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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7148/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 14/04/2023 che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminato le pene per gli altri, contestando in particolare: la ritenuta esistenza di associazione per delinquere (mancanza di prova del vincolo stabile, ruoli e affectio societatis), la qualificazione e la quantificazione delle pene (art. 81 e 133 c.p.), la possibilità di valutare la continuazione con fatti giudicati da altra autorità, la fondatezza probatoria delle intercettazioni e delle confessioni, e l'accertamento della ricettazione/incauto acquisto. Alcuni ricorrenti hanno inoltre censurato specifiche contestazioni di partecipazione a furti o la valutazione di elementi di polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati, con rigetto delle doglianze. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: l'esistenza dell'associazione è desumibile dalla ripetizione di reati omogenei, dalle modalità esecutive comuni, dalla ripartizione di ruoli, dalla disponibilità di armi e dalla persistenza territoriale; le intercettazioni e le confessioni, se corroborate da altri riscontri, hanno valore probatorio idoneo; la valutazione sulla continuazione compete al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo per carenza di motivazione. Sono quindi confermate le condanne e le rideterminazioni di pena decise in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione: la Corte ha richiamato questo riferimento per circoscrivere l'oggetto dell'esame dei ricorsi

  • art. 81 cod. pen. (cpv.)

    Riguarda la determinazione della pena nel reato continuato; la Corte ha riaffermato che non è obbligatoria una motivazione esaustiva per ogni singolo aumento se la pena-base è adeguatamente motivata e il complesso rimane nei limiti di legge

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha applicato i criteri valutando la pericolosità, precedenti e gravità del fatto nel calibro della pena

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi relativi alla prova indiziaria e ai requisiti delle prove; la Cassazione ha ritenuto che gli indici probatori richiamati dalla sentenza di merito soddisfino i presidi di valutabilità

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto che confessioni, intercettazioni e riscontri di polizia giustifichino l'affermazione di responsabilità per ricettazione

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamata nella discussione sul dolo della ricettazione/incauto acquisto; la Corte ha escluso l'ipotesi colposa alla luce degli elementi che dimostravano consapevolezza della provenienza illecita

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la determinazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato: utilizzata per imporre il pagamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta da indici concreti (ripetizione di reati omogenei, modalità esecutive comuni, divisione di ruoli, uso di mezzi o armi condivise, custodia della refurtiva, area territoriale stabile) senza necessità di uno statuto formale
  • La valutazione della continuazione dei reati è in gran parte questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca adeguata motivazione
  • Intercettazioni e confessioni, se corroborate da altri riscontri investigativi, sono pienamente utilizzabili e possono costituire base sufficiente per la condanna; censure generiche sulla fonte probatoria sono inammissibili
  • Per impugnare con successo decisioni di merito occorre dedurre vizi specifici e, se si invocano travisamenti di sentenze esterne, allegare le relative sentenze e prove documentali; deduzioni vaghe o nuove in cassazione rischiano di essere escluse
  • La determinazione della pena, specialmente nel reato continuato, richiede motivazione sulla pena-base; la motivazione non deve necessariamente dettagliare ogni singolo aumento se il complesso è motivato e rientra nei limiti di legge
  • Richieste procedurali (es. rinvio per impegno professionale del difensore) riconosciute legittime dal collegio sospendono termini di custodia cautelare e prescrizione e producono effetti processuali rilevanti
  • I ricorsi generici o che non affrontano puntualmente gli elementi probatori sono facilmente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni alla Cassa delle ammende

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