Direttiva 2002/2
Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza in modo significativo la trasparenza sull’etichettatura dei mangimi composti, soprattutto per quelli destinati agli animali da produzione, imponendo la dichiarazione di tutte le materie prime e delle rispettive percentuali sul peso. La misura è motivata dall’esigenza di migliorare la rintracciabilità e la tutela della salute pubblica alla luce delle crisi BSE e diossina. Sono inoltre previsti obblighi documentali per i fabbricanti, regole specifiche per i mangimi destinati ad animali familiari, un termine di recepimento e una successiva relazione della Commissione sull’attuazione del nuovo regime.
Modifica le regole UE sull’etichettatura e sulla circolazione dei mangimi composti per animali, imponendo per gli animali da produzione la dichiarazione obbligatoria delle materie prime e delle relative quantità, e abroga la disciplina sulle categorie di materie prime sostitutive.
Ambito di applicazione
Si applica ai mangimi composti per animali disciplinati dalla direttiva 79/373/CEE, con distinzione tra mangimi destinati agli animali familiari e quelli destinati agli animali diversi dagli animali familiari, in particolare agli animali da produzione. Incide sugli operatori che etichettano, producono e immettono in circolazione tali mangimi, nonché sulle autorità competenti incaricate dei controlli ufficiali. Restano rilevanti disposizioni specifiche per i mangimi destinati ad animali familiari, per i quali la direttiva conserva margini di semplificazione attraverso l’uso di categorie di materie prime.
Direttiva 2002/2/CE: etichettatura e composizione dei mangimi composti
La direttiva interviene sulla direttiva 79/373/CEE per rafforzare la trasparenza delle informazioni fornite agli allevatori e, più in generale, agli utilizzatori di mangimi composti. Il legislatore UE motiva la riforma con l’insufficienza del sistema previgente, emersa soprattutto in relazione alle crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina e della diossina, e con l’esigenza di migliorare rintracciabilità e sicurezza alimentare.
Finalità della riforma
La finalità centrale è rendere più dettagliata l’informazione sulla composizione dei mangimi, in particolare di quelli destinati agli animali da produzione. La direttiva mira a consentire controlli più efficaci lungo tutta la filiera e a permettere, ove necessario, di risalire a specifiche partite di materie prime potenzialmente contaminate.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai mangimi composti per animali disciplinati dalla direttiva 79/373/CEE, con una distinzione netta tra:
- mangimi composti destinati agli animali diversi dagli animali familiari, per i quali è richiesto il massimo grado di dettaglio nella dichiarazione delle materie prime;
- mangimi composti destinati agli animali familiari, per i quali restano ammesse forme di etichettatura più flessibili.
Sono coinvolti sia i fabbricanti sia il soggetto responsabile delle indicazioni in etichetta, nonché le autorità competenti per i controlli ufficiali.
Etichettatura: obblighi principali per i mangimi destinati ad animali diversi dagli animali familiari
L’intervento più incisivo riguarda l’articolo 5 della direttiva 79/373/CEE.
- viene imposto il numero di riferimento della partita tra le menzioni obbligatorie;
- per i mangimi composti diversi da quelli destinati ad animali familiari, il responsabile dell’etichettatura deve mettere a disposizione, su richiesta del cliente, l’elenco dettagliato di tutte le materie prime con la percentuale esatta rispetto al peso;
- l’informazione deve contenere anche i dati identificativi del responsabile (nome o ragione sociale, indirizzo o sede sociale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- per questi mangimi non è più consentito ricorrere a formule generiche basate su categorie di materie prime in luogo delle singole materie prime.
L’articolo 5 quater, come sostituito, stabilisce che tutte le materie prime devono essere elencate con il loro nome specifico e, per i mangimi diversi da quelli destinati agli animali familiari, in ordine decrescente di percentuale rispetto al peso. È prevista una tolleranza del +/-15% rispetto al valore dichiarato.
Regole specifiche per i mangimi destinati ad animali familiari
Per i mangimi composti destinati agli animali familiari la direttiva mantiene un regime più elastico. L’elenco delle materie prime può indicare la quantità contenuta oppure le materie prime in ordine di peso decrescente. Inoltre, il nome specifico della materia prima può essere sostituito dal nome della categoria alla quale essa appartiene, sulla base delle categorie definite ai sensi dell’articolo 10, lettera a), con alcune limitazioni:
- una delle due forme di dichiarazione esclude l’altra;
- se una materia prima non appartiene ad alcuna categoria definita, essa deve essere indicata con il proprio nome specifico, in ordine decrescente ponderale rispetto alle categorie.
È anche possibile evidenziare, con dichiarazione specifica, la presenza o il basso tenore di una o più materie prime essenziali per caratterizzare un alimento per animali familiari. In tal caso, il contenuto minimo o massimo deve essere espresso chiaramente in percentuale rispetto al peso.
Controlli ufficiali e documentazione
Per rafforzare l’effettività del sistema, la direttiva impone agli Stati membri di prevedere che i produttori di mangimi composti mettano a disposizione delle autorità di controllo, su richiesta, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati alla circolazione. La finalità è consentire la verifica della correttezza delle informazioni riportate in etichetta ai sensi delle disposizioni sui controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
Abrogazione della direttiva 91/357/CEE
La direttiva 91/357/CEE viene abrogata con effetto dal 6 novembre 2003. L’abrogazione è coerente con il nuovo assetto, che per i mangimi destinati agli animali da produzione esclude la dichiarazione per categorie in luogo delle singole materie prime.
Relazione di riesame della Commissione
Entro il 6 novembre 2006 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del nuovo regime, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri. La relazione deve riguardare in particolare:
- l’indicazione delle quantità delle materie prime in percentuale rispetto al peso;
- la tolleranza consentita del +/-15%;
- l’attuazione delle regole introdotte dagli articoli 5, 5 quater e 12.
La relazione deve essere accompagnata da eventuali proposte di miglioramento.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
La direttiva è entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri dovevano:
- adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 6 marzo 2003;
- applicarle a decorrere dal 6 novembre 2003;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di un tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Per i professionisti, la direttiva è rilevante soprattutto perché trasforma l’etichettatura dei mangimi composti da regime di mera indicazione qualitativa a sistema di disclosure quantitativa e tracciabile, con ricadute operative su produzione, confezionamento, documentazione di filiera e controlli ufficiali.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 5 della direttiva 79/373/CEE
Viene sostituita la lettera j) del paragrafo 1 imponendo l’indicazione del numero di riferimento della partita. È introdotta la possibilità, per i mangimi composti diversi da quelli destinati ad animali familiari, di ottenere dietro richiesta del cliente la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime utilizzate, con indicazione dei dati del responsabile dell’etichettatura. Sono inoltre soppresse le lettere c) e g) del paragrafo 3 e precisato, al paragrafo 5, che data di conservazione minima, quantità netta, numero di riferimento della partita e numero di omologazione o registrazione possono figurare fuori dal riquadro di marcatura purché accompagnati dall’indicazione del luogo in cui sono riportati.
Nuovo articolo 5 quater: dichiarazione delle materie prime
Tutte le materie prime dei mangimi composti devono essere elencate con il loro nome specifico. Per i mangimi destinati ad animali diversi dagli animali familiari, l’elenco deve indicare le percentuali rispetto al peso in ordine decrescente, con tolleranza del +/-15% rispetto al valore dichiarato. Per i mangimi destinati ad animali familiari è ammesso l’elenco con quantità contenuta oppure l’enumerazione in ordine di peso decrescente; inoltre il nome specifico può essere sostituito dal nome della categoria prevista dall’articolo 10, lettera a), con regole sull’uso alternativo delle due forme e sull’inclusione delle materie prime non appartenenti ad alcuna categoria. È anche consentito mettere in evidenza la presenza o il basso tenore di una o più materie prime essenziali, indicando chiaramente i minimi o massimi in percentuale rispetto al peso.
Obblighi di controllo e documentazione
All’articolo 12 è aggiunto l’obbligo per gli Stati membri di prescrivere che i produttori di mangimi composti mettano a disposizione delle autorità incaricate dei controlli ufficiali, su richiesta, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati alla circolazione, al fine di verificare la correttezza delle informazioni fornite in ეტichetta.
Relazione della Commissione entro il 6 novembre 2006
L’articolo 15 bis impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 6 novembre 2006 e sulla base delle informazioni degli Stati membri, una relazione sull’attuazione del regime introdotto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere j) e l), paragrafo 5, lettera d), dall’articolo 5 quater e dall’articolo 12, secondo comma, con particolare riguardo all’indicazione percentuale delle materie prime e alla tolleranza, corredata di eventuali proposte di miglioramento.
Abrogazione della direttiva 91/357/CEE
La direttiva 91/357/CEE è abrogata con effetto dal 6 novembre 2003, in coerenza con la soppressione della possibilità di indicare categorie di materie prime al posto delle singole materie prime per i mangimi destinati agli animali da produzione.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 6 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 6 novembre 2003. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
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