Cassazione Penale, Sentenza n. 49982/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione contro la conferma della condanna in appello per plurimi reati tra cui usura aggravata (capi 1, 2, 4, 5), reati in materia di stupefacenti (capi 3 e 6) ed estorsione (capi 2, 5 e 7). Il ricorso contestava: carenze della motivazione sulla completezza contenutistica della sentenza; errata applicazione degli artt. 644 e 629 cod. pen. e dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 con riferimento agli elementi costitutivi delle fattispecie; mancata ricostruzione dei termini temporali e delle modalità dei prestiti e dei pagamenti necessari per determinare il presunto tasso usurario; valutazione non attendibile delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi (in particolare Prete e Palumbo), con mancati riscontri esterni; contraddittorieta della motivazione sui reati di spaccio; insufficiente accertamento delle modalità e della gravità delle minacce e delle violenze addebitate; e carenze nella motivazione relativa alle circostanze aggravanti, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la qualificazione delluso di arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una c.d. 'doppia conforme' (conferma in appello della decisione di primo grado) per cui le questioni dedotte avevano natura essenzialmente fattuale e implicavano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che lappello aveva esaminato lo stesso materiale probatorio e non aveva apportato novità tali da consentire intervento della Cassazione. Ha inoltre ritenuto adeguata e congrua la motivazione di merito sui punti contestati (attendibilità delle dichiarazioni, determinazione del tasso usurario, ricostruzione degli episodi di violenza e dello spaccio, trattamento sanzionatorio e aggravanti). Per questi motivi ha respinto il ricorso come inammissibile e ha condannato la parte privata al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dellart. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende della somma di 3.000 euro, ritenendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
Norma relativa al reato di usura; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse sufficientemente spiegato la configurazione dellusura e le aggravanti contestate, rigettando la doglianza sulla carenza della ricostruzione del tasso e del quantum come mera rielaborazione critica del materiale probatorio
art. 629 cod. pen.
Norma relativa allestorsione; la Corte ha considerato la censura generica e di fatto ricognitiva della valutazione della credibilità delle persone offese, materia di merito non sindacabile in questa sede
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma sul traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni e degli elementi probatori che hanno portato alla condanna per reati in materia di droga, respingendo le accuse di contraddittorietà motivazionale
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante collegata allassociazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la motivazione in merito allaggravante fosse sufficientemente esplicitata in sentenza di appello
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e limposizione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilita del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento di 3.000 euro
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo per la rivalutazione del materiale probatorio: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili quando si tratta di doppia conferma tra primo grado e appello.
- Nella cosiddetta situazione di doppia conforme il ricorso può essere ammesso solo se il giudice dappello ha utilizzato o richiamato elementi probatori nuovi rispetto al primo grado che giustifichino un sindacato di legittimità.
- Le questioni di credibilità delle persone offese e dei testi sono valutazioni di fatto tipicamente riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo palese contraddittorietà o illogicità manifesta nella motivazione.
- Le censure generiche o prive di specifica indicazione degli elementi di prova travisati sono inammissibili: il ricorrente deve dedurre con precisione quale elemento probatorio sarebbe stato travisato e come.
- La motivazione sulle aggravanti e sul trattamento sanzionatorio deve risultare distinta e congrua; tuttavia la sola contestazione astratta o il richiamo a formule di principio non sono sufficienti per il successo del ricorso in Cassazione.
- Quando si contesta la sussistenza di usura o la determinazione del tasso, è fondamentale che la difesa indichi chiaramente quali elementi probatori sarebbero insufficienti o contraddittori e, se possibile, porti nuovi elementi, diversamente la censura resta valutazione di merito.
- La presentazione di un ricorso manifestamente infondato o meramente riespositivo può comportare conseguenze economiche per il ricorrente, incluse condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.
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