Sentenza n. 1026/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'accertamento del diritto dei Signori BABORE Dante, BOLLINI Stanislao, e CIARLANTINI Giovanni, tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita (TFS) con l’inclusione nella relativa base di calcolo dell’emolumento dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232 del 1990 e dall’art. 1911, comma III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento, nel calcolo del TFS, dell'emolumento relativo ai sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, hanno chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita (TFS), mediante inclusione nella relativa base di calcolo dell'emolumento dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990 e dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Nel corso del giudizio l'INPS ha comunicato che, a seguito di provvedimenti adottati in autotutela il 26 giugno 2026, la domanda era stata accolta per ciascun ricorrente, con ricalcolo del TFS e inclusione dei sei scatti stipendiali. I ricorrenti non hanno contestato tale comunicazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta la pretesa azionata e venuta meno sia la posizione di contrasto tra le parti sia l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio. Il giudice ha richiamato l'art. 100 c.p.c. quanto alla sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione nel merito e l'art. 34, comma 5, c.p.a. quale base della declaratoria. Le spese di lite sono state compensate, considerando la tempestività dell'autotutela amministrativa, la stratificazione normativa e il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale; è stato comunque disposto il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, ove versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Prevede l'emolumento dei sei scatti stipendiali rilevante ai fini della pretesa di inclusione nella base di calcolo del TFS.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato quale disposizione del Codice dell'ordinamento militare posta a fondamento della pretesa dei ricorrenti.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per ritenere venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell'integrale soddisfazione della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa dedotta mediante un provvedimento adottato in autotutela e tale sopravvenienza non è contestata dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'integrale soddisfazione della pretesa elimina la posizione di contrasto tra le parti e fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito.
- La tempestiva autotutela dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la ripetizione del contributo unificato in favore del ricorrente ove versato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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