Circolare ADM n. 19/2025
Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato nazionale ai sensi dell’art.179 del regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’avvio dello sdoganamento centralizzato nazionale ex art. 179 del Codice doganale dell’Unione, limitatamente alle importazioni in procedura ordinaria con dichiarazione standard. Vengono definiti ruoli e competenze dell’Ufficio di controllo (SCO) e dell’Ufficio di presentazione (PCO), i requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione, la procedura di istanza sul CDS/Trader Portal, le modalità di riscossione dei diritti doganali e la gestione dei controlli documentali e fisici. Sono inoltre richiamate specifiche regole per le misure extratributarie, per i prodotti biologici e per la compilazione tecnica dei tracciati dichiarativi in AIDA 2.0.
Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato nazionale ai sensi dell’art. 179 CDU, per il solo regime di importazione
Sdoganamento centralizzato nazionale ex art. 179 CDU
La circolare attiva, in ambito nazionale, la procedura di sdoganamento centralizzato prevista dall’art. 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), limitandone l’operatività iniziale al solo regime di importazione. La misura consente a un operatore autorizzato di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente in base alla propria sede e contabilità principale, mentre la merce può essere presentata in un diverso ufficio doganale.
Quadro operativo: SCO e PCO
Nell’assetto delineato, l’Ufficio di controllo, o SCO (Supervising Customs Office), è individuato presso l’ufficio competente sul luogo in cui è tenuta la contabilità principale dell’operatore. Esso gestisce l’analisi dei rischi, i controlli documentali, lo svincolo delle merci e la riscossione dei diritti doganali. L’Ufficio di presentazione, o PCO (Presentation Customs Office), è invece l’ufficio presso il quale le merci sono fisicamente presentate e svolge i controlli di sicurezza e le verifiche fisiche o scanner eventualmente richieste dallo SCO.
Soggetti ammessi e rappresentanza
La procedura può essere richiesta, al momento, da soggetti nazionali titolari di autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali, operanti sul territorio nazionale e interessati a concentrare la presentazione delle dichiarazioni doganali. La circolare precisa il regime della rappresentanza: se il titolare è un’impresa che importa direttamente la merce e si avvale di un rappresentante, quest’ultimo deve operare in rappresentanza diretta; se il titolare dell’autorizzazione è un intermediario, questi deve agire in rappresentanza indiretta del destinatario della merce.
Istanza e procedimento autorizzativo
L’istanza deve essere presentata sul Trader Portal del Customs Decision System (CDS), indicando come ufficio competente al rilascio l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali (IT922106). Nell’istanza devono essere indicati l’eventuale tipo di rappresentanza, la tipologia delle merci, i luoghi e gli uffici doganali di presentazione. Ricevuta l’istanza, l’Ufficio competente acquisisce le informazioni dall’ufficio indicato come SCO e verifica l’esistenza dei requisiti richiesti, inclusi quelli eventualmente non già accertati in altre autorizzazioni. Conclusa l’istruttoria, l’autorizzazione è rilasciata sul sistema CDS entro 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza.
Formalità doganali e gestione dei controlli
Il titolare autorizzato presenta la dichiarazione doganale presso lo SCO per merci che si trovano fisicamente presso il PCO indicato nell’autorizzazione. La dichiarazione è sottoposta al circuito doganale di controllo: in caso di controllo automatizzato, la merce è svincolata salvo diversa disposizione motivata; in caso di controllo documentale, lo SCO effettua le verifiche documentali e può svincolare la merce oppure innalzare il controllo a visita merci o controllo scanner. Se il controllo è di tipo VM o CS, il sistema segnala al PCO la necessità di eseguire la verifica fisica o scanner, eventualmente anche a seguito di campionamento e analisi di laboratorio. L’esito conforme consente lo svincolo; in caso di difformità viene redatto il PVC.
Profili sanzionatori e notizia di reato
Se l’irregolarità costituisce illecito amministrativo e viene rilevata dallo SCO in sede di controllo documentale, è lo stesso ufficio a curare gli atti di accertamento e, se del caso, l’irrogazione della sanzione. Se la difformità è rilevata dal PCO in sede di controllo fisico, scanner o analisi di laboratorio, il PCO redige il PVC e trasmette gli atti allo SCO per i conseguenti adempimenti amministrativi. Quando la violazione presenta profili di rilevanza penale, ai sensi dell’art. 107 dell’allegato I del D.lgs. n. 141/2024, il PCO redige la notizia di reato e la trasmette alla Procura della Repubblica competente; ove occorra procedere anche in via amministrativa, si applica il principio del doppio binario con trasmissione degli atti allo SCO.
Diritti doganali, DPO e oneri marittimi
La riscossione dei diritti doganali, definiti dall’art. 27 dell’allegato 1 del D.lgs. n. 141/2024, è curata dallo SCO. Nei casi in cui la merce sia soggetta a tasse e diritti marittimi presso l’Ufficio di presentazione, l’operatore deve indicare in dichiarazione il corretto codice tributo collegato all’autorità di sistema portuale competente, sulla base delle aliquote riportate nelle tabelle richiamate dall’avviso ADM del 29 gennaio 2025. Il pagamento avviene mediante conto di debito e il debito è annotato allo svincolo con generazione del riferimento A93. Per operare è necessario essere previamente autorizzati alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’art. 110 CDU, con prestazione di garanzia.
Misure extratributarie e controlli speciali
La circolare richiama il rispetto delle misure extratributarie previste dalla normativa nazionale e unionale, inclusi i controlli connessi alla sorveglianza radiometrica di cui al D.lgs. n. 101/2020 e i controlli sanitari e fitosanitari per i prodotti che, per natura, devono essere sottoposti a verifica presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso. Per i prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea, ADM effettua un doppio livello di controllo: il controllo doganale, applicato secondo le regole generali della procedura, e il controllo ufficiale della partita, effettuato esclusivamente dal PCO mediante verifica del certificato di ispezione e registrazione dell’esito sul portale unionale TRACES.
Profili tecnici di compilazione e messaggistica
Le dichiarazioni relative allo sdoganamento centralizzato devono essere presentate con i messaggi Hx già in uso, disponibili in Toolbox. Devono essere valorizzati i dati relativi all’Ufficio di presentazione (D.E. 5/26), all’Ufficio di controllo (D.E. 5/27), all’identificativo dell’autorizzazione con stringa "CCL" e codice EORI del titolare (D.E. 3/39), nonché al documento "C513" e al numero di riferimento della customs decision (D.E. 2/3). Le funzioni disponibili in AIDA 2.0 consentono allo SCO e al PCO di gestire i controlli di rispettiva competenza.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione centrale competente.
Punti principali
Ambito di applicazione della semplificazione
La circolare rende operativo in ambito nazionale lo sdoganamento centralizzato previsto dall’art. 179 CDU, per il momento esclusivamente per il regime di importazione. L’operatore autorizzato può presentare la dichiarazione doganale presso l’Ufficio competente nel luogo in cui è stabilito, mentre la merce può essere presentata presso un diverso ufficio doganale dello stesso Stato membro. L’estensione ad altri regimi, in particolare all’esportazione, è rinviata a una fase successiva.
Ruoli di SCO e PCO
L’Ufficio di controllo (SCO) è individuato in relazione al luogo in cui è tenuta la contabilità principale dell’operatore e svolge l’analisi dei rischi, i controlli documentali, lo svincolo delle merci e la riscossione dei diritti doganali. L’Ufficio di presentazione (PCO) è quello presso il quale la merce è fisicamente presentata e cura i controlli di sicurezza, le verifiche fisiche e scanner richieste dallo SCO, nonché le ulteriori attività connesse all’esito del controllo.
Requisiti soggettivi e rappresentanza
L’istanza può essere presentata da soggetti nazionali titolari di autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali, operanti in Italia e interessati a concentrare la fase di presentazione delle dichiarazioni. La circolare chiarisce che, se il titolare è un’impresa importatrice che si avvale di un rappresentante, questi deve operare in rappresentanza diretta; se invece il titolare è un intermediario, esso agisce in rappresentanza indiretta del destinatario della merce.
Istanza, istruttoria e autorizzazione
La domanda va presentata sul Trader Portal del Customs Decision System, indicando come ufficio competente al rilascio l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali (IT922106). Nell’istanza vanno specificati l’eventuale rappresentanza, la tipologia di merci, i luoghi e gli uffici di presentazione. Dopo la ricezione, l’Ufficio competente acquisisce le informazioni dall’ufficio indicato come SCO e verifica i requisiti; l’autorizzazione è rilasciata sul CDS entro 120 giorni dall’accettazione dell’istanza.
Controlli, svincolo e conseguenze delle irregolarità
Se la dichiarazione è correttamente compilata, il sistema verifica la validità dell’autorizzazione e avvia l’analisi dei rischi. In caso di controllo automatizzato, la merce è svincolata salvo diversa disposizione motivata; in caso di controllo documentale, lo SCO verifica la documentazione e può svincolare o innalzare il controllo a visita merci o scanner. Le verifiche fisiche o scanner sono eseguite dal PCO, che registra l’esito; in caso di difformità, si redige il PVC. Se l’irregolarità è amministrativa e rilevata dallo SCO, questo procede agli accertamenti e alle eventuali sanzioni; se è rilevata dal PCO, quest’ultimo redige il PVC e trasmette gli atti allo SCO. Per i profili penalmente rilevanti, il PCO redige la notizia di reato e la trasmette alla Procura, fermo il principio del doppio binario amministrativo.
Diritti doganali, DPO e oneri portuali
La riscossione dei diritti doganali è assicurata dallo SCO quale ufficio di presentazione della dichiarazione. Nei casi di merci soggette a tasse e diritti marittimi, l’operatore deve indicare il corretto codice tributo riferito all’autorità di sistema portuale competente, secondo le tabelle richiamate nell’avviso del 29 gennaio 2025. Il pagamento avviene tramite conto di debito con riferimento A93 generato allo svincolo, e l’operatore deve essere preventivamente autorizzato alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’art. 110 CDU, con prestazione di garanzia.
Misure extratributarie e prodotti biologici
La circolare richiama l’applicazione delle misure extratributarie previste dall’ordinamento, incluse la sorveglianza radiometrica e i controlli sanitari e fitosanitari presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso. Per i prodotti biologici e in conversione, ADM effettua sia il controllo doganale sia il controllo ufficiale; quest’ultimo è svolto esclusivamente dal PCO tramite verifica del certificato di ispezione e registrazione dell’esito sul portale TRACES.
Aspetti tecnici di compilazione
Per le dichiarazioni utilizzate nello sdoganamento centralizzato si impiegano i messaggi Hx già in uso. Devono essere valorizzati il codice dell’Ufficio di presentazione (D.E. 5/26), il codice dell’Ufficio di controllo (D.E. 5/27), l’identificativo dell’autorizzazione con stringa "CCL" e codice EORI del titolare (D.E. 3/39), nonché il codice documento "C513" con il numero di riferimento della customs decision (D.E. 2/3). Le funzioni in AIDA 2.0 consentono a SCO e PCO di gestire i controlli per la rispettiva competenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Circolare · 25 lug 2025Circolare ADM n. 18/2025
- Circolare · 21 lug 2025Circolare ADM n. 17/2025
- Circolare · 10 lug 2025Circolare ADM n. 16/2025
- Circolare · 27 ago 2025Circolare ADM n. 21/2025
- Circolare · 26 giu 2025Circolare ADM n. 15/2025
- Circolare · 2 set 2025Circolare ADM n. 23/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Dogane e dei Monopoli →