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Sentenza

Sentenza n. 15703/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202510150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconvocazione a visita medica dopo un malore documentato e successiva esclusione dal concorso per il superamento del limite di massa grassa; inoltre, clausola del bando che applicava i requisiti fisici previsti per i ruoli operativi anziché quelli per i ruoli tecnico-professionali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Con il ricorso n. 10150/2025 il candidato ha impugnato il diniego, comunicato il 6 giugno 2025, della richiesta di essere riconvocato alla visita medica del 3 giugno 2025, durante la quale aveva accusato un malore ed era stato accompagnato al Pronto Soccorso, dove era stato visitato e dimesso dopo accertamenti e somministrazione di un farmaco ansiolitico e sedativo. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 4 e 32 Cost., dei principi di affidamento e buona fede, nonché travisamento dei fatti, iniquità e illogicità, sostenendo che il legittimo impedimento sanitario, documentato, non poteva essere equiparato a rinuncia. Dopo la riconvocazione disposta in sede cautelare, il candidato è stato dichiarato non idoneo il 18 novembre 2025 per una massa grassa del 32,2%. Con il ricorso n. 2456/2026 ha impugnato l’esclusione e la clausola dell’art. 8 del decreto 29 ottobre 2024, n. 362, che rinviava ai requisiti dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.m. n. 166/2019, anziché a quelli dell’art. 2 relativi ai ruoli tecnico-professionali. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.m. n. 166/2019, degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti, sproporzione, manifesta illogicità e irragionevolezza della lex specialis e disparità di trattamento. Secondo il ricorrente, i requisiti più stringenti dei ruoli operativi non erano proporzionati alle mansioni degli operatori, non destinati a svolgere funzioni operative.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha accolto il ricorso n. 2456/2026: le mansioni degli operatori, descritte dall’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, sono prevalentemente di supporto, tecnico-professionali e d’ufficio e non giustificano l’applicazione dei requisiti fisici previsti per il personale che svolge funzioni operative. La disciplina concorsuale deve essere proporzionata al profilo professionale e alle mansioni; inoltre, la normativa speciale richiamata dal giudice e l’art. 2 del d.m. n. 166/2019 prevedono requisiti distinti per i ruoli tecnico-professionali. Ha quindi annullato l’esclusione e la clausola del bando nella parte in cui imponeva i requisiti dell’art. 1 anziché quelli dell’art. 2 del decreto ministeriale. Ha accolto anche il ricorso n. 10150/2025: il candidato non aveva rinunciato alla visita, ma era stato impedito da un malore temporaneo documentato dal Pronto Soccorso. Interpretare la previsione escludente come applicabile anche a tale impedimento sarebbe irragionevole; resta quindi consolidata la ripetizione della visita già eseguita in ottemperanza alla misura cautelare. L’amministrazione è stata condannata a pagare le spese di entrambi i giudizi, liquidate complessivamente in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 19 agosto 2005, n. 217

    Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale.

    Le funzioni degli operatori sono di supporto e tecnico-professionali e, nel caso esaminato, non presentano le peculiarità operative che giustificano requisiti fisici particolarmente stringenti.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023

    Per altro verso si osserva che lo stesso legislatore – all’art. 12, co. 2, d.l. n. 69/23 in base al quale è stata indetta la procedura concorsuale cui il ricorrente ha partecipato – ha previsto che il personale che avesse presentato domanda di partecipazione per la qualifica di operatore avrebbe dovuto essere valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 166/2019 e non in base all’art. 1 dello stesso D.M.

    Per la procedura concorsuale relativa alla qualifica di operatore, la valutazione psico-fisica deve seguire l’art. 2 del d.m. n. 166/2019, non l’art. 1.

  • art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Ebbene, l’art. 2 citato disciplina i “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali”, diversamente dall’art. 1 – non richiamato – che, invece, reca “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative”.

    L’art. 2 stabilisce i requisiti appropriati per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali, distinti da quelli previsti dall’art. 1 per i ruoli operativi.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito (arg. ex art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

    I requisiti di accesso a un concorso pubblico devono essere proporzionati al profilo professionale e alle mansioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere.

  • art. 70 c.p.a.

    Va, anzitutto, disposta la riunione dei ricorsi RG nn. 10150/2025 e 2456/2026, ai sensi dell’art. 70 cpa, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

    Ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente possono essere riuniti per la loro trattazione e decisione congiunta.

Massime di principio

  • I requisiti psicofisici per l’accesso a un pubblico impiego devono essere proporzionati al profilo professionale e alle mansioni concretamente assegnate; non è legittimo estendere automaticamente a ruoli tecnico-professionali o di supporto requisiti più stringenti previsti per il personale che svolge funzioni operative, quando le mansioni non li giustificano.
  • Quando la disciplina normativa distingue i requisiti di idoneità per ruoli operativi da quelli per ruoli tecnico-professionali, la lex specialis non può imporre ai candidati del secondo gruppo i requisiti propri del primo in contrasto con la disciplina speciale e con il principio di proporzionalità.
  • La mancata presentazione a una visita concorsuale causata da un malore temporaneo, documentato da una struttura sanitaria, non può essere automaticamente qualificata come rinuncia alla selezione; le clausole escludenti devono essere interpretate secondo ragionevolezza e tenendo conto del legittimo impedimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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