Circolare ADM n. 18/2025
Natura dell’IVA all’importazione – Confisca – Principio di proporzionalità – Cumulo sanzionatorio – Sentenza n. 93/2025 Corte Costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce gli effetti della sentenza n. 93/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il cumulo automatico tra IVA all’importazione, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria della merce quando l’obbligato abbia integralmente pagato imposta, accessori e sanzione. ADM distingue poi nettamente tale ipotesi da quella dei dazi doganali e dei casi misti dazi/IVA, per i quali resta ferma la confisca secondo il quadro unionale e nazionale vigente. Vengono fornite prime istruzioni operative agli Uffici su sequestro, svincolo, dissequestro e azioni di riscossione, con applicazione immediata dalla pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
IVA all’importazione: limiti alla confisca in caso di integrale pagamento del tributo, degli accessori e della sanzione
Natura dell’IVA all’importazione, confisca e principio di proporzionalità
La circolare dà attuazione alle indicazioni derivanti dalla sentenza n. 93/2025 della Corte costituzionale, che ha censurato il sistema sanzionatorio applicabile all’IVA all’importazione nella parte in cui imponeva, in modo automatico, il cumulo tra imposta evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria della merce. L’intervento si colloca nel quadro del d.P.R. n. 633/1972, delle disposizioni doganali nazionali e del Codice doganale dell’Unione, con attenzione al principio di proporzionalità sancito dall’art. 3 Cost. e dall’art. 49, par. 3, CDFUE.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama come norme centrali:
- l’art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, che per l’IVA all’importazione rinvia, per controversie e sanzioni, alle disposizioni doganali relative ai diritti di confine;
- gli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43/1973, oggi sostituiti dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 141/2024 e delle Disposizioni nazionali complementari al CDU;
- l’art. 124, par. 1, lett. e), CDU, che per i dazi prevede l’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di sequestro e confisca;
- l’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, richiamato come modello di raffronto per l’IVA interna, oggi destinato a essere sostituito dall’art. 87 del d.lgs. n. 173/2024 dal 1° gennaio 2026.
Principio affermato dalla Corte costituzionale
La Corte non ha negato la possibilità della confisca in materia di IVA all’importazione, ma ne ha circoscritto l’operatività ai casi in cui il contribuente non provveda al pagamento integrale di:
- imposta evasa,
- accessori, compresi gli interessi,
- sanzione pecuniaria.
La confisca resta, dunque, misura possibile ma non più automatica in presenza di integrale adempimento, perché in tale situazione viene meno la funzione di garanzia che la giustifica.
Indicazioni operative per gli Uffici: sola IVA all’importazione
La circolare distingue due ipotesi operative quando sono accertati esclusivamente diritti relativi all’IVA all’importazione.
Merce sotto vigilanza doganale
Se il trasgressore paga integralmente la maggiore IVA accertata, gli accessori e la sanzione, anche mediante ravvedimento operoso, l’Ufficio non dispone il sequestro e può procedere allo svincolo della merce. Per i diritti e gli accessori resta sempre possibile la dilazione di pagamento.
Merce non sotto vigilanza doganale
Nei casi, ad esempio, di contrabbando ex art. 78 DNC o revisione dell’accertamento, l’Ufficio procede al sequestro e alla redazione del PVC, assicurando il diritto di essere ascoltati. Se, anche dopo gli atti di accertamento e contestazione, l’autore della violazione accetta l’esito del controllo e paga integralmente IVA, accessori e sanzione, l’Ufficio dispone il dissequestro. Anche qui, per i diritti e gli accessori, in presenza di dichiarazione doganale, è possibile la dilazione.
In mancanza di pagamento integrale, l’Ufficio deve attivarsi per assicurare la confisca secondo la normativa vigente.
Differenza tra IVA all’importazione e dazi doganali
La circolare sottolinea che la sentenza costituzionale non riguarda i dazi doganali. Nei casi in cui siano contestati congiuntamente dazi e IVA, oppure solo dazi, continua a valere il diverso quadro unionale e nazionale:
- la confisca resta obbligatoria nell’ambito doganale;
- il contravventore non può invocare il principio di proporzionalità affermato dalla Consulta per ottenere la neutralizzazione della confisca;
- l’eventuale pagamento dell’IVA non elimina il potere/dovere dell’Ufficio di procedere al sequestro e alla confisca, salvo il riscatto previsto dall’art. 118, comma 8, DNC-CDU.
Ambito temporale e vigilanza applicativa
Le disposizioni della circolare si applicano dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le Direzioni territoriali devono vigilare sull’uniforme applicazione presso gli Uffici dipendenti e segnalare tempestivamente eventuali difficoltà applicative alla Direzione centrale, in coerenza con la direttiva del Direttore dell’Agenzia del 2 ottobre 2024.
Esito sistematico
Il messaggio operativo della circolare è duplice: da un lato, per l’IVA all’importazione pura, il pagamento integrale consente di evitare o far cessare la confisca; dall’altro, per i casi che coinvolgono i dazi, il regime resta quello tradizionale doganale, con permanenza della confisca obbligatoria e senza estensione automatica della pronuncia costituzionale.
Punti principali
Effetti della sentenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha ritenuto sproporzionato il sistema sanzionatorio che, per l’IVA all’importazione, cumulava automaticamente imposta evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria della merce. La declaratoria di illegittimità incide sull’art. 70, comma 1, del DPR n. 633/1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del DPR n. 43/1973, limitando la confisca ai casi in cui non vi sia stato pagamento integrale di imposta, accessori e sanzione.
Principio di proporzionalità e confronto con IVA interna e dazi
La Consulta valorizza la diversa natura dell’IVA rispetto ai dazi: l’IVA all’importazione, pur trattata come diritto di confine, resta imposta armonizzata e ispirata a neutralità fiscale. Il sistema precedente era ritenuto eccessivo perché più gravoso sia rispetto alla disciplina dell’IVA interna, dove la confisca è collegata a specifiche ipotesi penali e può essere evitata con l’estinzione del debito, sia rispetto ai dazi, per i quali la confisca estingue l’obbligazione doganale ex art. 124, par. 1, lett. e), CDU.
Nuovo criterio operativo per la sola IVA all’importazione
ADM stabilisce che, nelle ipotesi in cui siano accertati esclusivamente diritti relativi all’IVA all’importazione e la normativa preveda la confisca, se il contravventore paga integralmente maggiore IVA, interessi e sanzione pecuniaria, l’Ufficio non dispone il sequestro oppure procede al dissequestro/svincolo. Se il pagamento integrale manca, restano possibili sequestro e confisca secondo la normativa vigente.
Ipotesi con merce sotto o non sotto vigilanza doganale
Per la merce sotto vigilanza doganale, il pagamento integrale consente lo svincolo e impedisce il sequestro. Per la merce non sotto vigilanza doganale, come nei casi di contrabbando o revisione dell’accertamento, l’Ufficio procede al sequestro e al PVC, garantendo il diritto di essere ascoltati; successivamente, in caso di integrale pagamento di IVA, interessi e sanzione, dispone il dissequestro.
Distinzione rispetto a dazi e casi misti
La pronuncia non si estende ai casi in cui siano in contestazione dazi doganali, dazi e IVA congiuntamente, o solo dazi. In tali ipotesi, secondo ADM, resta ferma la confisca obbligatoria nell’ambito doganale, richiamando la sentenza CGUE nella causa C-489/20 e l’orientamento già espresso nella circolare ADM n. 13/2024. Il pagamento dell’IVA non attribuisce, da solo, il diritto a evitare sequestro, confisca o a ottenere la restituzione del bene, salvo l’eventuale riscatto ex art. 118, comma 8, DNC-CDU.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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