Cassazione Penale, Sentenza n. 41235/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi. In sintesi: (1) vizi di motivazione e travisamento della prova rispetto all'accertamento che fatture per operazioni inesistenti sarebbero state previamente registrate in contabilità e poi cancellate (si censura l'uso di mere congetture e di un precedente giudiziario non idoneo a provare sistematicità); (2) carenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 10 Dlgs. 74/2000; (3) vizio nella valutazione ai fini della revoca della sospensione condizionale (art. 164 c.4 c.p.), con omissione della valutazione della gravità e della insussistenza del fatto; (4) errata applicazione dell'art. 168 c.1 n.1 e n.2 c.p. in relazione alla revoca del beneficio, sostenendo che non sarebbe stato commesso un nuovo delitto né superata la soglia prevista; (5) errori nella determinazione della pena e violazione del divieto di reformatio in peius (art. 133 c.p. e artt. 597 cc. 3-4 c.p.p.); (6) omessa motivazione circa la confermata confisca nonostante l'accertata insussistenza del reato ex art. 3 Dlgs. 74/2000 e rilievo sulla non operatività retroattiva della novella Dlgs. 158/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato, perché la motivazione d'appello risultava inadeguata e basata su congetture non supportate da un quadro indiziario sufficientemente articolato (in particolare la deduzione che il professionista avrebbe necessariamente registrato fatture false e successivamente cancellato e ristampato i libri contabili, e la valorizzazione di un unico precedente del 2010). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi alla luce dell'inadeguatezza probatoria accertata.
Norme richiamate
Dlgs. 74/2000, art. 3
Riferita alla fattispecie di reato per operazioni inesistenti: la Corte ha annullato la decisione di merito con riguardo alla valutazione dell'esistenza e registrazione delle fatture, ritenendo la motivazione insufficiente.
Dlgs. 74/2000, art. 10
Riferita al reato per il quale è stata rideterminata la pena in appello; il ricorso contestava l'elemento soggettivo e la compatibilità della condotta con l'ipotesi di evasione indicata.
Codice penale, art. 131-bis
Richiamato dalla difesa in relazione alle modalità della condotta (si segnalava l'applicabilità per modalità grossolane), ma non decisivo alla luce dell'annullamento per vizio di motivazione.
Codice penale, art. 164 comma 4
Contestata la motivazione della Corte di appello che aveva revocato la sospensione condizionale; la Cassazione ha ritenuto che tale questione richieda un riesame nel nuovo giudizio seppur non esaminata nel merito per effetto dell'annullamento.
Codice penale, art. 168 comma 1 n.1
Richiamato nella censura relativa alla revoca della sospensione condizionale per presunta commissione di nuovo reato dopo la concessione; il ricorrente contestava che il fatto era anteriore e non integrava la causa di revoca.
Codice penale, art. 168 comma 1 n.2
Richiamato in relazione alla possibilità di revoca per superamento di soglie di pena: la difesa ha sostenuto che non ricorreva la causa di cui al n.2, argomento che dovrà essere nuovamente valutato in sede di rinvio.
Codice penale, art. 163
Citato in relazione al calcolo delle soglie di pena per la revoca dei benefici; la Corte di cassazione ha indicato che la questione deve essere riesaminata nel giudizio di rinvio.
Codice di procedura penale, art. 133
Riferito alle modalità di determinazione della pena e al divieto di aumentare la pena oltre i limiti imposti dalla valutazione di merito senza adeguata motivazione; la difesa ha invocato il divieto di reformatio in peius.
Codice di procedura penale, art. 597 commi 3 e 4
Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione e alla possibilità per la Corte d'appello di aggravare la posizione dell'imputato; la censura riguarda presunta violazione del divieto di reformatio in peius.
Dlgs. 74/2000, art. 12-bis
Richiamato in relazione alla confisca confermata in appello: la difesa ha contestato la mancata motivazione della misura, soprattutto dopo l'esclusione del reato di cui all'art.3, e ha riferito la questione alla novella di cui al Dlgs. 158/2015.
Dlgs. 158/2015
Citato dalla difesa con riferimento all'estensione della confisca; la questione della sua operatività retroattiva e del favor rei è rilevante e dovrà essere valutata nuovamente in sede di rinvio.
Dlgs. 74/2000, art. 4
Richiamato marginalmente nella discussione sulla rilevanza dell'ammontare dell'IVA detratta rispetto alle soglie di punibilità e alla valutazione della tipicità della condotta.
Dlgs. 74/2000, art. 2
Menziomento del precedente giudiziario del 2010 (condanna ex art.2) utilizzato dalla Corte di appello per sostenere un uso "analogo" di fatture inesistenti; la Cassazione ha ritenuto tale utilizzo insufficiente a provare sistematicità.
Massime di principio
- La valutazione indiziaria richiede un quadro probatorio sufficientemente articolato: deduzioni fondate su mere congetture o su massime di esperienza non plausibili non sono idonee a sostenere una condanna.
- Un precedente giudiziario isolato non prova di per sé l'esistenza di una prassi sistematica: la sistematicità deve emergere da un insieme di elementi probatori coerenti e specifici.
- La Corte d'appello deve motivare in modo chiaro le ragioni per cui ritiene che documenti inesistenti siano stati effettivamente registrati e poi cancellati, indicando le prove concrete della cancellazione o della rimozione delle annotazioni contabili.
- In caso di dubbio sulla ricostruzione contabile e fiscale, il principio di ragionevole dubbio e la necessità di motivazione piena possono comportare il rinvio o l'assoluzione; la Cassazione interviene se la motivazione è manifestamente carente.
- Le questioni relative alla revoca di benefici (sospensione condizionale) e all'applicabilità della confisca richiedono una valutazione circostanziata dell'anteriorità o posteriorità del fatto, della gravità e delle soglie di pena; tali valutazioni devono risultare motivate e non dedotte meramente per implicazione.
- Sul punto della determinazione della pena, la Corte non può operare un aggravamento non supportato da adeguata motivazione e deve rispettare il divieto di reformatio in peius quando applicabile.
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