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Circolare

Circolare ADM n. 24/2025

Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione - Chiarimenti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli580353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce i primi chiarimenti operativi sull’esenzione dall’obbligo di trasmissione del manifesto merci in arrivo e in partenza, in attuazione degli articoli 61 e 62 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione. Il focus è sul manifesto merci in partenza per provviste e dotazioni di bordo, sulle categorie esentate e sugli altri casi di esonero, con precisazioni su navi da diporto, navi da crociera, transiti e traffici particolari. Vengono inoltre richiamate le semplificazioni nazionali già esistenti e il raccordo con gli obblighi di dichiarazione pre-partenza e con la normativa fiscale non doganale.

Chiarimenti sul manifesto di carico e sulle ipotesi di esenzione dall’obbligo di trasmissione del manifesto merci in arrivo e in partenza

Manifesto di carico – chiarimenti su esenzioni e casi di esonero

La circolare n. 24/2025 fornisce chiarimenti operativi sull’obbligo di presentazione del manifesto merci in arrivo e in partenza, in attuazione delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione di cui al d.lgs. 141/2024. Il documento è diretto a uniformare la prassi degli uffici, con particolare attenzione alle provviste e dotazioni di bordo, alle categorie esentate e alle ipotesi in cui il manifesto non è richiesto.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la Determinazione Direttoriale n. 16914/RU del 25 luglio 2025, che ha dato attuazione agli articoli 61 e 62 delle Disposizioni Nazionali Complementari al CDU. Vengono inoltre richiamati:

  • l’articolo 74 delle DNC;
  • l’articolo 269, paragrafo 2, lettera c), CDU;
  • l’articolo 332, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
  • l’articolo 8-bis del DPR 633/1972.

Provviste e dotazioni di bordo

Per le provviste e dotazioni di bordo destinate all’approvvigionamento di aeromobili e navi, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco. La formalità è finalizzata unicamente ad attestare l’imbarco e non produce ulteriori effetti doganali sulle merci, che conservano la posizione doganale unionale.

Ai fini pratici, il manifesto merci in partenza deve essere presentato e vale come prova dell’imbarco delle provviste e dotazioni di bordo esenti IVA. La circolare chiarisce che tali merci, una volta assolte le formalità previste, non sono soggette alle ulteriori procedure previste per le esportazioni in senso pieno ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 1, CDU.

Rapporti con la normativa fiscale non doganale

Restano fermi gli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale non doganale. La circolare cita, a titolo esemplificativo, gli alcolici e i tabacchi in sospensione d’imposta, nonché la disciplina accise per prodotti energetici e oli lubrificanti. Viene inoltre precisato che, per gli approvvigionamenti di carburante per imbarcazioni, trova applicazione la disciplina già definita dalle risoluzioni n. 1/D e 69/E del 13 giugno 2017, secondo cui la prova dell’imbarco ai fini delle esenzioni fiscali si fonda sulle sole formalità accise.

Esclusione del manifesto merci in arrivo e semplificazioni già in uso

L’obbligo di presentare il manifesto merci in partenza per le provviste e dotazioni di bordo non comporta la successiva presentazione del manifesto merci in arrivo nel porto di ingresso con l’indicazione delle giacenze. Restano utilizzabili le semplificazioni nazionali già disciplinate dalla circolare 18/D/2010 e confermate dalla nota prot. 43290 del 16 aprile 2019, basate sul memorandum di imbarco e sulla dichiarazione di esportazione cumulativa.

Tale semplificazione è ammessa solo:

  • in Italia;
  • quando la dichiarazione di esportazione non possa essere presentata al momento dell’imbarco per ristrettezza dei tempi o per la natura delle operazioni.

Per le esportazioni non cumulative fuori dall’ambito della circolare 18/D/2010, se non è stato possibile presentare il manifesto merci in partenza, restano applicabili le ordinarie modalità in uso per attestare l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione.

Categorie esentate dalla presentazione del manifesto

La circolare precisa la nozione di navi da diporto esentate dall’obbligo di manifesto: si tratta di ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto, senza distinzione legata alla lunghezza superiore o inferiore a 24 metri.

Le navi da crociera non rientrano tra le navi da diporto, essendo adibite ad attività commerciale. Per esse:

  • il manifesto merci in arrivo è richiesto solo se devono essere sbarcate merci non unionali;
  • non sussiste invece l’obbligo dichiarativo per le merci non unionali che restano a bordo.

Ulteriori ipotesi di esonero

Il manifesto non va presentato nei seguenti casi:

  • merci scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il viaggio per consentire operazioni di carico/scarico ulteriori, poiché non sussiste l’obbligo di presentazione in dogana ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, CDU;
  • merci non unionali scortate da T1 a bordo di aeromobili o navi che effettuano servizio su tratte unionali, nei limiti dell’autorizzazione ex articolo 233, paragrafo 4, lettera e), CDU;
  • merci scortate da T1 nell’ambito dei Servizi Regolari di Trasporto Marittimo autorizzati;
  • cabotaggio tra porti nazionali per merci scortate da T2L;
  • beni privati al seguito dei passeggeri, incluse le autovetture private trasportate su rotte extra-UE.

Partenze verso destinazioni extra-UE e dichiarazione pre-partenza

Per navi e aeromobili in partenza verso destinazioni extra-UE, il manifesto merci in partenza deve essere presentato in tutti i casi in cui sia obbligatoria una dichiarazione pre-partenza ai sensi dell’articolo 263 CDU, salvi i casi di esonero previsti dalla normativa unionale richiamata nella circolare.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni territoriali devono vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione dogane.

Punti principali

Finalità della circolare e quadro di riferimento

La circolare interviene a seguito della Determinazione Direttoriale n. 16914/RU del 25 luglio 2025, che ha dato attuazione agli articoli 61 e 62 delle Disposizioni Nazionali Complementari al CDU di cui al d.lgs. 141/2024. L’obiettivo è chiarire in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, quando il manifesto merci in partenza o in arrivo deve essere presentato e quando, invece, opera l’esenzione.

Provviste e dotazioni di bordo: funzione del manifesto merci in partenza

Per le provviste e dotazioni di bordo destinate all’approvvigionamento di aeromobili e navi, l’articolo 74 delle DNC, in coerenza con l’articolo 269, paragrafo 2, lettera c), CDU, stabilisce che la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco. La formalità di esportazione ha quindi la sola funzione di attestare l’imbarco e non incide ulteriormente sulla posizione doganale unionale delle merci, che non perdono tale status dopo l’espletamento delle formalità. In questo ambito il manifesto merci in partenza deve essere presentato e vale come prova dell’effettivo imbarco delle provviste e dotazioni di bordo esenti IVA ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR 633/1972.

Rapporto tra manifesto, esportazione e ulteriori adempimenti

La circolare chiarisce che l’assolvimento delle formalità di cui all’articolo 269, paragrafo 2, lettera c), CDU non determina l’applicazione delle ulteriori procedure previste per le esportazioni ex paragrafo 1 del medesimo articolo. Restano tuttavia fermi gli obblighi e i vincoli derivanti dalla normativa fiscale non doganale, con richiamo esemplificativo a alcolici e tabacchi in sospensione d’imposta e alla disciplina accise per prodotti energetici e oli lubrificanti.

Mancata necessità del manifesto merci in arrivo e semplificazioni nazionali

L’obbligo di presentare il manifesto merci in partenza per l’imbarco di provviste o dotazioni di bordo non comporta anche la presentazione del manifesto merci in arrivo nel successivo porto di ingresso con l’indicazione delle giacenze imbarcate nei porti unionali. Rimangono valide le semplificazioni procedurali già disciplinate dalla circolare 18/D/2010 e confermate dalla nota prot. 43290 del 16 aprile 2019, basate sul cosiddetto memorandum di imbarco e sulla successiva dichiarazione di esportazione cumulativa, utilizzabili solo in Italia e solo quando non sia oggettivamente possibile presentare la dichiarazione al momento dell’imbarco per ragioni di tempo o per la natura delle operazioni.

Casi particolari: carburante per imbarcazioni

La circolare precisa che quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3 della Determinazione Direttoriale non si applica agli approvvigionamenti di carburante per imbarcazioni. In tali casi la prova dell’imbarco ai fini delle esenzioni fiscali resta disciplinata dalle sole formalità previste in materia di accise, come già chiarito dalle risoluzioni n. 1/D e 69/E del 13 giugno 2017.

Categorie esenti: navi da diporto e navi da crociera

La nozione di navi da diporto esentate dall’obbligo di presentazione del manifesto va intesa secondo il Codice della navigazione, come ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto, senza distinzione tra unità sopra o sotto i 24 metri. Le navi da crociera, invece, non rientrano tra le navi da diporto perché svolgono attività commerciale; pertanto non beneficiano dell’esenzione generale. Per esse il MMA è richiesto solo se intendono sbarcare merci non unionali, mentre non è necessario per le merci non unionali che restano a bordo.

Altri casi di esonero dall’obbligo di manifesto

Il manifesto non deve essere presentato quando le merci sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto per consentire ulteriori operazioni di carico o scarico, poiché in tale ipotesi non sussiste l’obbligo di presentazione in dogana ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, CDU. Sono inoltre esclusi i casi di merci non unionali scortate da T1 a bordo di aeromobili o navi che operano su tratte unionali, nei limiti dell’autorizzazione ex articolo 233, paragrafo 4, lettera e), CDU, i casi di merci scortate da T1 nell’ambito dei Servizi Regolari di Trasporto Marittimo autorizzati ai sensi dell’articolo 120 del regolamento delegato/di esecuzione richiamato, il cabotaggio tra porti nazionali per merci scortate da T2L e i beni privati al seguito dei passeggeri.

Partenze verso Paesi extra-UE e dichiarazione pre-partenza

Per navi e aeromobili in partenza verso destinazioni extra-UE, il manifesto merci in partenza deve essere presentato in tutti i casi in cui sia obbligatoria una dichiarazione pre-partenza ai sensi dell’articolo 263 CDU, salvi i casi di esonero previsti dalla normativa unionale richiamata nella nota finale, in particolare dall’articolo 245 del regolamento delegato 2446/2015.

Come è indicizzato

Materieregimi doganalidazi doganaliiva all'importazioneorigine delle mercicontenzioso

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