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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41235/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi. In sintesi: (1) vizi di motivazione e travisamento della prova rispetto all'accertamento che fatture per operazioni inesistenti sarebbero state previamente registrate in contabilità e poi cancellate (si censura l'uso di mere congetture e di un precedente giudiziario non idoneo a provare sistematicità); (2) carenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 10 Dlgs. 74/2000; (3) vizio nella valutazione ai fini della revoca della sospensione condizionale (art. 164 c.4 c.p.), con omissione della valutazione della gravità e della insussistenza del fatto; (4) errata applicazione dell'art. 168 c.1 n.1 e n.2 c.p. in relazione alla revoca del beneficio, sostenendo che non sarebbe stato commesso un nuovo delitto né superata la soglia prevista; (5) errori nella determinazione della pena e violazione del divieto di reformatio in peius (art. 133 c.p. e artt. 597 cc. 3-4 c.p.p.); (6) omessa motivazione circa la confermata confisca nonostante l'accertata insussistenza del reato ex art. 3 Dlgs. 74/2000 e rilievo sulla non operatività retroattiva della novella Dlgs. 158/2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato, perché la motivazione d'appello risultava inadeguata e basata su congetture non supportate da un quadro indiziario sufficientemente articolato (in particolare la deduzione che il professionista avrebbe necessariamente registrato fatture false e successivamente cancellato e ristampato i libri contabili, e la valorizzazione di un unico precedente del 2010). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi alla luce dell'inadeguatezza probatoria accertata.

Norme richiamate

  • Dlgs. 74/2000, art. 3

    Riferita alla fattispecie di reato per operazioni inesistenti: la Corte ha annullato la decisione di merito con riguardo alla valutazione dell'esistenza e registrazione delle fatture, ritenendo la motivazione insufficiente.

  • Dlgs. 74/2000, art. 10

    Riferita al reato per il quale è stata rideterminata la pena in appello; il ricorso contestava l'elemento soggettivo e la compatibilità della condotta con l'ipotesi di evasione indicata.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Richiamato dalla difesa in relazione alle modalità della condotta (si segnalava l'applicabilità per modalità grossolane), ma non decisivo alla luce dell'annullamento per vizio di motivazione.

  • Codice penale, art. 164 comma 4

    Contestata la motivazione della Corte di appello che aveva revocato la sospensione condizionale; la Cassazione ha ritenuto che tale questione richieda un riesame nel nuovo giudizio seppur non esaminata nel merito per effetto dell'annullamento.

  • Codice penale, art. 168 comma 1 n.1

    Richiamato nella censura relativa alla revoca della sospensione condizionale per presunta commissione di nuovo reato dopo la concessione; il ricorrente contestava che il fatto era anteriore e non integrava la causa di revoca.

  • Codice penale, art. 168 comma 1 n.2

    Richiamato in relazione alla possibilità di revoca per superamento di soglie di pena: la difesa ha sostenuto che non ricorreva la causa di cui al n.2, argomento che dovrà essere nuovamente valutato in sede di rinvio.

  • Codice penale, art. 163

    Citato in relazione al calcolo delle soglie di pena per la revoca dei benefici; la Corte di cassazione ha indicato che la questione deve essere riesaminata nel giudizio di rinvio.

  • Codice di procedura penale, art. 133

    Riferito alle modalità di determinazione della pena e al divieto di aumentare la pena oltre i limiti imposti dalla valutazione di merito senza adeguata motivazione; la difesa ha invocato il divieto di reformatio in peius.

  • Codice di procedura penale, art. 597 commi 3 e 4

    Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione e alla possibilità per la Corte d'appello di aggravare la posizione dell'imputato; la censura riguarda presunta violazione del divieto di reformatio in peius.

  • Dlgs. 74/2000, art. 12-bis

    Richiamato in relazione alla confisca confermata in appello: la difesa ha contestato la mancata motivazione della misura, soprattutto dopo l'esclusione del reato di cui all'art.3, e ha riferito la questione alla novella di cui al Dlgs. 158/2015.

  • Dlgs. 158/2015

    Citato dalla difesa con riferimento all'estensione della confisca; la questione della sua operatività retroattiva e del favor rei è rilevante e dovrà essere valutata nuovamente in sede di rinvio.

  • Dlgs. 74/2000, art. 4

    Richiamato marginalmente nella discussione sulla rilevanza dell'ammontare dell'IVA detratta rispetto alle soglie di punibilità e alla valutazione della tipicità della condotta.

  • Dlgs. 74/2000, art. 2

    Menziomento del precedente giudiziario del 2010 (condanna ex art.2) utilizzato dalla Corte di appello per sostenere un uso "analogo" di fatture inesistenti; la Cassazione ha ritenuto tale utilizzo insufficiente a provare sistematicità.

Massime di principio

  • La valutazione indiziaria richiede un quadro probatorio sufficientemente articolato: deduzioni fondate su mere congetture o su massime di esperienza non plausibili non sono idonee a sostenere una condanna.
  • Un precedente giudiziario isolato non prova di per sé l'esistenza di una prassi sistematica: la sistematicità deve emergere da un insieme di elementi probatori coerenti e specifici.
  • La Corte d'appello deve motivare in modo chiaro le ragioni per cui ritiene che documenti inesistenti siano stati effettivamente registrati e poi cancellati, indicando le prove concrete della cancellazione o della rimozione delle annotazioni contabili.
  • In caso di dubbio sulla ricostruzione contabile e fiscale, il principio di ragionevole dubbio e la necessità di motivazione piena possono comportare il rinvio o l'assoluzione; la Cassazione interviene se la motivazione è manifestamente carente.
  • Le questioni relative alla revoca di benefici (sospensione condizionale) e all'applicabilità della confisca richiedono una valutazione circostanziata dell'anteriorità o posteriorità del fatto, della gravità e delle soglie di pena; tali valutazioni devono risultare motivate e non dedotte meramente per implicazione.
  • Sul punto della determinazione della pena, la Corte non può operare un aggravamento non supportato da adeguata motivazione e deve rispettare il divieto di reformatio in peius quando applicabile.

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