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Sentenza

Sentenza del 03/11/2017 n. 26139 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi al 1993, con maggiori imposte IRPEG e ILOR e contestazione dell'omesso versamento delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo. I motivi riguardavano: la qualificazione di C.L. come amministratrice di fatto; l'accesso al concordato o alla sanatoria; l'utilizzabilità dei suoi conti correnti; la natura formale o sostanziale dell'omesso versamento delle ritenute; e, infine, la mancata o insufficiente considerazione dei costi non contabilizzati per compensi corrisposti a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che il primo contestasse in realtà valutazioni di merito adeguatamente motivate e che il secondo non riguardasse la questione effettivamente decisa dalla sentenza impugnata. Ha rigettato il terzo motivo, stabilendo che la definizione agevolata ottenuta da C.L. non impediva l'utilizzo dei suoi conti correnti nell'accertamento relativo alla società. Ha rigettato anche il quarto motivo, precisando che l'omesso versamento delle ritenute d'acconto costituisce violazione sostanziale, non sanabile mediante la disciplina relativa alle sole irregolarità formali. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la sentenza regionale non aveva chiarito se e in quale misura dovessero essere dedotti dai ricavi occulti i costi sostenuti per compensi di lavoro autonomo non contabilizzati. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697 codice civile

    La norma disciplina l'onere della prova. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la società, pur denunciando una violazione di legge, contestava in concreto la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito sulla qualità di amministratrice di fatto di C.L.

  • Legge n. 656 del 1994, art. 3

    Prevede la definizione agevolata o concordato richiamato nel giudizio. La definizione ottenuta dalla socia C.L. non si estende automaticamente alla società e non impedisce gli accertamenti nei confronti dell'ente.

  • D.P.R. n. 177 del 1995, art. 8

    Limita i poteri istruttori in relazione ai redditi per i quali il contribuente abbia usufruito personalmente della definizione agevolata. Tale limite riguardava C.L. e non la società ricorrente.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 19-bis, convertito dalla Legge n. 85 del 1995

    "le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e della imposta sul valore aggiunto"

    La sanatoria riguarda esclusivamente irregolarità formali che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Non si applica all'omesso versamento delle ritenute d'acconto, considerato violazione sostanziale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33 e 38

    Le disposizioni sui poteri di accertamento e sull'utilizzo dei dati bancari possono essere applicate ai movimenti dei conti collegati al contribuente o alla sua attività, quando risultino pertinenti all'accertamento e non operi uno specifico limite derivante da una definizione agevolata riferibile al medesimo soggetto.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    La Corte ha distinto tra vizi di violazione o falsa applicazione di legge e vizi di motivazione. Non è possibile usare il motivo di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione dei fatti; è invece censurabile una motivazione insufficiente su un punto decisivo, come la quantificazione dei costi deducibili.

Massime di principio

  • Una definizione agevolata conseguita da un socio o amministratore non produce automaticamente effetti a favore della società: occorre verificare chi sia esattamente il contribuente destinatario della definizione.
  • Le sanatorie per irregolarità formali non coprono omissioni che incidono sulla determinazione dell'imposta o sul suo versamento, come l'omessa effettuazione o il mancato versamento delle ritenute.
  • I dati bancari di un soggetto collegato alla società possono essere utilizzati nell'accertamento quando emergano elementi concreti di gestione o amministrazione di fatto, soprattutto se il soggetto opera sui conti societari.
  • In presenza di ricavi extracontabili, i costi direttamente collegati alla loro produzione devono essere esaminati e, se provati o riconosciuti, considerati ai fini della determinazione del reddito imponibile.
  • Una sentenza tributaria deve indicare in modo chiaro se i costi deducibili siano stati riconosciuti e in quale importo; una motivazione generica può comportare la cassazione con rinvio.
  • In cassazione non è normalmente possibile contestare nuovamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito se questa è sorretta da una motivazione logica e non apparente.

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