Sentenza n. 1323/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di sospensione della pratica edilizia relativa all’istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune di Castellabate ha sospeso la pratica edilizia relativa alla richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione di un complesso produttivo-agricolo dismesso. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni statali e regionali in materia edilizia e urbanistica, del PRG vigente, del PUC adottato e delle norme sul procedimento amministrativo; hanno inoltre censurato l’eccesso di potere per carenza di potere in concreto, difetto di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, perplessità e sviamento. In particolare, hanno lamentato l’atipicità della sospensione, la sua sostanziale natura sine die, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’insufficienza della motivazione, limitata all’affermazione stereotipata del contrasto del progetto con gli strumenti urbanistici, senza indicazione delle specifiche norme violate. Il Comune si è costituito in giudizio. Il TAR, avvisate le parti, ha definito la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la nota di sospensione. Ha ritenuto decisiva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: la sospensione, pur formalmente qualificata come provvedimento soprassessorio, era sostanzialmente sine die e produceva un effetto definitivo, impedendo agli istanti di partecipare al procedimento mediante memorie e documenti prima della definizione negativa dell’istanza. Il preavviso di rigetto è stato ritenuto applicabile anche al procedimento relativo al permesso di costruire. Il giudice ha inoltre rilevato il difetto di motivazione, poiché il Comune si era limitato a richiamare un generico e non precisato contrasto con il PUC, peraltro riferito alla precedente versione dello strumento urbanistico e senza indicare le specifiche norme urbanistiche impeditive. In via generale, il TAR ha affermato che una sospensione può giustificarsi in presenza di un contrasto con norme edilizie in corso di introduzione solo se ha natura realmente transitoria e indica un termine legale o comunque ragionevole ed espresso. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate in ragione della natura prevalentemente procedimentale della decisione e della sede cautelare nella quale la sentenza è stata pronunciata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in sede cautelare con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 10-bis l. 241/1990
Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, l’Amministrazione deve comunicare i motivi ostativi all’accoglimento prima dell’adozione formale del provvedimento negativo
Il preavviso di rigetto è applicabile al procedimento di permesso di costruire e deve precedere un provvedimento sostanzialmente negativo; una sospensione sine die che definisca in concreto il procedimento non può eluderlo.
art. 10 l. 241/1990
È richiamato tra le norme che i ricorrenti hanno dedotto come violate, ma il testo non espone una specifica interpretazione autonoma.
art. 12 d.P.R. 380/2001
È richiamato tra le norme edilizie dedotte dai ricorrenti, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 10 l.r. Campania n. 16/2004
È richiamato tra le disposizioni regionali dedotte dai ricorrenti, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 33-quater l.r. Campania n. 16/2004
È indicato quale base normativa dell’istanza edilizia e dell’atto comunale, ma il TAR non ne fornisce una specifica interpretazione decisiva.
art. 27 l.r. Campania n. 31/2021
È richiamato nel terzo motivo di ricorso, assorbito dal giudice.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
È richiamato nel terzo motivo di ricorso, assorbito dal giudice.
d.m. 1444/1968
È richiamato nel terzo motivo di ricorso, assorbito dal giudice.
Massime di principio
- La sospensione di un procedimento edilizio è legittima solo se mantiene una reale natura transitoria, è giustificata dal contrasto del progetto con norme edilizie effettivamente in corso di introduzione e indica un termine di durata legale o comunque ragionevole ed espresso; una sospensione sostanzialmente sine die produce un effetto definitivo e non può essere utilizzata in luogo del diniego.
- Nei procedimenti avviati su istanza di parte per il rilascio di un permesso di costruire, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo o sostanzialmente negativo, consentendo all’interessato di presentare memorie e documenti ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
- Un provvedimento edilizio negativo o sostanzialmente impeditivo deve indicare in modo specifico e intellegibile le norme urbanistiche e le ragioni concrete di contrasto tra il progetto e lo strumento urbanistico vigente; non è sufficiente una formula generica o stereotipata che richiami un non meglio precisato contrasto urbanistico.
- La motivazione di un provvedimento relativo a un’istanza edilizia deve riferirsi allo strumento urbanistico vigente e non può fondarsi genericamente su varianti o nuovi strumenti ancora in itinere, salvo adeguata esplicitazione delle ragioni giuridiche e fattuali del potere esercitato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →