Cassazione Penale, Sentenza n. 21803/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Francesco Carbone nei confronti della Giudice dell'udienza preliminare Dott.ssa Francesca Ciranna. Il ricorrente sosteneva che la ricusazione fosse tempestiva (depositata il 10/02/2025 entro tre giorni dall'udienza del 6/02/2025), che fosse necessaria la sostituzione del giudice per tutela della presunzione di innocenza, che il giudice di appello avesse applicato erroneamente l'art. 38, comma 1, c.p.p. invece del comma 2 (poiché, a suo dire, le cause di ricusazione sarebbero sorte durante l'udienza del 6/02/2025) e che sussistesse incompetenza funzionale del Tribunale di Roma ex art. 11, comma 3, c.p.p. con conseguente rimessione alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso confuso, affastellato e contenente affermazioni diffamatorie, quindi non riconoscibile come valido atto di impugnazione. Ha confermato che l'ordinanza impugnata era motivata correttamente e che la ricusazione era tardiva: il ricorrente stesso aveva indicato che le presunte cause di ricusazione erano note nelle udienze del 3 luglio 2024, del 3 ottobre 2024 e del 24 dicembre 2024, mentre l'istanza venne formulata solo il 6 febbraio 2025. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen. comma 1
Applicato dalla Corte di appello per dichiarare l'intempestività della dichiarazione di ricusazione quando le cause erano conoscibili anteriormente alle ultime istanze; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua tale applicazione alla luce degli elementi fattuali che mostrano la conoscenza delle presunte cause in udienze precedenti.
art. 38 cod. proc. pen. comma 2
Richiamato dal ricorrente come norma ritenuta più idonea nel caso di cause sorte nell'udienza stessa; la Corte ha invece ritenuto che le cause fossero note prima, rendendo inapplicabile questa deroga e giustificando l'applicazione del comma 1.
art. 11 cod. proc. pen. comma 3
Invocato dal ricorrente per sostenere incompetenza funzionale del Tribunale di Roma e rimessione degli atti alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze; la Corte non ha ritenuto fondata questa eccezione, considerandola inidonea a mutare la decisione sull'intempestività della ricusazione.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. I. n. 176/2020)
Norma che disciplina la trattazione scritta in Cassazione; il giudizio si è svolto con trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale, conformemente a quanto previsto.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per l'impugnazione ritenuta infondata/ostruzionistica; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000.
Massime di principio
- La ricusazione del giudice deve essere proposta tempestivamente: se le cause di ricusazione erano conoscibili in udienze precedenti, una richiesta formulata molto dopo è dichiarabile tardiva e pertanto inammissibile.
- Se un ricorso o un'istanza risultano confusi, affastellati e contenenti affermazioni diffamatorie, la Corte può non riconoscerli come validi atti di impugnazione e dichiararne l'inammissibilità.
- La corretta individuazione del comma dell'art. 38 c.p.p. applicabile dipende dal momento in cui le cause di ricusazione sono venute a conoscenza della parte: se sorgono nell'udienza stessa occorre agire immediatamente; se erano note prima, si applicano le regole ordinarie di tempestività.
- Le eccezioni di incompetenza funzionale o territoriale vanno sollevate nei modi e nei tempi previsti; contestazioni tardive o non adeguatamente motivate rischiano di essere respinte senza incidere sull'esito principale.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o abusive possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) ai sensi delle norme procedurali, per scoraggiare comportamenti dilatori o denigratori.
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