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Sentenza

Sentenza del 28/05/2021 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposte ipotecaria e catastale - registro - trust - applicazione delle imposte in misura fissa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione che aveva riliquidato, addebitandole in misura proporzionale, maggiori imposte ipotecarie, catastali e di registro relative all'atto istitutivo e al conferimento di beni in un trust (Trust G.). La questione centrale era se il trasferimento dal disponente (settlor) al trustee costituisse un trasferimento effettivo di ricchezza soggetto a tassazione proporzionale o, invece, un atto meramente costitutivo di un vincolo di destinazione con effetti di segregazione patrimoniale e dunque assoggettabile alle imposte in misura fissa.

La decisione

La Commissione tributaria regionale per la Liguria ha respinto l'appello dell'Agenzia (appello principale) e ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il gravame della parte privata. È stato affermato che l'atto istitutivo e il conferimento in trust, essendo atto unilaterale del disponente che realizza una segregazione patrimoniale senza attribuzione definitiva di ricchezza al trustee, non comportano trasferimento di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. e pertanto sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa; eventuali imposte in misura proporzionale saranno dovute solo al momento dell'effettivo trasferimento finale ai beneficiari. L'appello incidentale della parte privata è stato dichiarato inammissibile. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 53

    Per l'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecarie è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile; la mera segregazione in trust non realizza tale trasferimento.

  • Legge n. 364/1989 (ratifica Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985)

    Il trust crea un patrimonio destinato ad un fine prestabilito e, pur senza personalità giuridica, prevede la segregazione patrimoniale; i beni possono essere formalmente intestati al trustee ma la titolarità effettiva rimane vincolata agli scopi del trust, con conseguenze sulla tassazione.

  • Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, art. 2

    Convenzione dell'Aja 1/7/1985, art. 2

    Definisce l'effetto del trust come costituzione di un patrimonio destinato e contribuisce a giustificare l'assenza di trasferimento di ricchezza al trustee per fini fiscali.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 57

    art. 57, d.P.R. n. 131/1986

    Non è configurabile responsabilità solidale del trustee per gli oneri derivanti dall'atto istitutivo del trust, in quanto questo è un atto unilaterale del disponente e non un contratto soggetto alle regole di solidarietà previste da tale norma; eventuale responsabilità del trustee può derivare solo dall'intestazione formale o da attività rilevanti verso l'esterno.

  • TUIR, art. 73, co. 1

    Attribuisce al trust, in casi specifici (assenza di indicazione dei beneficiari), situazioni di soggettività fiscale ai fini IRES; tuttavia tale riconoscimento è limitato e non estendibile automaticamente ad altri tributi senza contrastare il divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali.

  • Preleggi, art. 14

    Vieta l'interpretazione analogica delle norme eccezionali; ciò impedisce di estendere per analogia la soggettività fiscale riconosciuta al trust in via eccezionale ai fini IRES ad altri tributi.

Massime di principio

  • L'atto istitutivo del trust e il conferimento iniziale in trust, essendo atti unilaterali di segregazione patrimoniale, in genere scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, non in misura proporzionale.
  • La tassazione in misura proporzionale (imposte di registro/ipotecarie/catastali come da trasferimento di ricchezza) si verifica solo al momento dell'effettivo trasferimento/attribuzione del bene al beneficiario finale, che costituisce l'effettivo arricchimento ai sensi dell'art. 53 Cost.
  • Il trustee, pur potendo risultare formalmente intestatario dei beni, non è automaticamente soggetto passivo per le imposte proporzionali a carico del disponente al momento della costituzione del trust; la responsabilità patrimoniale del trustee può sorgere solo per la intestazione formale o per comportamenti rilevanti verso l'esterno.
  • La qualificazione fiscale del trust dipende dal contenuto dell'atto istitutivo: l'assenza di beneficiari nominati può determinare effetti fiscali particolari (es. rilevanza IRES) ma tali effetti sono limitati e non generalizzabili ad altri tributi senza espressa previsione normativa.
  • In caso di situazioni analoghe è opportuno verificare attentamente la documentazione (atto istitutivo, atto di dotazione, indicazione beneficiari) e motivare la natura meramente segregativa del conferimento per sostenere la tassazione in misura fissa; in presenza di trasferimenti finali ai beneficiari, va invece considerata la tassazione proporzionale.
  • È prudente considerare la giurisprudenza consolidata (es. Cass. civ. sez. trib. e recenti pronunce) e, se necessario, richiedere interpelli o consulenza fiscale preventiva quando la fattispecie presenta elementi atipici (successione del trustee, intestazioni formali, clausole dispositive non chiare).

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