Cassazione Penale, Sentenza n. 33475/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Napoli era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di tentata induzione indebita (artt. 56 e 319‑quater c.p.), in quanto, nell'esercizio delle funzioni di responsabile del settore infrastrutture stradali della Provincia di Agrigento, avrebbe prospettato ai coniugi Lauria-Sances la revoca dell'autorizzazione per l'apertura di un passo carrabile e la demolizione del cancello se non avessero ritirato il ricorso in autotutela volto ad annullare la vendita all'asta di un relitto stradale aggiudicato a terzi. La difesa aveva sostenuto che si trattava di mera mediazione o, in subordine, di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto, ritenendo che nei giudici di merito mancasse una motivazione chiara e convergente sul requisito decisivo del delitto di induzione indebita, ossia la prova di una dazione o promessa di "altra utilità" percepibile dalla vittima o comunque di un quid pro quo; sono state altresì evidenziate alternative interpretative non adeguatamente valutate (mediazione, violenza privata, ecc.). Di conseguenza la condanna di merito è stata cancellata.
Norme richiamate
art. 319‑quater cod. pen.
... il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito ...
La Corte sottolinea che per integrare il reato è necessario dimostrare non solo la pressione o persuasione, ma la finalizzazione a ottenere una 'altra utilità' giuridicamente apprezzabile, distinta dal vantaggio di natura istituzionale per la pubblica amministrazione
art. 317 cod. pen. (concussione)
Richiamata come fattispecie originariamente ipotizzata; la riqualificazione in induzione indebita è stata operata dai giudici di merito ma la Cassazione ha controllato la correttezza della qualificazione rispetto agli elementi probatori
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La Corte segnala che poteva essere valutata anche l'ipotesi meno grave di violenza privata (indurre un generico fare o omettere) e che i giudici di merito non hanno adeguatamente confutato tale alternativa
Legge n. 190/2012
La norma ha introdotto l'art. 319‑quater; la Corte l'ha richiamata nel delineare i confini del nuovo reato e nel precisare il bisogno probatorio dell'elemento dell'utilità
Massime di principio
- Per integrare l'induzione indebita (art. 319‑quater) non basta la pressione o la minaccia: è necessario provare la finalità di ottenere una 'altra utilità' giuridicamente apprezzabile, distinta dal mero interesse pubblico.
- Le registrazioni e le dichiarazioni delle persone offese sono rilevanti ma, se non chiariscono l'esistenza di un quid pro quo o dell'utilità perseguita, possono non essere sufficienti per la condanna.
- Se dalle prove emergono più spiegazioni plausibili (es. mediazione neutrale, intimidazione generica, ricerca di evitare responsabilità amministrativa personale), i giudici devono valutarle e confutarle esplicitamente; l'omissione può determinare l'annullamento per vizio motivazionale o per insussistenza del fatto.
- Quando l'elemento dell'utilità manca o è indeterminato, può rendersi necessario considerare requalificazioni (es. violenza privata) o disporre l'assoluzione; la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile in Cassazione sulla logica e completezza della motivazione.
- La distinzione tra vantaggio istituzionale e 'altra utilità' è cruciale: atti compiuti nell'interesse esclusivo dell'amministrazione non costituiscono di per sé induzione indebita.
- In ipotesi in cui il pubblico ufficiale minacci conseguenze amministrative per ottenere il ritiro di un atto amministrativo, è necessario dimostrare che la minaccia fosse funzionale a conseguire un vantaggio per sé o per terzi; altrimenti può prevalere la tesi della mera esercitazione illegittima del potere o della mediazione.
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