Direttiva 2001/107
Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza il quadro UCITS introducendo regole comuni per l’autorizzazione, l’operatività e la vigilanza delle società di gestione, con riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nell’Unione. Amplia inoltre, in via facoltativa per gli Stati membri, le attività che tali società possono prestare, disciplinando delega, conflitti di interesse e stabilimento transfrontaliero. Sul piano della trasparenza, istituisce il prospetto semplificato e ne fissa contenuti, gratuità e modalità di diffusione. Prevede infine termini di recepimento e norme transitorie per gli operatori già autorizzati.
Modifica la direttiva 85/611/CEE sugli OICVM introducendo una disciplina armonizzata per le società di gestione e un prospetto semplificato per gli investitori.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) disciplinati dalla direttiva 85/611/CEE, alle società di gestione che li amministrano, alle società di investimento OICVM e ai depositari. Riguarda sia l’accesso all’attività sia l’esercizio transfrontaliero tramite succursali o libera prestazione di servizi, nonché gli obblighi informativi verso gli investitori e le regole di commercializzazione delle quote negli Stati membri. Sono rilevanti anche i rapporti con i paesi terzi per i collegamenti societari e per le difficoltà di commercializzazione fuori UE.
Direttiva 2001/107/CE: società di gestione e prospetto semplificato per gli OICVM
La direttiva interviene sulla direttiva 85/611/CEE sugli OICVM per completare il quadro del mercato unico dei fondi armonizzati, concentrandosi su società di gestione, vigilanza prudenziale e trasparenza verso gli investitori. I considerando evidenziano la necessità di condizioni di parità nell’accesso al mercato, della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, di adeguati controlli interni e di un’informativa più chiara tramite un prospetto semplificato.
Ambito e impostazione generale
L’atto non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica la direttiva OICVM del 1985 introducendo nuovi articoli, nuove sezioni e nuovi allegati. Il sistema resta fondato sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni, sulla vigilanza prudenziale dello Stato membro di origine e sulla possibilità di operare negli altri Stati membri mediante succursale o libera prestazione di servizi.
Definizioni e perimetro soggettivo
L’articolo 1 bis, inserito nella direttiva 85/611/CEE, chiarisce le nozioni fondamentali: depositario, società di gestione, Stato membro di origine e ospitante, succursale, partecipazione qualificata, impresa madre/figlia, capitale iniziale e fondi propri. La sede statutaria rileva come criterio principale per individuare lo Stato membro di origine della società di gestione, mentre per l’OICVM la nozione di Stato membro di origine dipende dalla forma giuridica del veicolo.
Autorizzazione delle società di gestione
L’articolo 5 subordina l’attività delle società di gestione alla previa autorizzazione dello Stato membro di origine, con validità in tutta l’Unione. La direttiva delimita l’oggetto sociale: in linea di principio la società di gestione può esercitare solo la gestione di OICVM, salve le attività aggiuntive previste dalla norma e purché i relativi fondi non siano commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa direttiva.
Gli Stati membri possono, in via facoltativa, autorizzare anche:
- la gestione discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento, compresi quelli dei fondi pensione, se composti da strumenti della sezione B dell’allegato della direttiva 93/22/CEE;
- la consulenza in materia di investimenti;
- la custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo gestiti dalla società.
La direttiva precisa però che la società di gestione non può essere autorizzata a prestare soltanto i servizi accessori, né a prestare i servizi accessori senza essere autorizzata anche alla gestione di portafogli.
Requisiti patrimoniali e solidità finanziaria
L’articolo 5 bis introduce requisiti minimi di capitale:
- capitale iniziale di almeno 125.000 EUR;
- fondi propri aggiuntivi pari allo 0,02 % della parte di portafogli gestiti eccedente 250.000.000 EUR;
- limite massimo complessivo di 10.000.000 EUR tra capitale iniziale e importo aggiuntivo.
I portafogli rilevanti comprendono i fondi comuni e gli altri OICVM gestiti, nonché le società di investimento affidate alla società di gestione; sono esclusi i portafogli gestiti in delega dalla società stessa. È inoltre prevista la possibilità, per gli Stati membri, di ridurre fino al 50 % l’importo aggiuntivo in presenza di una garanzia di pari importo prestata da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione idonei. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 13 febbraio 2005, una relazione sulla disciplina patrimoniale, con eventuali proposte di revisione.
Requisiti organizzativi, onorabilità e controllo dei legami
L’autorizzazione è subordinata anche a requisiti di governance e struttura:
- dirigenti dotati di onorabilità ed esperienza sufficiente in relazione ai tipi di OICVM gestiti;
- almeno due persone che decidano l’attività della società;
- domanda corredata da un programma di attività con struttura organizzativa;
- coincidenza tra sede amministrativa principale e sede statutaria nello stesso Stato membro.
Se esistono stretti legami con altri soggetti, l’autorizzazione è concessa solo se tali legami non ostacolano la vigilanza. È previsto anche un controllo specifico per i soggetti di paesi terzi che, per la normativa loro applicabile o per difficoltà di applicazione, rendano difficile l’esercizio della vigilanza. La decisione sulla domanda deve essere comunicata entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa e il diniego va motivato.
Vigilanza prudenziale, revoca e partecipazioni qualificate
La vigilanza prudenziale spetta allo Stato membro di origine, che deve verificare in permanenza il rispetto delle condizioni autorizzative e dei requisiti patrimoniali. Se il capitale scende sotto il minimo richiesto, l’autorità può concedere un termine limitato per la regolarizzazione o la cessazione dell’attività.
La revoca è consentita solo in casi tipizzati, tra cui:
- mancato utilizzo dell’autorizzazione entro 12 mesi;
- rinuncia espressa o cessazione dell’attività da oltre sei mesi, se non è prevista la decadenza automatica;
- autorizzazione ottenuta con false dichiarazioni o mezzi irregolari;
- venir meno delle condizioni di autorizzazione;
- violazioni gravi e/o sistematiche della normativa di attuazione.
L’articolo 5 sexies rinvia all’articolo 9 della direttiva 93/6/CEE per la disciplina delle partecipazioni qualificate, adattando i riferimenti alla società di gestione.
Norme prudenziali e regole di condotta
L’articolo 5 septies impone allo Stato membro di origine di stabilire norme prudenziali permanenti. Le società di gestione devono disporre di:
- organizzazione amministrativa e contabile adeguata;
- controlli interni e sistemi di salvaguardia informatica;
- procedure idonee a ricostruire le operazioni del fondo e verificare la conformità degli investimenti al regolamento del fondo o agli atti costitutivi.
Devono inoltre essere strutturate in modo da ridurre al minimo i conflitti di interesse tra società, clienti e OICVM. L’articolo 5 nonies richiede regole di comportamento basate su correttezza, competenza, diligenza, adeguate risorse, prevenzione dei conflitti e rispetto di tutte le prescrizioni applicabili, nell’interesse degli investitori e dell’integrità del mercato.
Estensione delle attività e servizi accessori
La direttiva consente agli Stati membri, ma non li obbliga, di autorizzare le società di gestione a svolgere anche gestione discrezionale di portafogli e servizi accessori. Quando tali servizi sono prestati, si applicano le pertinenti disposizioni della direttiva 93/22/CEE richiamate dall’articolo 5, paragrafo 4.
L’ampliamento del perimetro operativo non deve compromettere la stabilità della società; per questo la direttiva sottolinea la necessità di regole specifiche sui conflitti di interesse, soprattutto nel caso di gestione sia collettiva sia individuale.
Delega di funzioni
L’articolo 5 octies disciplina la delega a terzi. La delega è possibile solo se:
- le autorità competenti sono informate;
- la vigilanza resta efficace e la gestione continua nell’interesse degli investitori;
- se riguarda la gestione degli investimenti, il delegato è autorizzato o registrato e soggetto a vigilanza prudenziale;
- la delega verso soggetti di paesi terzi garantisce la cooperazione tra autorità;
- il mandato non è conferito al depositario o a soggetti in conflitto;
- le persone che dirigono la società mantengono un controllo effettivo e possono impartire istruzioni o revocare il mandato;
- il delegato è qualificato;
- il prospetto indica le funzioni delegabili.
La responsabilità della società di gestione e del depositario resta comunque integra. La delega non può spingersi fino a trasformare la società in una semplice struttura vuota.
Stabilimento e libera prestazione di servizi
La direttiva rafforza il diritto di operare transfrontalmente. L’articolo 6 stabilisce che una società di gestione autorizzata in uno Stato membro può operare in un altro Stato membro mediante succursale o libera prestazione di servizi, senza che lo Stato ospitante possa imporre una nuova autorizzazione o requisiti patrimoniali equivalenti.
Per la succursale, l’articolo 6 bis impone una notifica preventiva allo Stato di origine con:
- Stato membro ospitante;
- programma di esercizio e struttura organizzativa;
- recapito nello Stato ospitante;
- nominativi dei dirigenti.
Lo Stato di origine trasmette le informazioni allo Stato ospitante entro tre mesi, salvo dubbi sulla struttura amministrativa o sulla situazione finanziaria. Lo Stato ospitante dispone di due mesi per predisporre la vigilanza e, se del caso, indicare condizioni di interesse generale, incluse le norme di comportamento per la gestione di portafoglio, la consulenza e la custodia. La succursale può iniziare l’attività solo dopo la comunicazione dello Stato ospitante o allo spirare del termine.
Per la libera prestazione di servizi, l’articolo 6 ter prevede una notifica semplificata allo Stato di origine, che la comunica allo Stato ospitante entro un mese. Anche qui lo Stato ospitante può indicare condizioni di interesse generale per alcuni servizi. La società deve seguire la procedura di notifica anche se la commercializzazione è affidata a terzi.
L’articolo 6 quater consente allo Stato ospitante richieste informative ai fini statistici e di vigilanza, nonché misure correttive e, nei casi più gravi, misure restrittive o cautelari, sempre motivate e impugnabili. In caso di revoca dell’autorizzazione, lo Stato ospitante è informato e deve impedire ulteriori transazioni, tutelando gli investitori.
Società di investimento
La sezione IV viene riformulata. L’articolo 12 prevede la previa autorizzazione per l’accesso all’attività delle società di investimento e lascia agli Stati membri la scelta della forma giuridica.
Per le società di investimento che non designano una società di gestione, l’articolo 13 bis richiede:
- capitale iniziale di almeno 300.000 EUR;
- programma di attività con struttura organizzativa;
- dirigenti onorabili ed esperti;
- almeno due persone incaricate della conduzione;
- assenza di ostacoli alla vigilanza derivanti da stretti legami con terzi o da normative di paesi terzi;
- comunicazione di tutte le informazioni richieste dalle autorità.
Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione deve avvenire entro sei mesi dalla domanda completa. La revoca è ammessa solo nei casi elencati dalla norma, analogamente a quanto previsto per le società di gestione.
L’articolo 13 ter estende alle società di investimento senza società di gestione gli articoli 5 octies e 5 nonies, adattando i riferimenti. Tali società possono gestire soltanto il proprio portafoglio e non possono ricevere incarichi di gestione per conto terzi. L’articolo 13 quater impone anche a esse norme prudenziali permanenti di organizzazione, controllo interno e tracciabilità delle operazioni.
Informazione agli investitori: prospetto semplificato, prospetto completo e relazioni periodiche
Uno degli assi portanti della direttiva è la nuova disciplina della documentazione informativa. L’articolo 27 richiede, per ogni fondo comune gestito e per ogni società di investimento, la pubblicazione di:
- prospetto semplificato;
- prospetto completo;
- relazione annuale;
- relazione semestrale.
L’articolo 28 distingue i contenuti. Il prospetto completo deve comprendere le informazioni dello schema A dell’allegato I; il prospetto semplificato deve presentare in forma sintetica le informazioni fondamentali dello schema C dell’allegato I, in modo facilmente comprensibile per l’investitore medio. Gli Stati membri possono consentire che esso sia allegato al prospetto completo come parte staccabile. È espressamente previsto che il prospetto semplificato possa essere usato come strumento di commercializzazione in tutti gli Stati membri, salvo traduzione, e che gli Stati membri non impongano ulteriori documenti o informazioni.
Il prospetto completo e quello semplificato possono essere forniti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole con pari valore legale, previa approvazione delle autorità competenti.
Le relazioni annuali e semestrali devono contenere i dati previsti dalla direttiva, compresi bilancio, conto economico, relazione sull’attività e informazioni significative per valutare andamento e risultati dell’OICVM. L’articolo 33 stabilisce la consegna gratuita del prospetto semplificato prima della conclusione del contratto e la gratuità, su richiesta, del prospetto completo e delle ultime relazioni pubblicate.
Commercializzazione, pubblicità e lingua dei documenti
L’articolo 46 disciplina la commercializzazione transfrontaliera delle quote. Prima di operare in uno Stato diverso da quello d’origine, l’OICVM deve informare le autorità competenti dello Stato ospitante e trasmettere:
- attestato di conformità ai requisiti della direttiva;
- regolamento del fondo o atti costitutivi;
- prospetto completo e prospetto semplificato;
- ultima relazione annuale e successiva relazione semestrale, se del caso;
- informazioni sulle modalità di commercializzazione.
La commercializzazione può iniziare dopo due mesi, salvo diniego motivato basato sulla non conformità alle norme di commercializzazione. L’articolo 47 impone poi la diffusione dei documenti informativi nello Stato ospitante secondo modalità identiche a quelle dello Stato di origine, in una lingua ufficiale dello Stato ospitante o in una lingua da esso approvata.
L’articolo 35 richiede che ogni pubblicità contenente un invito all’acquisto indichi l’esistenza dei prospetti e i luoghi in cui sono reperibili, oltre agli eventuali altri mezzi di consultazione.
Cooperazione tra autorità e controlli in loco
Gli articoli 52 bis e 52 ter rafforzano la cooperazione amministrativa. Le autorità competenti degli Stati membri interessati devono scambiarsi, a richiesta, tutte le informazioni utili sulla gestione e sulla proprietà delle società di gestione e collaborare per consentire il monitoraggio e la vigilanza, anche quando l’operatività avviene tramite succursali o libera prestazione di servizi.
Lo Stato membro di origine può procedere a verifiche in loco nello Stato ospitante, previa informazione di quest’ultimo, direttamente o tramite persone designate. Può anche chiedere allo Stato ospitante di effettuare le verifiche, con possibilità di coinvolgere revisori o esperti. Restano comunque salvi i poteri ispettivi dello Stato ospitante sulle succursali situate nel suo territorio.
Regime transitorio e recepimento
L’articolo 2 contiene norme transitorie. Le imprese di investimento già autorizzate ai sensi della direttiva 93/22/CEE, limitatamente ad alcuni servizi di investimento, possono essere autorizzate come società di gestione, ma devono rinunciare alla precedente autorizzazione. Le società di gestione autorizzate prima del 13 febbraio 2004 sono considerate autorizzate ai fini della nuova disciplina se la normativa nazionale impone requisiti equivalenti a quelli degli articoli 5 bis e 5 ter; in caso contrario, possono continuare a operare solo se ottengono una nuova autorizzazione entro il 13 febbraio 2007.
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 13 agosto 2003 le disposizioni necessarie per il recepimento, con entrata in vigore entro il 13 febbraio 2004. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l’articolo 5 indica gli Stati membri come destinatari.
Disposizioni principali
Definizioni chiave e nozione di società di gestione
Inserisce l’articolo 1 bis nella direttiva 85/611/CEE, definendo tra l’altro depositario, società di gestione, Stato membro di origine e ospitante, succursale, partecipazione qualificata, capitale iniziale e fondi propri. La società di gestione è la società che esercita abitualmente la gestione collettiva di portafogli OICVM e ne comprende le funzioni elencate nell’allegato II.
Autorizzazione degli OICVM e requisiti del depositario
Riformula l’articolo 4, paragrafo 3: un OICVM non può essere autorizzato se la società di gestione o di investimento non soddisfa i presupposti della direttiva; inoltre i dirigenti del depositario devono avere onorabilità ed esperienza adeguata e la loro identità va notificata immediatamente. L’autorizzazione è negata anche se l’OICVM è soggetto a divieto giuridico di commercializzare quote o azioni nello Stato membro di origine.
Accesso all’attività delle società di gestione
L’articolo 5 subordina l’attività alla previa autorizzazione dello Stato membro di origine, valida in tutti gli Stati membri. La società di gestione non può svolgere attività diverse da quelle previste, salvo la gestione aggiuntiva di altri organismi non armonizzati non commercializzabili in altri Stati membri. Gli Stati membri possono autorizzare anche la gestione discrezionale di portafogli, la consulenza in materia di investimenti e la custodia/amministrazione di quote, ma non la sola prestazione di tali servizi accessori.
Requisiti patrimoniali delle società di gestione
L’articolo 5 bis fissa un capitale iniziale minimo di 125.000 EUR; oltre i 250.000.000 EUR di portafogli gestiti, è richiesto uno 0,02 % aggiuntivo, con tetto massimo complessivo di 10.000.000 EUR. I fondi propri non possono comunque scendere sotto il minimo previsto dalla direttiva 93/6/CEE. È possibile una garanzia bancaria o assicurativa fino al 50 % dell’importo aggiuntivo. La Commissione deve presentare una relazione di riesame entro il 13 febbraio 2005.
Autorizzazione, controllo dei legami societari e revoca
Gli articoli 5 bis e 5 ter richiedono onorabilità ed esperienza dei dirigenti, un programma di attività e la coincidenza tra sede statutaria e sede amministrativa principale. Le autorità negano l’autorizzazione se i legami stretti con terzi ostacolano la vigilanza, inclusi i casi di soggetti di paesi terzi. Il richiedente riceve risposta entro 6 mesi dalla domanda completa; la revoca è ammessa solo nei casi tipizzati, tra cui mancato utilizzo dell’autorizzazione, false dichiarazioni, perdita dei requisiti o violazioni gravi/sistematiche.
Vigilanza prudenziale, partecipazioni qualificate e norme di organizzazione
Gli articoli 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies e 5 nonies attribuiscono la vigilanza prudenziale allo Stato membro di origine e impongono norme nazionali permanenti su organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, gestione dei conflitti di interesse e correttezza verso investitori e mercato. Le partecipazioni qualificate sono disciplinate rinviando alle regole della direttiva 93/6/CEE adattate alle società di gestione.
Delega di funzioni
L’articolo 5 octies consente la delega a terzi solo se le autorità sono informate, la vigilanza resta efficace, il delegato è autorizzato o registrato e qualificato, e il mandato non è conferito al depositario o a soggetti in conflitto. La delega della funzione principale di gestione degli investimenti non può svuotare la società di gestione, che mantiene sempre la responsabilità insieme al depositario.
Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi
L’articolo 6 e i nuovi articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater disciplinano l’operatività transfrontaliera. La società di gestione può operare in altri Stati membri tramite succursale o prestazione di servizi senza nuova autorizzazione, ma deve notificare informazioni dettagliate allo Stato di origine; quest’ultimo le trasmette allo Stato ospitante entro 3 mesi per le succursali o 1 mese per la libera prestazione di servizi. Lo Stato ospitante può imporre condizioni di interesse generale per taluni servizi e può intervenire in caso di irregolarità, con misure motivate e impugnabili.
Relazioni con paesi terzi
L’articolo 5 quater rinvia all’articolo 7 della direttiva 93/22/CEE, adattandone i riferimenti alle società di gestione. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione delle difficoltà generali incontrate dagli OICVM nella commercializzazione delle quote in paesi terzi.
Società di investimento non assistite da società di gestione
L’articolo 12 e i nuovi articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater disciplinano l’autorizzazione delle società di investimento. Se non designano una società di gestione, devono avere un capitale iniziale di almeno 300.000 EUR, un programma di attività, dirigenti onorabili ed esperti e una struttura organizzativa adeguata; in tal caso si applicano anche norme prudenziali e norme di comportamento analoghe a quelle previste per le società di gestione. Le società di investimento possono gestire solo il proprio portafoglio e non assumere incarichi per conto terzi.
Informativa agli investitori e prospetto semplificato
L’articolo 27 impone la pubblicazione di prospetto semplificato, prospetto completo, relazione annuale e relazione semestrale. L’articolo 28 definisce il contenuto minimo del prospetto completo e del prospetto semplificato, che deve essere chiaro, sintetico e comprensibile per l’investitore medio; il prospetto semplificato può essere usato come strumento di commercializzazione in tutti gli Stati membri, salvo traduzione. L’articolo 33 prevede la consegna gratuita del prospetto semplificato prima della conclusione del contratto e la disponibilità gratuita degli altri documenti su richiesta.
Commercializzazione delle quote e pubblicità
L’articolo 46 richiede una comunicazione preventiva alle autorità dello Stato membro ospitante prima della commercializzazione delle quote, con invio di attestato di conformità, regolamento/atti costitutivi, prospetto completo e semplificato, ultime relazioni e modalità di commercializzazione. La commercializzazione può iniziare dopo due mesi, salvo decisione motivata contraria. L’articolo 35 impone che ogni pubblicità di invito all’acquisto indichi l’esistenza dei prospetti e dove reperirli.
Cooperazione tra autorità competenti
Gli articoli 52 bis e 52 ter rafforzano la cooperazione tra autorità degli Stati membri, inclusa la scambio di informazioni e le verifiche in loco. Lo Stato membro di origine può effettuare controlli direttamente o tramite soggetti designati anche nello Stato ospitante, che deve cooperare, senza pregiudicare i poteri ispettivi propri dello Stato ospitante.
Disposizioni transitorie e recepimento
L’articolo 2 disciplina il regime transitorio per le imprese di investimento che possono trasformarsi in società di gestione e per le società già autorizzate prima del 13 febbraio 2004. Le società che soddisfano requisiti equivalenti si considerano autorizzate; le altre devono ottenere nuova autorizzazione entro il 13 febbraio 2007 per beneficiare delle libertà di stabilimento e prestazione di servizi. L’articolo 3 impone il recepimento entro il 13 agosto 2003 e l’entrata in vigore delle misure nazionali entro il 13 febbraio 2004.
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