Circolare ADM n. 23/2025
. D. Lgs. 141/2024 art. 51- Riduzione ed esonero della garanzia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 51 delle disposizioni nazionali complementari al CDU, come introdotte dal d.lgs. 141/2024, in tema di riduzione o esonero della garanzia per i diritti doganali riferiti alla sola fiscalità nazionale, in particolare l’IVA. Vengono richiamati i criteri previsti dai regolamenti UE in materia di garanzia globale o isolata, chiarendo il raccordo con il previgente art. 90 TULD e il mantenimento delle autorizzazioni già rilasciate fino alla loro scadenza. La circolare dettaglia inoltre come valutare solvibilità, affidabilità e rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale, con specifiche indicazioni per gli operatori AEO-C, per i settori produttivi complessi e per le Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici.
Riduzione dell’importo della garanzia ed esonero dalla garanzia per i diritti doganali afferenti alla fiscalità nazionale (art. 51 d.lgs. 141/2024)
Riduzione dell’importo della garanzia ed esonero dalla garanzia per i diritti doganali di fiscalità nazionale
La circolare detta istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 51 dell’allegato 1 al d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, in materia di riduzione dell’importo della garanzia ed esonero dalla garanzia per i diritti doganali riferiti alla sola fiscalità nazionale. Il documento si coordina con la determinazione direttoriale prot. n. 562593 del 1° settembre 2025 e mira a uniformare sul territorio nazionale la valutazione delle istanze, nel rispetto della disciplina unionale e nazionale.
Quadro normativo e raccordo con la disciplina previgente
L’art. 51 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione recepisce, con modificazioni, il previgente art. 90 TULD. La circolare precisa che ogni richiamo, negli atti vigenti dell’Agenzia, al previgente art. 90 in materia di riduzione o esonero dell’importo da garantire per la fiscalità nazionale deve ora intendersi riferito all’art. 51 del d.lgs. 141/2024.
Restano efficaci le autorizzazioni già rilasciate sulla base del previgente art. 90 TULD; esse saranno adeguate alle rispettive scadenze secondo i criteri fissati dalla determinazione direttoriale del 1° settembre 2025 e dalle presenti istruzioni operative.
Ambito di applicazione e disciplina unionale richiamata
Per le istanze di esonero totale o parziale dalla prestazione di garanzia globale o isolata relative ai diritti doganali afferenti alla fiscalità nazionale, gli Uffici devono applicare gli artt. 84 del reg. (UE) n. 2446/2015 e 158, par. 1, del reg. (UE) n. 2447/2015. La circolare sottolinea che la valutazione non può basarsi esclusivamente sulla solvibilità del soggetto, ma deve considerare anche le caratteristiche del debito eventuale e la capacità del debitore di farvi fronte.
I criteri previsti dall’art. 84, par. 1, lett. a)-d), par. 2, lett. a)-e) e par. 3, lett. a)-j) del reg. delegato sono considerati automaticamente soddisfatti per gli operatori già in possesso di autorizzazione AEO-C; in tal caso l’Ufficio non deve effettuare ulteriori verifiche su tali aspetti.
Solvibilità, affidabilità e rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale
La circolare individua i parametri essenziali della valutazione istruttoria:
- capacità dell’operatore di adempiere agli obblighi di pagamento per la parte non coperta da garanzia, tenuto conto del tipo di attività economica;
- affidabilità, desumibile anche dalla capacità di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci;
- rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale, rapportato al tipo e al volume dell’attività commerciale e alla tipologia di merce interessata.
Con riguardo alla solvibilità finanziaria, gli Uffici devono verificare la capacità dell’operatore di far fronte tempestivamente agli obblighi derivanti dall’eventuale obbligazione non coperta e la probabilità dell’insorgenza dell’obbligazione stessa, nonché il relativo impatto finanziario. Il concetto di rischio è ricondotto all’art. 5, par. 7, CDU, come probabilità dell’evento dannoso e valutazione del suo impatto.
Per l’analisi del rischio e dell’impatto deve essere utilizzata la metodologia adottata ai fini dell’autorizzazione AEO, richiamata come modello AEO COMPACT. Per gli operatori AEO-C si fa quindi riferimento alla valutazione già svolta in sede di rilascio dello status e agli eventuali aggiornamenti emersi nel monitoraggio periodico. Qualora, dopo l’ultimo monitoraggio, si siano verificati eventi dannosi che hanno comportato l’insorgenza di obbligazioni doganali, l’Ufficio può rivalutare il livello di rischio. Tutte le valutazioni devono essere integralmente documentate nel fascicolo autorizzativo.
Differenziazione tra garanzia globale e garanzia isolata
La circolare chiarisce che il beneficio può incidere sull’importo di riferimento (IdR) delle singole procedure o dei singoli regimi inclusi nella garanzia globale, e può essere concesso in percentuali differenti per ciascuna procedura, in base alle valutazioni effettuate, quali la probabilità di insorgenza del debito potenziale, il tipo di attività e la tipologia di merce.
In caso di garanzia globale, una volta completate positivamente tutte le verifiche, l’importo di riferimento della garanzia relativa alla fiscalità nazionale può essere ridotto fino al 50%, fino al 30% oppure azzerato.
Per la garanzia isolata relativa ai dazi, la normativa unionale non consente riduzioni o esoneri. Diversamente, per l’IVA è possibile applicare la riduzione o l’esonero secondo la normativa nazionale, con una modulazione più ampia rispetto ai livelli previsti per i dazi. La circolare riporta una scala di copertura che va dall’esonero totale fino alla garanzia integrale, con riduzioni intermedie del 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90%.
Operatori AEO-C e soggetti non AEO
Per i soggetti AEO-C, nella garanzia isolata l’Ufficio può autorizzare l’esonero dell’importo da garantire fino al 100%, tenendo conto di quanto già emerso nel rilascio o nel monitoraggio dell’autorizzazione AEO in merito a solvibilità, rischio e affidabilità. Un eventuale diniego deve essere motivato in modo specifico.
Per i soggetti non AEO, la valutazione è limitata alla sola solvibilità ai fini della concessione dell’esonero o della riduzione della garanzia per la sola fiscalità nazionale, senza esaminare i requisiti aggiuntivi di affidabilità richiesti per gli operatori AEO.
Settori produttivi specifici e istruttoria rafforzata
Nella valutazione della solvibilità occorre considerare le peculiarità del settore economico in cui opera l’impresa. La circolare richiama, in particolare, le società con strutture finanziarie articolate e che producono beni di complessa realizzazione, anche su commessa, nonché le società partecipate, controllate da queste ultime e quotate in borsa.
Per tali casistiche devono essere utilizzati bilanci riclassificati secondo gli standard ITA GAAP e il principio contabile OIC 23, relativo ai lavori in corso su ordinazione e alle informazioni da riportare in nota integrativa. Se l’istruttoria si conclude con una decisione negativa o parzialmente negativa, l’Ufficio competente deve trasmettere le istanze e la documentazione alla Direzione Dogane – Ufficio Disciplina risorse proprie e altri diritti doganali – tramite le Direzioni Territoriali, per un monitoraggio dell’istruttoria.
La relazione da trasmettere deve contenere, tra l’altro:
- informazioni sui soggetti pubblici detentori delle quote di proprietà e sulle eventuali lettere di patronage;
- l’indicazione dell’eventuale natura di newco;
- la valutazione riferita allo specifico settore economico in cui l’operatore svolge l’attività e alle relative modalità operative.
Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici il beneficio è disciplinato in modo speciale: l’accesso è subordinato soltanto alla verifica della titolarità effettiva dell’autorizzazione o dell’operazione doganale cui l’esonero si riferisce, della funzionalità di tale autorizzazione o operazione ad attività istituzionali e dell’effettiva appartenenza del richiedente alla categoria pubblica, in analogia con l’art. 89, par. 7, CDU.
Vigilanza e applicazione territoriale
Le Direzioni Territoriali sono chiamate a vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli Uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione centrale competente, in coerenza con la direttiva del Direttore dell’Agenzia richiamata nel testo.
Punti principali
Quadro normativo e continuità con il previgente art. 90 TULD
L’art. 51 dell’allegato 1 al d.lgs. 141/2024 recepisce, con modificazioni, il contenuto del previgente art. 90 TULD e consente all’Ufficio competente di autorizzare, su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla stessa per i diritti doganali limitatamente alla fiscalità nazionale. La circolare richiama la determinazione direttoriale prot. n. 562593 del 1° settembre 2025, che ha definito condizioni e criteri di concessione, e chiarisce che ogni rinvio agli artt. del vecchio TULD deve ora intendersi riferito all’art. 51 delle nuove disposizioni complementari. Restano valide le autorizzazioni già rilasciate sulla base del previgente art. 90 TULD, che saranno adeguate alla scadenza secondo le nuove regole.
Criteri di valutazione per garanzia globale e relazione con AEO-C
Per l’esonero totale o parziale dalla garanzia globale o isolata relativa ai diritti doganali di fiscalità nazionale, l’Ufficio deve applicare gli artt. 84 del reg. (UE) n. 2446/2015 e 158, par. 1, del reg. (UE) n. 2447/2015. La valutazione non si fonda solo sulla solvibilità, ma anche sulle caratteristiche del debito eventuale e sulla capacità del debitore di farvi fronte. I criteri di cui all’art. 84, par. 1, lett. a)-d), par. 2, lett. a)-e) e par. 3, lett. a)-j) del RD si considerano soddisfatti per i soggetti già in possesso di autorizzazione AEO-C, per i quali l’Ufficio non deve svolgere ulteriori verifiche su tali profili.
Solvibilità finanziaria, rischio e metodologia di analisi
La verifica della solvibilità finanziaria richiede di accertare la capacità dell’operatore di far fronte agli obblighi derivanti dall’eventuale mancata copertura da garanzia e la probabilità di insorgenza dell’obbligazione doganale, nonché il relativo impatto finanziario. Il concetto di rischio va inteso, in linea con l’art. 5, par. 7, CDU, come probabilità dell’evento dannoso e valutazione del suo impatto, tenendo conto dell’attività svolta e della tipologia di merce. La circolare dispone che l’analisi del rischio e dell’impatto sia condotta con la metodologia già impiegata per l’autorizzazione AEO, richiamando il modello AEO COMPACT, e che per gli operatori AEO-C si faccia riferimento alla valutazione già acquisita e ai relativi monitoraggi periodici.
Garanzia isolata, livelli di riduzione ed effetti per l’IVA
Per la garanzia isolata relativa ai dazi, la normativa UE non consente riduzioni o esoneri; per l’IVA, invece, l’art. 51 consente riduzione o esonero secondo la disciplina nazionale. La circolare evidenzia che, per la fiscalità nazionale, l’importo garantito può essere ridotto o azzerato con percentuali anche diverse da quelle previste per i dazi a livello unionale, consentendo una graduazione più ampia. Viene inoltre indicato che il beneficio può riguardare singole procedure o regimi ricompresi nella garanzia globale e può essere concesso in percentuali differenti a seconda delle valutazioni effettuate.
Settori produttivi complessi e istruttoria rafforzata
Nella valutazione della solvibilità devono essere considerate le caratteristiche del settore economico in cui opera l’impresa, con particolare attenzione alle attività con strutture finanziarie articolate e produzione di beni di complessa realizzazione, come le produzioni su commessa, le società partecipate o controllate e le società quotate. In tali casi occorre utilizzare bilanci riclassificati secondo gli standard ITA GAAP e, in particolare, il principio contabile OIC 23 sui lavori in corso su ordinazione. Se l’istruttoria porta a una decisione negativa o parzialmente negativa, l’Ufficio deve trasmettere istanze e documentazione alla Direzione Dogane per il tramite delle Direzioni Territoriali, corredandole di una relazione con gli elementi istruttori, incluse informazioni su quote pubbliche, eventuali lettere di patronage, natura di newco e settore di attività.
Regole specifiche per soggetti non AEO e per amministrazioni/enti pubblici
Per i soggetti AEO-C, in caso di garanzia isolata, l’Ufficio può valutare l’esonero fino al 100% tenendo conto di solvibilità, rischio e affidabilità; il diniego deve essere specificamente motivato. Per i soggetti non AEO, invece, la valutazione è limitata alla sola solvibilità ai fini dell’esonero o riduzione della garanzia per la fiscalità nazionale, senza considerare gli ulteriori requisiti di affidabilità. Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, l’accesso al beneficio è subordinato soltanto alla verifica della titolarità dell’autorizzazione o operazione doganale, della sua funzionalità ad attività istituzionali e dell’effettiva appartenenza del richiedente alla categoria pubblica, in analogia con l’art. 89, par. 7, CDU.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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