Sentenza del 28/05/2021 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Riscossione e misure cautelari - liti da riscossione - successioni - rinuncia all'eredità - efficacia retroattiva - art. 521 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Iscrizione di ipoteca legale su immobile attribuita a B I per cartella e avviso di accertamento relativi a debiti tributari del defunto C M; la ricorrente eccepiva di non essere obbligata per i debiti del de cuius in quanto aveva validamente rinunciato all'eredità (rinuncia resa davanti al Tribunale di Imperia il 5/05/2016) e contestava l'iscrizione ipotecaria anche con riferimento alla disposizione che tutela l'abitazione principale.
La decisione
La Commissione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accolto la doglianza basandosi sul principio consolidato della Cassazione secondo cui la rinuncia all'eredità ha efficacia retroattiva ex art. 521 c.c. e rende il chiamato 'come mai chiamato', quindi non responsabile dei debiti del de cuius nemmeno per il periodo anteriore alla rinuncia. Pur richiamando le norme sul divieto di espropriazione della prima casa e sulla possibilità di iscrizione di ipoteca (D.P.R. 602/73, artt. 76 e 77), la Commissione ha applicato la regola civile della retroattività della rinuncia e ha quindi accolto il ricorso, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
art. 521 c.c.
La rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo: il chiamato che rinuncia è considerato come mai chiamato alla successione e non è responsabile dei debiti del de cuius, neppure per il periodo antecedente alla rinuncia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 76
Prevede il divieto di procedere all'espropriazione immobiliare sulla prima casa del debitore (con eccezioni per abitazioni di lusso); tale divieto riguarda l'espropriazione, non necessariamente l'iscrizione dell'ipoteca.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 77
Attribuisce all'Agente della Riscossione la facoltà di iscrivere ipoteca dopo il mancato pagamento della cartella o dell'accertamento esecutivo, anche se non sono verificate le condizioni per l'espropriazione, se l'importo complessivo non è inferiore a 20.000 euro.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 19 e 21
Prevedono limiti di ammissibilità e termini per impugnare gli atti tributari: l'Ufficio aveva sostenuto che gli avvisi non impugnati erano divenuti definitivi e che ciò ostava all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per vizi non propri della stessa. La Commissione tuttavia ha ritenuto prevalente il principio civile della retroattività della rinuncia.
D.L. 23 ottobre 2020, n. 137 - art. 27 (convertito)
Consente la decisione della controversia sulla base degli atti in udienza, norma procedurale richiamata per la fase processuale (decisione in applicazione dell'art. 27).
D.L. 31 maggio 2013, n. 69 - art. 52 lett. g
Richiamata dalla ricorrente in relazione a forme di tutela dell'abitazione principale; la Commissione ha però chiarito la distinzione tra divieto di espropriazione e possibilità di iscrizione ipotecaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 15, comma 2-septies
Norma richiamata dall'Ufficio per la richiesta di maggiorazione delle spese per la mediazione; la Commissione, valutata la complessità e la condotta delle parti, ha comunque disposto compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia all'eredità, se validamente resa e risultante da atto formale, ha effetto retroattivo ex art. 521 c.c.: il chiamato che rinuncia non può essere ritenuto responsabile per i debiti del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia.
- La presentazione della dichiarazione di successione non equivale ad accettazione dell'eredità; occorre distinguere chiaramente le condotte che costituiscono accettazione da quelle (formali) di rinuncia.
- Anche se atti tributari (avvisi, accertamenti) non sono stati tempestivamente impugnati e sono diventati definitivi, la regola civile della retroattività della rinuncia può escludere la responsabilità del rinunciante per i debiti del de cuius: pertanto la validità e la tempestività della rinuncia sono elementi decisivi nella difesa contro pretese di riscossione.
- L'iscrizione di ipoteca e l'espropriazione sono istituti distinti: il divieto di espropriazione sulla prima casa non impedisce automaticamente l'iscrizione ipotecaria, ma la legittimità dell'iscrizione nei confronti di un soggetto che ha validamente rinunciato all'eredità è comunque contestabile e può essere annullata.
- In situazioni analoghe è opportuno: 1) produrre immediatamente il provvedimento/documento di rinuncia all'eredità e farne valere gli effetti nel procedimento di riscossione; 2) valutare comunque l'impugnazione degli atti tributari quando possibile; 3) agire tempestivamente per ottenere la cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli (ipoteca) e documentare la rinuncia formale per evitare preclusioni procedurali.
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