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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21153/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un consumatore aveva convenuto la società venditrice davanti al Tribunale di Lucca sostenendo che gli fosse stata promessa in vendita un’autovettura Porsche poi rivelatasi di valore inferiore a quello pattuito perché più volte incidentata. In origine chiedeva la riduzione del prezzo e la pronuncia ex art. 2932 c.c. per ottenere gli effetti del contratto definitivo non concluso; in corso di causa modificava la domanda chiedendo la risoluzione del contratto per difetto di qualità del bene promesso in vendita o per aliud pro alio, con condanna della società alla restituzione del doppio della caparra. La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca in favore di quello di Bologna, sostenendo che tra le parti fosse stato concluso un contratto definitivo e che, in ogni caso, la clausola contrattuale di deroga alla competenza fosse valida perché oggetto di trattativa individuale e sottoscritta. Il ricorrente impugnava l’ordinanza di incompetenza con tre motivi: 1) violazione delle norme del codice del consumo sulla clausola vessatoria e sull’onere della prova della trattativa individuale; 2) erronea esclusione del foro del consumatore per ritenuta fittizietà dell’elezione di domicilio presso un hotel di Camaiore, che in realtà sarebbe stato domicilio effettivo; 3) erronea interpretazione della clausola contrattuale, che non indicherebbe un foro esclusivo e dunque non potrebbe fondare la declinatoria di competenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha affermato che l’elezione di domicilio ai fini del foro del consumatore, rilevante ex art. 47 c.c., deve essere compiuta nel contratto al momento della conclusione e non successivamente nell’atto di citazione; pertanto il domicilio elettivo indicato nel giudizio era irrilevante. Ha ritenuto inoltre che la dichiarazione contenuta nel contratto, secondo cui le clausole erano state oggetto di specifica trattativa con la concessionaria prima della proposta, valesse come dichiarazione di scienza/confessione stragiudiziale, idonea a provare la trattativa individuale in mancanza di prova della falsità, rendendo non vessatoria la deroga al foro del consumatore. Infine, ha osservato che, anche a prescindere dalla clausola, la competenza di Bologna risultava comunque dai fori concorrenti delle persone giuridiche e del luogo di conclusione/adempimento del contratto, criteri non puntualmente contestati dal ricorrente. La Corte ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Bologna e ha condannato il ricorrente alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo come base della domanda originaria di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto.

  • art. 66-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    Indica la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, salvo valida deroga derivante da trattativa individuale.

  • art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    Richiamato dal ricorrente come disciplina delle clausole vessatorie, ma la Corte esclude che la dichiarazione sulla trattativa integri una limitazione probatoria assimilabile a tale ipotesi.

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    La clausola che deroga al foro del consumatore è vessatoria e quindi, in linea di principio, inefficace, salvo che sia frutto di specifica trattativa individuale.

  • art. 34, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    La clausola non è considerata vessatoria se risulta oggetto di trattativa individuale.

  • art. 35 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle clausole nei contratti del consumatore.

  • art. 47 c.c.

    Il domicilio rilevante per il foro del consumatore è quello eletto nel contratto al momento della sua conclusione; non rilevano elezioni successive compiute in vista del giudizio.

  • art. 19 c.p.c.

    Ha fondato, in via concorrente, la competenza del Tribunale di Bologna come foro generale della persona giuridica convenuta.

  • art. 20 c.p.c.

    Ha fondato, in via concorrente, la competenza di Bologna come forum contractus e forum destinatae solutionis in relazione alla vicenda contrattuale.

  • art. 1182, ultimo comma, c.c.

    Richiamato per individuare il luogo di adempimento connesso alla domanda originaria di esecuzione in forma specifica.

  • art. 2735, primo comma, c.c.

    La dichiarazione contrattuale sulla trattativa è qualificata come confessione stragiudiziale resa alla controparte e quindi come prova.

  • art. 2732 c.c.

    La dichiarazione confessoria può essere revocata/contestata solo nei limiti previsti dalla disciplina della confessione, in particolare in caso di falsità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del regolamento di competenza secondo il rito applicabile.

  • art. 50 c.p.c.

    Fissa il termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice dichiarato competente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto con il consumatore, il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore è inderogabile salvo che la clausola derogatoria sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, seria, effettiva e individualizzata.
  • L’elezione di domicilio idonea a incidere sul foro del consumatore deve risultare dal contratto al momento della sua conclusione; una elezione successiva, compiuta in vista del giudizio o nell’atto introduttivo, non radica la competenza.
  • Una clausola contrattuale che contenga l’attestazione dell’avvenuta trattativa individuale può valere come dichiarazione di scienza/confessione stragiudiziale e costituire prova della trattativa, salvo prova della falsità o revoca nei limiti di legge.
  • L’eccezione di incompetenza territoriale deve investire tutti i possibili criteri di competenza applicabili alla controversia; se il giudice individua correttamente più fori concorrenti non specificamente contestati, la declinatoria può essere confermata anche indipendentemente dalla clausola derogatoria.
  • Quando la controversia riguarda un contratto con una società, i criteri generali di competenza del foro del convenuto e quelli del luogo di conclusione o di adempimento possono concorrere con il foro del consumatore, se quest’ultimo non risulta validamente radicato o non è efficacemente invocato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorieCompravendita
RamiProcesso civileConsumatoriContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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