno un numero distintivo conforme all’allegato;
  • raccogliere, entro una data fissata a livello nazionale, almeno i dati minimi indicati nell’allegato;
  • assicurare che gli stabilimenti per i quali i dati siano stati presentati entro tale data siano registrati e ricevano il numero distintivo entro il 31 maggio 2003;
  • garantire l’accesso dell’autorità competente al registro per fini di rintracciabilità;
  • imporre la comunicazione senza indugio di ogni variazione dei dati registrati e l’aggiornamento immediato del registro.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella fissazione della data entro cui gli operatori devono trasmettere le informazioni, purché sia sufficiente a consentire la registrazione entro il termine finale europeo.

Conseguenze dal 1º giugno 2003

Dal 1º giugno 2003 gli Stati membri devono fare in modo che:

  • gli stabilimenti che non abbiano fornito le informazioni entro la data nazionale fissata non possano continuare ad essere utilizzati;
  • nessun nuovo stabilimento possa essere messo in servizio prima del completamento della registrazione e dell’assegnazione del numero distintivo.

Si tratta di un obbligo di risultato particolarmente incisivo, perché collega la legittimità operativa dell’allevamento al previo adempimento della procedura di registrazione.

Contenuto minimo del registro e struttura del numero distintivo

L’allegato individua i dati essenziali da registrare:

  • dati dello stabilimento: nome e indirizzo;
  • dati della persona fisica responsabile delle galline ovaiole, cioè dell’allevatore: nome e indirizzo;
  • numeri di registrazione di altri stabilimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, gestiti o posseduti dall’allevatore o dal proprietario;
  • dati del proprietario, se diverso dall’allevatore: nome e indirizzo e relativi altri stabilimenti;
  • informazioni tecniche: metodi di allevamento utilizzati e capacità massima dello stabilimento, con indicazione distinta per ciascun metodo se più metodi sono utilizzati.

Il numero distintivo è composto da:

  • una cifra che indica il metodo di allevamento;
  • il codice dello Stato membro;
  • il numero di identificazione stabilito dallo Stato membro per lo specifico stabilimento.

Gli Stati membri devono assicurare un sistema che consenta l’attribuzione di un numero unico a ciascuno stabilimento. Possono inoltre aggiungere altri caratteri, ad esempio per identificare singoli branchi collocati in locali diversi dello stesso stabilimento.

Recepimento e entrata in vigore

La direttiva doveva essere recepita entro il 31 marzo 2003 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e indicare, nelle disposizioni nazionali o mediante pubblicazione ufficiale, il riferimento alla direttiva.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata a tutti gli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore avicolo, la direttiva implica la necessità di predisporre tempestivamente la documentazione richiesta per la registrazione dello stabilimento e di aggiornare ogni variazione rilevante. Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la connessione tra adempimento amministrativo, possibilità di esercizio dell’attività e tracciabilità commerciale delle uova, nonché la necessità di verificare la corretta implementazione nazionale del sistema di codifica e registrazione.

Disposizioni principali

Istituzione del sistema di registrazione

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), obbliga gli Stati membri a stabilire un sistema di registrazione di tutti gli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 1999/74/CE, attribuendo a ciascuno un numero distintivo conforme all’allegato.

Dati minimi da comunicare all’autorità competente

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), richiede che per ciascuno stabilimento siano fornite all’autorità competente, entro una data fissata dallo Stato membro, almeno le informazioni indicate nell’allegato; la data deve lasciare un termine sufficiente per completare la registrazione entro il 31 maggio 2003.

Registrazione e attribuzione del numero distintivo entro il 31 maggio 2003

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), impone agli Stati membri di fare in modo che tutti gli stabilimenti per i quali le informazioni siano state presentate entro la data stabilita siano registrati e ricevano un numero distintivo entro il 31 maggio 2003.

Divieti dal 1º giugno 2003 per stabilimenti non registrati e nuovi stabilimenti

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che dal 1º giugno 2003 gli stabilimenti per i quali le informazioni non siano state fornite entro la data fissata non possano continuare ad essere utilizzati e che nessun nuovo stabilimento possa entrare in servizio prima della registrazione e dell’assegnazione del numero distintivo.

Accesso al registro per la rintracciabilità

L’articolo 1, paragrafo 3, impone che l’autorità competente abbia accesso al registro degli stabilimenti, così da consentire la rintracciabilità delle uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

Aggiornamento del registro

L’articolo 1, paragrafo 4, prevede l’obbligo di notificare senza indugio all’autorità competente ogni modifica dei dati registrati e di aggiornare immediatamente il registro al ricevimento delle informazioni.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: dati e numero distintivo

L’allegato precisa i dati minimi da registrare per ciascuno stabilimento: nome e indirizzo dello stabilimento, dati dell’allevatore responsabile, eventuale proprietario diverso dall’allevatore, numeri di registrazione di altri stabilimenti gestiti o posseduti, metodi di allevamento e capacità massima. Definisce inoltre la struttura del numero distintivo, composto da cifra del metodo di allevamento, codice dello Stato membro e numero di identificazione nazionale dello stabilimento; gli Stati membri devono garantire un numero unico per ciascuno stabilimento e possono aggiungere ulteriori caratteri per esigenze identificative ulteriori.

Come è indicizzato

Materieagricolturabenessere animalesicurezza alimentarerintracciabilità alimentarecommercializzazione delle uova

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