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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29220/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto solo in parte il suo appello contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007. L'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di varie componenti negative e l'omessa contabilizzazione di una sopravvenienza attiva. Con il primo motivo la contribuente deduceva violazione delle norme su deducibilità e onere probatorio in relazione a spese per onorari di professionisti, sostenendo che fossero inerenti e che l'Amministrazione non avesse provato l'indebita deduzione. Con il secondo motivo riproponeva analoga censura per spese di pubblicità per la promozione del marchio. Con il terzo motivo contestava il rilievo sull'indeducibilità di una sopravvenienza passiva per consulenza professionale, sostenendo l'inerenza del costo e l'erroneità della valutazione di genericità della dichiarazione del professionista. Con il quarto motivo censurava la decisione che aveva escluso la deducibilità di un acconto di onorario per consulenza antincendio per difetto di competenza, affermando che il costo era sorto con certezza nel periodo d'imposta considerato. Con l'ultimo motivo denunciava la nullità/invalidità della notifica dell'atto impositivo perché nella relata non erano indicate le generalità dell'agente notificatore e sulla busta vi era una sottoscrizione illeggibile. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando omesso esame di un fatto decisivo quanto ai rilievi relativi a sopravvenienze passive, ammortamenti di fabbricati e sopravvenienze attive, sostenendo che gli immobili interessati avevano solo parzialmente carattere strumentale.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi della società perché, in tema di deduzione di costi, grava sul contribuente l'onere di provare inerenza, certezza e determinabilità dei costi stessi; la censura sulla valutazione delle prove relative alla consulenza professionale non era scrutinabile in cassazione perché diretta a ottenere un nuovo apprezzamento del merito; il costo per consulenza antincendio non era deducibile nell'esercizio perché la prestazione non risultava ultimata; la doglianza sulla notifica era infondata poiché eventuali irregolarità formali della notifica postale, in presenza dell'avviso di ricevimento ritualmente compilato e in assenza di contestazione dell'effettuazione dell'adempimento essenziale, non determinano inesistenza della notifica e non sono invocabili dal destinatario. Il ricorso incidentale dell'Ufficio è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare la valutazione delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente principale, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deduzione dei componenti negativi richiede la prova dei presupposti di inerenza, certezza e determinabilità; per le prestazioni di servizi il costo rileva quando la prestazione è ultimata.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione alla documentazione delle prestazioni e alla prova dei costi dedotti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la sussistenza dei presupposti della deduzione dei costi grava sul contribuente quando l'Amministrazione contesti tali presupposti.

  • art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per la deducibilità di una sopravvenienza passiva e per il requisito dell'inerenza.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la regolarità della notifica.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la regolarità della notifica a mezzo posta.

  • art. 3, L. 20 novembre 1982, n. 890

    La mancata apposizione della relazione prevista, in presenza di avviso di ricevimento ritualmente compilato, integra una mera irregolarità non deducibile dal destinatario.

  • art. 14, L. 20 novembre 1982, n. 890

    Nella notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall'Ufficio, la fase essenziale è quella dell'agente postale; eventuali omissioni formali dell'antecedente attività non determinano inesistenza della notifica.

  • art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in tema di notificazione dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio finanziario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, il contribuente che deduca componenti negative deve provare l'inerenza del costo all'attività d'impresa, nonché la sua effettiva sussistenza e il preciso ammontare; la mera contabilizzazione non basta se l'Amministrazione contesta i presupposti della deduzione.
  • La deducibilità dei costi richiede anche la prova della certezza e determinabilità del componente negativo nel periodo d'imposta di riferimento; per le prestazioni di servizi il costo è imputabile quando la prestazione è ultimata.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se diretta a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto, è inammissibile perché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
  • In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio, irregolarità formali dell'attività precedente alla consegna al servizio postale non comportano inesistenza della notifica se l'adempimento essenziale risulta svolto e l'avviso di ricevimento è regolarmente compilato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, contesti soltanto la valutazione giuridica o probatoria dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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