Cassazione Penale, Sentenza n. 28766/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) censura sulla qualificazione della condotta relativa a euro 440.085,29 (sostiene che in capo all'imputato fosse stata contestata appropriazione diretta ma le sentenze di merito avrebbero ritenuto distrazione per culpa in vigilando); 2) contestazione della utilizzabilità dell'interrogatorio reso dall'imputato in altro procedimento (anteriore al fallimento delle società) e acquisito senza consenso della difesa; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato la sentenza su atti della Guardia di Finanza e consulenze senza prove sulla effettiva percezione e versamento dell'IVA e senza nesso eziologico col dissesto, nonché omissione nell'esame di documentazione contabile favorevole; 4) mancato accertamento specifico della condotta dell'imputato distinta per ciascuna società e carenza di prova del nesso causale tra omesso versamento IVA e fallimento e del dolo specifico; 5) mancanza di certezza sull'attribuibilità delle condotte (art. 533 c.p.p.); 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione e le ammissioni dell'imputato (art. 62-bis c.p.). Sono invocate varie norme processuali e di diritto fallimentare e penale (artt. 516, 521, 238, 513, 514, 546, 606 c.p.p.; artt. 216, 223 legge fallimentare; art. 10-ter d.lgs. 74/2000; art. 533 c.p.p.; art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto pacifica la collocazione del Terranova nel meccanismo di frode IVA intracomunitaria e la sua responsabilità, anche quale amministratore di fatto, sulla base delle risultanze bancarie, degli accertamenti della Guardia di Finanza e delle ammissioni dello stesso imputato. Ha ritenuto infondate le censure sull'utilizzabilità dell'interrogatorio (richiamando la possibilità di utilizzazione ex art. 238, comma 3 c.p.p. e giurisprudenza) e ha ritenuto congrua la valutazione circa il dolo e il nesso tra il comportamento fraudolento e il dissesto aziendale (inquadramento come bancarotta per operazioni dolose ai sensi dell'art. 223 l. fall.). Ha inoltre ritenuto legittimo il rigetto delle attenuanti generiche, anche alla luce della sottrazione del ricorrente all'esame dibattimentale. Per effetto dell'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Rinvio alla disciplina delle pene accessorie per condanne per reati fallimentari; la Corte territoriale aveva ridotto la durata delle pene accessorie e la Cassazione richiama la norma nel contesto del procedimento ma non la rivisita.
artt. 516 e 521 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente per vizio di motivazione e nullità processuali; la Corte observa che i motivi non affrontano la motivazione delle sentenze di merito in modo adeguato.
art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.
Norma che disciplina i vizi denunciabili in cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto); la Corte ritiene che le doglianze non superino i necessari requisiti di specificità e confronto con la motivazione impugnata.
art. 238 c.p.p.
Regola sull'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni rese in altro procedimento; la Cassazione conferma la possibilità di utilizzazione, richiamando l'eccezione prevista dal comma 3 e giurisprudenza consolidata.
art. 513 e 514 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla utilizzabilità di atti di indagine; la Corte giudica generiche le censure e ritiene legittima l'uso delle dichiarazioni.
art. 546 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione a nullità ed inutilizzabilità; la Corte non ritiene tali profili decisivi perché non adeguatamente specificati e non confrontati con la motivazione.
art. 223 legge fallimentare
La condotta contestata è stata qualificata come bancarotta per effetto di operazioni dolose; la Corte ritiene che il meccanismo fraudolento di evasione IVA e le conseguenti sottofatturazioni rientrino in tale fattispecie anche senza una specifica condanna tributaria.
art. 110 c.p.
Richiamato in ordine alla partecipazione ed alla concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto adeguatamente provata la responsabilità personale del ricorrente, anche in rapporto al ruolo di amministratore di fatto.
art. 533 c.p.p.
Norma sulla certezza dell'attribuzione delle condotte; la Corte ritiene che il ricorso non abbia dimostrato la mancanza di certezza e che le prove raccolte consentano l'attribuzione.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritenne legittimo negare le attenuanti in considerazione della gravità dei fatti e dell'atteggiamento processuale dell'imputato (sottrazione all'esame).
art. 238, comma 3 c.p.p.
La Corte ha richiamato la possibilità di utilizzare dichiarazioni rese in altro procedimento quando l'imputato rifiuti di sottoporsi ad esame, giustificando l'acquisizione del verbale irripetibile.
art. 511-bis c.p.p.
Richiamato in relazione all'art. 238; la Corte fa riferimento alla disciplina che permette l'uso di dichiarazioni rese anteriormente quando l'imputato rifiuta l'esame.
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Norma introdotta nel 2006 che penalizza l'omesso versamento dell'IVA; la Corte osserva che, comunque, la fattispecie di bancarotta per operazioni dolose può essere riconosciuta indipendentemente da una specifica contestazione tributaria ex art. 10-ter.
art. 2 e art. 8 d.lgs. 74/2000
Richiamati come esempi di fattispecie tributarie rilevanti nel contesto di frodi fiscali; la Corte nota che, se fossero state contestate, sarebbero state più pertinenti rispetto all'art. 10-ter, ma ciò non è necessario per la qualificazione come bancarotta dolosa.
art. 335 c.p.p.
Norma sull'iscrizione della notizia di reato; il ricorrente invocava questioni temporali di iscrizione, ma non ha specificato circostanze concrete che la Corte potesse ritenere decisive.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" comporta responsabilità diretta per i reati societari: l'amministratore di fatto risponde per il fatto proprio connesso al ruolo effettivamente svolto, non per mera culpa in vigilando dell'amministratore formale.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato in altro procedimento possono essere utilizzate in sede di giudizio penale, soprattutto quando il soggetto si sottrae all'esame; tali atti possono risultare acquisibili se la loro irripetibilità è giustificata.
- La bancarotta per operazioni dolose può essere riconosciuta sulla base del sistema fraudolento (es. meccanismo di evasione IVA e sottofatturazioni) anche senza una specifica condanna per reati tributari: l'elemento decisivo è il nesso tra operazioni dolose e dissesto aziendale.
- Le censure di nullità, vizio di motivazione o violazioni procedurali in Cassazione richiedono un confronto puntuale e motivato con la motivazione impugnata: deduzioni generiche o non documentate vengono ritenute inammissibili.
- Spetta alla difesa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, produrre o indicare documentazione probatoria rilevante; la mancata produzione e la mancata attivazione dei poteri istruttori rendono meno persuasivi i rilievi formulati in sede di impugnazione.
- La concessione delle attenuanti generiche può essere influenzata dall'atteggiamento processuale dell'imputato (ad es. rifiuto di essere esaminato) e dalla gravità del danno arrecato ai creditori; ammissioni isolate non garantiscono automaticamente le attenuanti.
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