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Circolare

Circolare ADM n. 25/2025

Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO (Operatore Economico Autorizzato). Corsi di aggiornamento professionale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli618834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le indicazioni operative sull’accreditamento dei corsi di formazione e aggiornamento utili a dimostrare la competenza professionale del responsabile delle questioni doganali per gli operatori AEO e, novità rilevante, per il mantenimento dei requisiti dell’abilitazione alla rappresentanza diretta. Vengono richiamati l’art. 27 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015, l’art. 39, lett. d), CDU e l’art. 31, comma 2, lett. c), del D.lgs. 141/2024, nonché la determinazione direttoriale n. 506849 del 25/07/2025. La circolare chiarisce che anche i corsi di aggiornamento biennali di almeno 30 ore devono essere accreditati, con domanda all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese almeno 60 giorni prima dell’avvio, e indica i contenuti minimi della richiesta e dell’attestato finale.

Formazione e aggiornamento per la qualifica di responsabile delle questioni doganali AEO e per la rappresentanza diretta: novità operative

Formazione e aggiornamento per la qualifica di responsabile delle questioni doganali AEO e per la rappresentanza diretta

La circolare aggiorna la disciplina operativa relativa alla formazione utile a dimostrare la competenza o qualifica professionale del responsabile delle questioni doganali. Le indicazioni si collocano nel quadro dell’art. 27 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015, dell’art. 39, lett. d), del Codice doganale dell’Unione e dell’art. 31, comma 2, lett. c), del D.lgs. 141/2024, con intervento integrativo rispetto alle circolari n. 27/2023 e n. 6/2024.

Quadro normativo di riferimento

ADM richiama la regola secondo cui la competenza/qualifica professionale può essere dimostrata in due modi alternativi:

  • rispetto di specifici standard pratici di competenza;
  • completamento con profitto di una formazione in materia doganale coerente e pertinente rispetto all’attività svolta.

Per la seconda ipotesi, la formazione deve essere erogata da:

  • autorità doganale di uno Stato membro;
  • istituto di insegnamento riconosciuto dalle autorità doganali o da un organismo responsabile della formazione professionale in uno Stato membro;
  • associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro.

Formazione professionale in Italia e soggetti formatori

La circolare ricorda che la formazione professionale in Italia è disciplinata dalle leggi regionali, in base all’art. 117 Cost. e alla L. 21 dicembre 1978, n. 845. In tale quadro, i soggetti abilitati alla formazione possono includere:

  • enti di formazione professionale accreditati da Regioni e Province autonome;
  • università e istituti di istruzione superiore, statali e non statali, legalmente riconosciuti, nonché istituti AFAM e altri istituti con valore legale;
  • organismi promossi dalle parti sociali che gestiscono risorse per la formazione continua;
  • camere di commercio, ordini e collegi professionali, nonché altri organismi riconosciuti da specifiche norme di settore.

ADM precisa che non eroga direttamente formazione professionale e non procede a un riconoscimento generale dei soggetti formatori; verifica invece i requisiti dei corsi ai fini del singolo accreditamento.

Corsi base di 200 ore: conferma della procedura di accreditamento

Per i corsi di formazione base di 200 ore, già disciplinati dalla circolare n. 27/2023, resta ferma la procedura di accreditamento con verifica di requisiti quali:

  • durata minima complessiva;
  • modalità di fruizione, anche in aula virtuale/videoconferenza;
  • contenuti obbligatori e moduli didattici specifici;
  • superamento di un esame finale;
  • valutazione da parte di una commissione con presenza di un rappresentante ADM.

Al termine del percorso, l’ente erogatore rilascia un attestato che deve menzionare il rispetto dei contenuti formativi, delle modalità di accertamento delle competenze e della normativa unionale di riferimento.

Corsi di aggiornamento: nuovo obbligo di accreditamento

Sino ad oggi, per i corsi di aggiornamento non era richiesto un accreditamento preventivo, ma solo una comunicazione informativa all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese. La circolare modifica tale assetto alla luce dell’art. 31, comma 2, lett. c), del D.lgs. 141/2024 e della determinazione direttoriale n. 506849 del 25/07/2025, che per il mantenimento dei requisiti della rappresentanza diretta richiede la frequenza biennale di percorsi di aggiornamento professionale di almeno 30 ore, inerenti alle materie dei corsi accreditati dall’Agenzia.

Ne consegue che anche i corsi di aggiornamento devono essere preventivamente accreditati.

Istanza di accreditamento per i corsi di aggiornamento

L’ente formatore, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’erogazione della formazione professionale, deve presentare l’istanza all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese con congruo anticipo, e comunque almeno 60 giorni prima dell’avvio del corso.

L’istanza deve indicare:

  • il titolo di riconoscimento dell’ente quale soggetto deputato alla formazione professionale;
  • l’obiettivo della formazione e la denominazione del corso;
  • la durata e la tipologia della formazione;
  • il programma del percorso formativo e il periodo di erogazione;
  • le modalità di attestazione della frequenza.

Per la frequenza deve essere rilasciato un attestato di partecipazione contenente le informazioni essenziali del corso e l’indicazione dell’esito dell’eventuale verifica finale delle competenze.

Precisazioni per i corsi base

La circolare precisa inoltre che l’indicazione del titolo di riconoscimento dell’ente formatore, richiesta per i corsi di aggiornamento, deve essere inserita anche nelle istanze di accreditamento dei corsi base di 200 ore previsti dalla circolare n. 27/2023.

Esito dell’istruttoria e pubblicità

L’Ufficio centrale, valutate le condizioni soggettive dell’ente e oggettive del corso, comunica l’avvenuto accreditamento e cura la successiva pubblicazione nella sezione dedicata del sito ADM.

Vigilanza e applicazione uniforme

Le Direzioni Territoriali devono vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli Uffici dipendenti. Eventuali criticità applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione competente, secondo la direttiva del Direttore dell’Agenzia richiamata nel testo.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare interviene sulla dimostrazione della competenza/qualifica professionale del responsabile delle questioni doganali, rilevante sia per l’autorizzazione AEO sia per l’abilitazione a prestare rappresentanza diretta. Il riferimento principale è l’art. 27 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015, collegato al criterio di cui all’art. 39, lett. d), del Codice doganale dell’Unione e, per la rappresentanza diretta, all’art. 31, comma 2, lett. c), del D.lgs. 141/2024.

Modalità di dimostrazione della competenza

La competenza o qualifica professionale può essere provata in via alternativa: o tramite il rispetto di specifici standard pratici di competenza, oppure attraverso il completamento con profitto di una formazione in materia doganale coerente con il coinvolgimento del soggetto in attività del settore. Per la seconda modalità, la formazione deve essere erogata da soggetti riconducibili alle categorie previste dalla normativa unionale e nazionale richiamata dalla circolare.

Soggetti abilitati alla formazione professionale in Italia

La circolare richiama il sistema nazionale della formazione professionale, regolato dalle leggi regionali e dalla L. n. 845/1978. In Italia possono operare come formatori, a seconda dei casi, enti di formazione accreditati da Regioni e Province autonome, università e istituti di istruzione superiore legalmente riconosciuti, organismi promossi dalle parti sociali, nonché altri organismi riconosciuti come camere di commercio, ordini e collegi professionali se previsti da norme di settore. ADM precisa di non erogare direttamente formazione professionale né di accreditare in via generale i soggetti formatori, limitandosi a verificare requisiti oggettivi e soggettivi dei corsi per i quali sia richiesto l’accreditamento.

Accreditamento dei corsi base e aggiornamento

Per i corsi base di 200 ore la circolare conferma la procedura di accreditamento già disciplinata dalla circolare n. 27/2023, comprensiva di durata minima, modalità di erogazione anche in videoconferenza, contenuti obbligatori, moduli didattici e verifica finale con commissione che include un rappresentante ADM. La novità principale riguarda i corsi di aggiornamento: in precedenza non era richiesto un accreditamento preventivo, ma solo una comunicazione informativa; ora, invece, tali corsi devono essere accreditati con le stesse logiche di controllo previste per i percorsi base.

Requisiti dei corsi di aggiornamento e documentazione

Per i corsi di aggiornamento professionale è richiesto che l’ente formatore, in possesso dei requisiti soggettivi per l’erogazione della formazione, presenti all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese un’istanza almeno 60 giorni prima dell’avvio del corso. L’istanza deve indicare: titolo di riconoscimento dell’ente, obiettivo e denominazione del corso, durata e tipologia della formazione, programma e periodo di erogazione, modalità di attestazione della frequenza. L’attestato finale deve riportare le informazioni essenziali del corso e l’esito dell’eventuale verifica finale delle competenze.

Effetti della nuova disciplina e decorrenza operativa

La circolare modifica e integra le precedenti circolari n. 27/2023 e n. 6/2024, estendendo l’obbligo di accreditamento anche ai percorsi di aggiornamento validi sia ai fini AEO sia ai fini della rappresentanza diretta. È inoltre precisato che, per i corsi base di 200 ore, tra le informazioni da inserire nell’istanza di accreditamento deve essere indicato anche il titolo di riconoscimento dell’ente formatore. Le Direzioni Territoriali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme delle nuove indicazioni.

Come è indicizzato

Materieregimi doganalirappresentanza direttaaeoformazione professionalecontenzioso

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