Circolare ADM n. 21/2025
Accertamento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del Codice Doganale Unionale da parte di esperti. Istruzioni operative – Fase di attuazione in via sperimentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce una fase sperimentale per l’utilizzo, nell’istruttoria delle istanze di rilascio o mantenimento di autorizzazioni doganali, delle "conclusioni degli esperti" relative ai requisiti di cui all’art. 39, lettere b) ed e), del CDU. Le indicazioni si innestano sulla circolare ADM n. 14/2024 e sull’art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, chiarendo requisiti dei professionisti, documentazione da allegare, contenuti delle valutazioni e ruolo dell’Agenzia nella decisione finale. Per il criterio di solvibilità ex art. 39, lett. c), la circolare rinvia invece a un futuro gruppo di lavoro.
Istruzioni operative sperimentali per l’acquisizione di conclusioni di esperti sui criteri ex art. 39 CDU ai fini di autorizzazioni doganali
Istruzioni operative sperimentali per l’acquisizione delle conclusioni di esperti sui criteri ex art. 39 CDU
La circolare disciplina, in via sperimentale, l’impiego delle conclusioni rese da esperti professionali nell’istruttoria delle autorizzazioni doganali condizionate al possesso dei requisiti di cui all’art. 39, lettere b) ed e), del codice doganale dell’Unione. Le indicazioni si collocano nel quadro dell’art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 952/2013, come interpretati dalla Commissione europea e come già anticipati dalla circolare ADM n. 14/2024.
Quadro normativo e finalità
La circolare chiarisce che le conclusioni degli esperti possono essere considerate nel corso dei procedimenti di rilascio o mantenimento di autorizzazioni doganali, al fine di accertare la sussistenza dei criteri di cui all’art. 39 CDU. La Commissione europea ha precisato che le regole sull’assenza di collegamento tra esperto e richiedente previste dall’art. 127 RE si applicano non solo alle istanze per status AEO, ma anche alle altre ipotesi di autorizzazioni o semplificazioni doganali che presuppongono gli stessi requisiti sostanziali.
La finalità dichiarata è quella di snellire l’istruttoria, velocizzare il processo decisionale e rafforzare un modello di cooperazione trasparente tra operatori e amministrazione.
Ambito della fase sperimentale
La fase sperimentale è limitata ai requisiti di cui:
- all’art. 39, lett. b), CDU, relativo al soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, dei trasporti;
- all’art. 39, lett. e), CDU, relativo agli adeguati standard di sicurezza.
Per il criterio di cui all’art. 39, lett. c), CDU, relativo alla solvibilità, la circolare non introduce una metodologia operativa immediata, ma rinvia a un apposito gruppo di lavoro incaricato di rivedere le modalità di valutazione della solvibilità finanziaria.
Soggetti che possono rendere le conclusioni
Possono fornire le conclusioni gli esperti professionali che, ratione materiae, operano nelle discipline pertinenti ai requisiti da verificare e che risultano:
- iscritti all’albo o ordine professionale da almeno tre anni;
- in possesso dei requisiti specificamente richiamati dalla circolare n. 14/2024;
- non collegati al richiedente ai sensi dell’art. 127 RE.
La circolare richiama, a titolo esemplificativo, spedizionieri doganali, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali e avvocati, purché competenti rispetto alla materia oggetto di valutazione.
Adempimenti a carico dell’operatore richiedente
È onere dell’operatore economico o del titolare dell’autorizzazione da riesaminare:
- individuare con attenzione il professionista esperto, verificandone competenza ed esperienza;
- richiedere e produrre l’attestazione di effettiva partecipazione ad adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni e il regolare pagamento delle quote di iscrizione all’albo;
- allegare all’istanza le conclusioni dell’esperto;
- compilare e presentare la check-list di cui all’allegato 1;
- rendere la dichiarazione di assenza di collegamento con l’esperto mediante il modulo di cui all’allegato 2, uno per ciascun professionista incaricato.
In mancanza della documentazione probatoria relativa ai requisiti professionali, il parere non può essere considerato ai fini istruttori.
Contenuto delle conclusioni per l’art. 39, lett. b), CDU
Le valutazioni tecniche devono riguardare, in modo motivato e documentato, almeno i seguenti profili:
- idoneità del sistema di gestione delle scritture contabili rispetto al controllo delle operazioni, del flusso delle merci e delle attività doganali;
- correttezza della tenuta e conservazione delle scritture contabili e degli atti relativi alle operazioni doganali e alle merci;
- tracciabilità delle operazioni doganali, intesa come audit trail tra ordine, operazione doganale, gestione della merce, fatturazione, pagamento dei diritti e rilevazione contabile;
- correttezza delle modalità di identificazione, anche fisica, delle merci in magazzino, mediante adeguati sistemi di codifica;
- idoneità del sistema di controllo interno a prevenire, individuare e correggere errori tramite analisi e supervisione costante.
Contenuto delle conclusioni per l’art. 39, lett. e), CDU
Le valutazioni devono coprire gli standard di sicurezza dell’operatore, con riferimento a:
- livello di sicurezza della catena di approvvigionamento e selezione dei partner commerciali, inclusa la verifica di contratti e documenti aventi valore legale a supporto del rapporto di fornitura;
- efficacia e integrità delle unità di trasporto e dei processi logistici, anche rispetto a misure per impedire accessi non autorizzati, per selezionare correttamente vettore e mezzo di trasporto e per disciplinare procedure interne e istruzioni aziendali sulla gestione e movimentazione delle merci e dei magazzini;
- adeguatezza delle modalità di verifica di qualità e quantità delle merci e degli eventuali sigilli in entrata e in uscita presso gli stabilimenti dell’operatore.
Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001
La circolare ammette anche valutazioni relative all’adozione, da parte dell’operatore, di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le conclusioni possono riguardare:
- l’adeguatezza del modello già adottato;
- l’opportunità di adottarlo, qualora non ancora presente;
- eventuali procedure aziendali alternative implementate per prevenire reati connessi all’attività d’impresa, inclusi quelli rilevanti in ambito doganale e fiscale.
Valutazione istruttoria e competenza finale dell’Agenzia
L’Agenzia può tener conto delle conclusioni degli esperti nell’ambito delle verifiche istruttorie e deve darne espressa menzione nella relazione circostanziata prevista dall’art. 29, par. 5, RE, che deve riportare l’esame dei criteri dell’art. 39 CDU e le relative conclusioni.
Resta però ferma la competenza esclusiva dell’Agenzia a formulare la valutazione finale e a decidere sul rilascio o sul mantenimento dell’autorizzazione.
Verifiche ulteriori, errori e conseguenze
La circolare precisa che l’Amministrazione conserva la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti o verifiche sugli aspetti trattati nelle conclusioni degli esperti. Qualora emergano gravi inesattezze o errori nei documenti prodotti:
- ciò può incidere sul giudizio di affidabilità professionale e di compliance dell’esperto, se titolare di autorizzazione AEO, nell’ambito dei monitoraggi periodici;
- può essere effettuata una segnalazione all’ordine professionale di appartenenza.
Le medesime considerazioni si applicano anche all’operatore economico che abbia incaricato l’esperto e presentato le relative conclusioni, poiché la responsabilità di quanto dichiarato in istanza ricade integralmente sul richiedente.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sull’uniforme applicazione della circolare da parte degli uffici dipendenti e a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà applicative alla Direzione centrale, secondo la direttiva interna richiamata dal documento.
Punti principali
Avvio della fase sperimentale
ADM avvia una sperimentazione limitata ai criteri dell’art. 39, lettere b) ed e), CDU, dopo aver constatato la mancata adesione pratica alle modalità previste dalla circolare n. 14/2024. La scelta è motivata dall’esigenza di semplificare e velocizzare l’istruttoria delle autorizzazioni doganali, in un’ottica di cooperative compliance.
Perimetro normativo e chiarimenti della Commissione
La circolare richiama l’art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e l’art. 22 del regolamento (UE) n. 952/2013. Viene chiarito che le conclusioni degli esperti possono essere considerate non solo per lo status AEO, ma anche per altre autorizzazioni o semplificazioni doganali subordinate al possesso dei requisiti di cui all’art. 39, lettere b), c) ed e), del CDU, fermo restando il divieto di collegamento tra esperto e richiedente ex art. 127 RE.
Requisiti dell’esperto e documentazione da produrre
Possono rendere le conclusioni i professionisti iscritti al relativo albo/ordine da almeno tre anni e in possesso dei requisiti richiamati dalla circolare n. 14/2024. L’operatore deve allegare all’istanza le conclusioni dell’esperto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali, la check-list di cui all’allegato 1 e la dichiarazione di assenza di collegamento con l’esperto di cui all’allegato 2.
Contenuto delle valutazioni tecniche
La circolare dettaglia gli aspetti che le conclusioni devono coprire per il sistema di gestione delle scritture commerciali e per gli standard di sicurezza: qualità delle scritture, tracciabilità delle operazioni, identificazione delle merci, controlli interni, sicurezza della supply chain, selezione dei partner, integrità di trasporti e processi logistici, verifica di qualità e quantità delle merci e dei sigilli. È inoltre ammessa una valutazione sul modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 o sulle misure alternative di prevenzione dei reati.
Ruolo dell’Agenzia e conseguenze di errori o inesattezze
La decisione finale sul possesso dei requisiti ex art. 39 CDU resta esclusiva dell’Agenzia, che può comunque valorizzare le conclusioni degli esperti nell’ambito della relazione istruttoria ex art. 29, par. 5, RE. Restano possibili approfondimenti e verifiche ulteriori; gravi errori o inesattezze possono incidere sull’affidabilità professionale dell’esperto e dell’operatore, con eventuale segnalazione all’ordine professionale e rilievo nei monitoraggi AEO.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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